Art. 11 
 
 
               Trasmissioni televideo per i non udenti 
 
  1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la Rai, in
aggiunta alle ulteriori modalita' di fruizione delle trasmissioni  da
parte delle  persone  diversamente  abili,  previste  dalla  presente
delibera, cura  la  pubblicazione  di  pagine  di  televideo  recanti
l'illustrazione dei programmi delle liste  e  delle  loro  principali
iniziative nel corso della  campagna  elettorale  e  le  trasmette  a
partire dal quinto giorno successivo al termine per la  presentazione
delle candidature.