Art. 49 
 
 
Modifiche all'art. 23 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011 
 
  1. L'art. 23 del Regolamento ISVAP n. 36 del  31  gennaio  2011  e'
modificato come segue: 
    a) al comma 1, dopo la classe di attivita' A1.2c), e' inserita la
seguente  classe  di  attivita':   "A1.2d)   Obbligazioni,   cambiali
finanziarie e titoli similari ai sensi dell'art.  32,  comma  26-bis,
del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, anche  se  non  destinati  ad
essere  negoziati  in  un  mercato   regolamentato   o   in   sistemi
multilaterali di negoziazione e anche se privi di rating.  La  classe
comprende le obbligazioni, cambiali  finanziarie  e  titoli  similari
emessi da societa' non emittenti strumenti finanziari rappresentativi
del  capitale  quotati  in  mercati  regolamentati   o   in   sistemi
multilaterali di negoziazione, diverse dalle  banche  e  dalle  micro
imprese. Tali attivita' sono ammesse nel limite massimo del 3%  delle
riserve tecniche da coprire."; 
    b) al comma 1, dopo la classe di attivita' A1.8), e' inserita  la
seguente classe di attivita': "A1.9) Titoli  di  debito  relativi  ad
operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante la sottoscrizione
e l'acquisto di obbligazioni  e  titoli  similari,  esclusi  comunque
titoli  rappresentativi  del  capitale  sociale,  titoli   ibridi   e
convertibili, da parte della societa' per  la  cartolarizzazione  dei
crediti  emittente  i  titoli.  La  classe  comprende  operazioni  di
cartolarizzazione aventi ad oggetto gli strumenti finanziari  di  cui
al precedente punto A1.2d). Gli strumenti  finanziari  inclusi  nella
presente classe non sono soggetti ai requisiti di rating previsti per
i titoli di cartolarizzazione di cui al precedente  punto  A1).  Tali
attivita' sono ammesse  nel  limite  massimo  del  3%  delle  riserve
tecniche da coprire."; 
    c)  al  comma  1,  terzultimo  periodo  della   macroclasse   A5)
Investimenti alternativi, dopo le parole:  "fonti  energetiche"  sono
inserite  le  parole:  "ed   al   3%   qualora   l'investimento   sia
rappresentato da fondi che investono prevalentemente negli  strumenti
finanziari di cui al precedente punto A1.2d) o A1.9)."