Art. 19 Inserimento dell'art. 21-bis - Responsabile della funzione di risk management nel Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008. 1. Nel Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008, dopo l'art. 21, e' inserito il seguente articolo: «Art. 21-bis (Responsabile della funzione di risk management). 1. Indipendentemente dalla forma organizzativa scelta ai sensi dell'art. 21, comma 3, le imprese nominano un responsabile della funzione di risk management che soddisfa i requisiti di idoneita' alla carica fissati dalla politica di cui all'art. 5, comma 2, lettera l). La nomina e la revoca del responsabile sono di competenza dell'organo amministrativo. 2. Il responsabile della funzione non deve essere posto a capo di aree operative ne' deve essere gerarchicamente dipendente da soggetti responsabili di dette aree. 3. Il responsabile della funzione presenta, una volta all'anno, all'organo amministrativo un programma di attivita' in cui sono identificati i principali rischi cui l'impresa e' esposta e le proposte che intende effettuare in relazione ai rischi stessi. La programmazione tiene conto anche delle carenze eventualmente riscontrate nei controlli precedenti e di eventuali nuovi rischi. 4. Il responsabile della funzione predispone, almeno una volta all'anno, una relazione all'organo amministrativo sull'adeguatezza ed efficacia del sistema di gestione dei rischi, delle metodologie e dei modelli utilizzati per il presidio dei rischi stessi, sull'attivita' svolta, sulle valutazioni effettuate, sui risultati emersi e sulle criticita' riscontrate, dando conto dello stato di implementazione dei relativi interventi migliorativi, qualora effettuati."