Art. 2 
 
  1.  Ciascuna  universita'  dispone  l'ammissione   degli   studenti
comunitari  e  non  comunitari  residenti  in  Italia  in  base  alla
graduatoria di merito unica nazionale  secondo  quanto  previsto  dal
decreto ministeriale sulle modalita' citato in premessa,  nei  limiti
dei corrispondenti posti di cui alla  tabella  allegata  al  presente
decreto. 
  2. Ciascuna universita' dispone  l'ammissione  degli  studenti  non
comunitari residenti all'estero in base ad  apposita  graduatoria  di
merito nel limite del contingente ad essi riservato. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 7 marzo 2014 
 
                                                Il Ministro: Giannini