Art. 42 Modifiche all'art. 11 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011 1. L'art. 11 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011, e' modificato come segue: a) al comma 1, la parola: "dimensione" e' sostituita dalla parola: "portata"; b) al comma 2, dopo le parole: "maggiormente rischiose" sono inserite le parole: "o di natura non ricorrente"; c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente comma: "2bis. Con riferimento alle operazioni di cartolarizzazione, l'impresa assicura la piena comprensione dei rischi dell'investimento e l'allineamento dei propri interessi con quelli del soggetto erogatore o promotore degli strumenti."; d) dopo il comma 2 bis e' inserito il seguente comma: "2 ter. Prima di realizzare ogni attivita' d'investimento di natura occasionale, le imprese devono valutare almeno la propria capacita' di gestire l'investimento, i rischi specifici ad esso correlati, la sua coerenza con gli interessi dei beneficiari e degli assicurati, nonche' l'impatto dell'investimento sulla qualita', sicurezza, liquidita', redditivita' e disponibilita' dell'intero portafoglio gestito."; e) al comma 3, primo periodo, le parole: "dei rating" sono sostituite dalle parole: "di informazioni fornite da soggetti terzi, quali istituzioni finanziarie, gestori di capitali e agenzie di rating del credito" e, dopo la parola: "adottano" e' inserita la parola: "propri"; f) al comma 3, secondo periodo, le parole: "tengono altresi' conto" sono sostituite dalle parole: "definiscono i principali indicatori del rischio tenendo conto della propria politica di gestione dei rischi d'investimento, della strategia d'impresa e".