Art. 42 
 
 
Modifiche all'art. 11 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011 
 
  1. L'art. 11 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31  gennaio  2011,  e'
modificato come segue: 
    a) al comma  1,  la  parola:  "dimensione"  e'  sostituita  dalla
parola: "portata"; 
    b) al comma 2, dopo  le  parole:  "maggiormente  rischiose"  sono
inserite le parole: "o di natura non ricorrente"; 
    c) dopo il comma 2 e' inserito  il  seguente  comma:  "2bis.  Con
riferimento alle operazioni di cartolarizzazione, l'impresa  assicura
la piena comprensione dei rischi dell'investimento  e  l'allineamento
dei propri interessi con quelli del soggetto  erogatore  o  promotore
degli strumenti."; 
    d) dopo il comma 2 bis e' inserito il  seguente  comma:  "2  ter.
Prima  di  realizzare  ogni  attivita'   d'investimento   di   natura
occasionale, le imprese devono valutare almeno la  propria  capacita'
di gestire l'investimento, i rischi specifici ad esso  correlati,  la
sua coerenza con gli interessi dei beneficiari  e  degli  assicurati,
nonche'  l'impatto  dell'investimento  sulla   qualita',   sicurezza,
liquidita', redditivita'  e  disponibilita'  dell'intero  portafoglio
gestito."; 
    e) al comma 3,  primo  periodo,  le  parole:  "dei  rating"  sono
sostituite dalle parole: "di informazioni fornite da soggetti  terzi,
quali istituzioni finanziarie,  gestori  di  capitali  e  agenzie  di
rating del credito" e, dopo la  parola:  "adottano"  e'  inserita  la
parola: "propri"; 
    f) al comma 3, secondo  periodo,  le  parole:  "tengono  altresi'
conto"  sono  sostituite  dalle  parole:  "definiscono  i  principali
indicatori del  rischio  tenendo  conto  della  propria  politica  di
gestione dei rischi d'investimento, della strategia d'impresa e".