Art. 19 
 
Inserimento dell'art. 21-bis - Responsabile della  funzione  di  risk
  management nel Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008. 
  1. Nel Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008, dopo  l'art.  21,
e' inserito il seguente articolo: 
  «Art. 21-bis (Responsabile della funzione di risk management). 
  1. Indipendentemente dalla  forma  organizzativa  scelta  ai  sensi
dell'art. 21, comma 3, le  imprese  nominano  un  responsabile  della
funzione di risk management che soddisfa  i  requisiti  di  idoneita'
alla carica fissati dalla  politica  di  cui  all'art.  5,  comma  2,
lettera l). La nomina e la revoca del responsabile sono di competenza
dell'organo amministrativo. 
  2. Il responsabile della funzione non deve essere posto a  capo  di
aree operative ne' deve essere gerarchicamente dipendente da soggetti
responsabili di dette aree. 
  3. Il responsabile della funzione  presenta,  una  volta  all'anno,
all'organo amministrativo un  programma  di  attivita'  in  cui  sono
identificati i principali  rischi  cui  l'impresa  e'  esposta  e  le
proposte che intende effettuare in relazione  ai  rischi  stessi.  La
programmazione  tiene  conto  anche   delle   carenze   eventualmente
riscontrate nei controlli precedenti e di eventuali nuovi rischi. 
  4. Il responsabile della  funzione  predispone,  almeno  una  volta
all'anno, una relazione all'organo amministrativo sull'adeguatezza ed
efficacia del sistema di gestione dei rischi, delle metodologie e dei
modelli utilizzati per il presidio dei rischi stessi,  sull'attivita'
svolta, sulle valutazioni effettuate, sui risultati  emersi  e  sulle
criticita' riscontrate, dando conto dello  stato  di  implementazione
dei relativi interventi migliorativi, qualora effettuati."