Art. 2 Ruolo delle Agenzie per il lavoro e dei fondi paritetici interprofessionali nella soluzione delle crisi industriali complesse 1. Le misure volte a favorire il ricollocamento professionale dei lavoratori interessati dalla crisi industriale complessa vengono realizzate anche mediante il coinvolgimento delle Agenzie per il lavoro abilitate allo svolgimento dei servizi di supporto alla ricollocazione autorizzate ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 2. Le misure di cui al comma 1 possono essere cofinanziate dalle regioni, nell'ambito delle rispettive azioni di politica attiva del lavoro e dai fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. 3. A tal fine, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, definisce misure volte a favorire: percorsi di placement realizzati attraverso il coinvolgimento delle Agenzie per il lavoro abilitate allo svolgimento dei servizi di supporto alla ricollocazione; il coinvolgimento dei fondi bilaterali cui le Agenzie per il lavoro sono associate, per incrementare le risorse economiche da destinare ai percorsi formativi e di adeguamento delle competenze dei lavoratori interessati da processi di crisi industriale complessa. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, nonche' nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Roma, 19 novembre 2013 Il Ministro dello sviluppo economico Zanonato Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giovannini Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2014 Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, foglio n. 454