Art. 9 
 
 
                      Processo di conservazione 
 
  1. Il processo di conservazione prevede: 
  a)  l'acquisizione  da  parte  del  sistema  di  conservazione  del
pacchetto di versamento per la sua presa in carico; 
  b) la verifica  che  il  pacchetto  di  versamento  e  gli  oggetti
contenuti siano coerenti con le modalita'  previste  dal  manuale  di
conservazione e con quanto indicato all'art. 11; 
  c) il rifiuto del pacchetto di  versamento,  nel  caso  in  cui  le
verifiche di cui alla lettera b) abbiano evidenziato delle anomalie; 
  d) la generazione,  anche  in  modo  automatico,  del  rapporto  di
versamento  relativo  ad  uno  o  piu'   pacchetti   di   versamento,
univocamente identificato dal sistema di conservazione  e  contenente
un  riferimento  temporale,  specificato  con  riferimento  al  Tempo
universale  coordinato  (UTC),  e  una  o  piu'  impronte,  calcolate
sull'intero  contenuto  del  pacchetto  di  versamento,  secondo   le
modalita' descritte nel manuale di conservazione; 
  e) l'eventuale sottoscrizione del rapporto  di  versamento  con  la
firma  digitale  o  firma   elettronica   qualificata   apposta   dal
responsabile  della  conservazione,  ove  prevista  nel  manuale   di
conservazione; 
  f) la preparazione, la sottoscrizione con firma  digitale  o  firma
elettronica qualificata del responsabile  della  conservazione  e  la
gestione del pacchetto di archiviazione sulla base  delle  specifiche
della struttura dati contenute nell'allegato 4 e secondo le modalita'
riportate nel manuale della conservazione; 
  g) la preparazione e la sottoscrizione con firma digitale  o  firma
elettronica qualificata, ove prevista nel manuale  di  conservazione,
del pacchetto di  distribuzione  ai  fini  dell'esibizione  richiesta
dall'utente; 
  h) ai fini della interoperabilita' tra sistemi di conservazione, la
produzione dei pacchetti di distribuzione coincidenti con i pacchetti
di archiviazione; 
  i) la produzione di duplicati informatici o di  copie  informatiche
effettuati su richiesta degli utenti in conformita' a quanto previsto
dalle  regole  tecniche  in  materia  di  formazione  del   documento
informatico; 
  j) la produzione delle copie informatiche al fine  di  adeguare  il
formato di cui all'art. 11, in conformita' a  quanto  previsto  dalle
regole tecniche in materia di formazione del documento informatico; 
  k)  lo  scarto  del  pacchetto  di  archiviazione  dal  sistema  di
conservazione alla scadenza dei  termini  di  conservazione  previsti
dalla norma, dandone informativa al produttore; 
  l) nel  caso  degli  archivi  pubblici  o  privati,  che  rivestono
interesse storico particolarmente importante, lo scarto del pacchetto
di archiviazione avviene previa autorizzazione del Ministero dei beni
e delle attivita' culturali e del turismo  rilasciata  al  produttore
secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. 
  2. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo  22  gennaio
2004, n. 42, in ordine alla tutela, da parte del Ministero dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo, sugli archivi e sui  singoli
documenti dello Stato,  delle  regioni,  degli  altri  enti  pubblici
territoriali, nonche' di ogni altro  ente  ed  istituto  pubblico,  i
sistemi di conservazione delle pubbliche amministrazioni e i  sistemi
di  conservazione  dei  conservatori  accreditati,  ai   fini   della
vigilanza da parte  dell'Agenzia  per  l'Italia  digitale  su  questi
ultimi, prevedono la materiale conservazione dei dati e  delle  copie
di sicurezza sul territorio nazionale e garantiscono  un  accesso  ai
dati presso la sede del produttore e misure di sicurezza  conformi  a
quelle stabilite dal presente decreto.