Art. 49 Modifiche all'art. 23 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011 1. L'art. 23 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011 e' modificato come segue: a) al comma 1, dopo la classe di attivita' A1.2c), e' inserita la seguente classe di attivita': "A1.2d) Obbligazioni, cambiali finanziarie e titoli similari ai sensi dell'art. 32, comma 26-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, anche se non destinati ad essere negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione e anche se privi di rating. La classe comprende le obbligazioni, cambiali finanziarie e titoli similari emessi da societa' non emittenti strumenti finanziari rappresentativi del capitale quotati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, diverse dalle banche e dalle micro imprese. Tali attivita' sono ammesse nel limite massimo del 3% delle riserve tecniche da coprire."; b) al comma 1, dopo la classe di attivita' A1.8), e' inserita la seguente classe di attivita': "A1.9) Titoli di debito relativi ad operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante la sottoscrizione e l'acquisto di obbligazioni e titoli similari, esclusi comunque titoli rappresentativi del capitale sociale, titoli ibridi e convertibili, da parte della societa' per la cartolarizzazione dei crediti emittente i titoli. La classe comprende operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto gli strumenti finanziari di cui al precedente punto A1.2d). Gli strumenti finanziari inclusi nella presente classe non sono soggetti ai requisiti di rating previsti per i titoli di cartolarizzazione di cui al precedente punto A1). Tali attivita' sono ammesse nel limite massimo del 3% delle riserve tecniche da coprire."; c) al comma 1, terzultimo periodo della macroclasse A5) Investimenti alternativi, dopo le parole: "fonti energetiche" sono inserite le parole: "ed al 3% qualora l'investimento sia rappresentato da fondi che investono prevalentemente negli strumenti finanziari di cui al precedente punto A1.2d) o A1.9)."