Art. 12 Inserimento dell'art. 15-bis - Responsabile della funzione di revisione interna, nel Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008. 1. Nel Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008, dopo l'art. 15, e' inserito il seguente: «Art. 15-bis (Responsabile della funzione di revisione interna). 1. Il responsabile della funzione e' nominato e revocato dall'organo amministrativo, sentito il Collegio Sindacale e, ove presente, anche il Comitato di Controllo Interno, e soddisfa i requisiti di idoneita' alla carica fissati dalla politica di cui all'art. 5, comma 2 lettera l). I compiti attribuiti al responsabile della funzione sono chiaramente definiti ed approvati con delibera dell'organo amministrativo, che ne fissa anche poteri, responsabilita' e modalita' di reportistica all' organo amministrativo stesso. 2. Il responsabile della funzione e' dotato dell'autorita' necessaria a garantire l'indipendenza della stessa. 3. Il responsabile della funzione di revisione interna pianifica annualmente l'attivita' in modo da identificare le aree da sottoporre prioritariamente a revisione. Tale piano e il relativo livello di priorita' deve essere coerente con i principali rischi cui l'impresa e' esposta. La programmazione degli interventi di verifica tiene conto sia delle eventuali carenze emerse nei controlli gia' eseguiti sia di eventuali nuovi rischi identificati. Il piano include anche attivita' di verifica delle componenti del sistema dei controlli interni ed in particolare del flusso informativo e del sistema informatico. Il piano di audit e' approvato dall'organo amministrativo ed individua, almeno, le attivita' a rischio, le operazioni e i sistemi da verificare, descrivendo i criteri sulla base dei quali sono stati selezionati e specificando le risorse necessarie all'esecuzione del piano. Analogo procedimento e' seguito in caso di variazioni significative ai piani approvati, che comunque sono definiti in modo da fronteggiare le esigenze impreviste. 4. Ove necessario, potranno essere effettuate verifiche non previste dal piano di audit. 5. A seguito dell'analisi sull'attivita' oggetto di controllo, il responsabile della funzione di revisione interna procede, secondo le modalita' e la periodicita' fissata dall'organo amministrativo, a comunicare all'organo amministrativo, all'alta direzione ed all'organo di controllo, la valutazione delle risultanze e le eventuali disfunzioni e criticita'; resta fermo l'obbligo di segnalare con urgenza all'organo amministrativo e a quello di controllo le situazioni di particolare gravita'. I rapporti di audit devono essere obiettivi, chiari, concisi, tempestivi, contenere suggerimenti per eliminare le carenze riscontrate, riportando raccomandazioni in ordine ai tempi per la loro rimozione e sono conservati presso la sede della societa'. Le risultanze della specifica area oggetto di controllo sono altresi' comunicate al responsabile della funzione interessata dall'attivita' di revisione. 6. Il responsabile della funzione di revisione interna presenta, almeno annualmente, una relazione all'organo amministrativo sull'attivita' svolta che riepiloga tutte le verifiche effettuate, i risultati emersi, i punti di debolezza o carenze rilevate e le raccomandazioni formulate per la loro rimozione; nella relazione riepilogativa devono essere inclusi anche gli interventi di follow-up con indicazione degli esiti delle verifiche di cui all'art. 15, comma 5, dei soggetti e/o funzioni designati per la rimozione, del tipo, dell'efficacia e della tempistica dell'intervento da essi effettuato per rimuovere le criticita' inizialmente rilevate."