Art. 7 Finanziamento 1. Per le prestazioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera a) e' dovuto al Fondo: a) un contributo ordinario dello 0,30%, ripartito tra datore di lavoro e lavoratore nella misura, rispettivamente, di due terzi ed un terzo, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato; b) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione delle prestazioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), punto 2 nella misura non inferiore all'1,50% calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori interessati dalle prestazioni. 2. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratore in ragione degli stessi criteri di ripartizione di cui al comma 1, lettera a). 3. Per la prestazione straordinaria di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) e' dovuto da parte del datore di lavoro un contributo straordinario, relativo ai soli lavoratori interessati dalla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata. 4. Ai contributi di finanziamento del Fondo si applicano le disposizioni previste dall'art. 3, comma 25, della legge n. 92/2012, compreso l'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995.