Art. 12 
 
Inserimento  dell'art.  15-bis  -  Responsabile  della  funzione   di
  revisione interna, nel Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008. 
  1. Nel Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008, dopo  l'art.  15,
e' inserito il seguente: 
  «Art. 15-bis (Responsabile della funzione di revisione interna). 
  1.  Il  responsabile  della  funzione  e'   nominato   e   revocato
dall'organo amministrativo, sentito  il  Collegio  Sindacale  e,  ove
presente, anche il  Comitato  di  Controllo  Interno,  e  soddisfa  i
requisiti di idoneita' alla carica  fissati  dalla  politica  di  cui
all'art. 5, comma 2 lettera l). I compiti attribuiti al  responsabile
della funzione sono chiaramente definiti ed  approvati  con  delibera
dell'organo   amministrativo,   che   ne    fissa    anche    poteri,
responsabilita'   e   modalita'   di   reportistica    all'    organo
amministrativo stesso. 
  2.  Il  responsabile  della  funzione  e'   dotato   dell'autorita'
necessaria a garantire l'indipendenza della stessa. 
  3. Il responsabile della funzione di  revisione  interna  pianifica
annualmente l'attivita' in modo da identificare le aree da sottoporre
prioritariamente a revisione. Tale piano e  il  relativo  livello  di
priorita' deve essere coerente con i principali rischi cui  l'impresa
e' esposta. La programmazione  degli  interventi  di  verifica  tiene
conto sia delle eventuali carenze emerse nei controlli gia'  eseguiti
sia di eventuali nuovi rischi identificati. Il  piano  include  anche
attivita' di verifica delle  componenti  del  sistema  dei  controlli
interni ed in  particolare  del  flusso  informativo  e  del  sistema
informatico.   Il   piano   di   audit   e'   approvato   dall'organo
amministrativo ed individua,  almeno,  le  attivita'  a  rischio,  le
operazioni e i sistemi da verificare,  descrivendo  i  criteri  sulla
base dei quali sono  stati  selezionati  e  specificando  le  risorse
necessarie all'esecuzione del piano. Analogo procedimento e'  seguito
in caso di variazioni significative ai piani approvati, che  comunque
sono definiti in modo da fronteggiare le esigenze impreviste. 
  4.  Ove  necessario,  potranno  essere  effettuate  verifiche   non
previste dal piano di audit. 
  5. A seguito dell'analisi sull'attivita' oggetto di  controllo,  il
responsabile della funzione di revisione interna procede, secondo  le
modalita' e la periodicita'  fissata  dall'organo  amministrativo,  a
comunicare   all'organo   amministrativo,   all'alta   direzione   ed
all'organo  di  controllo,  la  valutazione  delle  risultanze  e  le
eventuali  disfunzioni  e  criticita';  resta  fermo   l'obbligo   di
segnalare  con  urgenza  all'organo  amministrativo  e  a  quello  di
controllo le situazioni di particolare gravita'. I rapporti di  audit
devono  essere  obiettivi,  chiari,  concisi,  tempestivi,  contenere
suggerimenti  per  eliminare  le  carenze   riscontrate,   riportando
raccomandazioni in ordine ai tempi  per  la  loro  rimozione  e  sono
conservati  presso  la  sede  della  societa'.  Le  risultanze  della
specifica area oggetto  di  controllo  sono  altresi'  comunicate  al
responsabile della funzione interessata dall'attivita' di revisione. 
  6. Il responsabile della funzione di  revisione  interna  presenta,
almeno   annualmente,   una   relazione   all'organo   amministrativo
sull'attivita' svolta che riepiloga tutte le verifiche effettuate,  i
risultati emersi, i punti  di  debolezza  o  carenze  rilevate  e  le
raccomandazioni formulate per  la  loro  rimozione;  nella  relazione
riepilogativa devono essere inclusi anche gli interventi di follow-up
con indicazione degli esiti delle verifiche di cui all'art. 15, comma
5, dei soggetti e/o funzioni designati per la  rimozione,  del  tipo,
dell'efficacia e della tempistica dell'intervento da essi  effettuato
per rimuovere le criticita' inizialmente rilevate."