Art. 8 Inserimento dell'art. 12-bis - Sistema di gestione dei dati, nel Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008 1. Nel Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008, dopo l'art. 12, e' inserito il seguente: «Art. 12-bis (Sistema di gestione dei dati). 1. Le imprese prevedono un sistema di registrazione e di reportistica dei dati che ne consenta la tracciabilita' al fine di poter disporre di informazioni complete ed aggiornate sugli elementi che possono incidere sul profilo di rischio dell'impresa e sulla sua situazione di solvibilita'. 2. Il sistema di cui al comma 1 assicura nel continuo l'integrita', la completezza e la correttezza dei dati conservati e delle informazioni rappresentate anche al fine di consentire una ricostruzione dell'attivita' svolta e l'individuazione dei relativi responsabili; garantisce altresi' l'agevole verifica delle informazioni registrate. 3. L'impresa definisce uno standard aziendale di data governance che individua ruoli e responsabilita' delle funzioni coinvolte nell'utilizzo e nel trattamento delle informazioni aziendali. 4. Nel caso l'impresa ricorra ad un data warehouse aziendale, per finalita' di analisi e di reportistica, le procedure di estrazione dei dati, di controllo e di caricamento negli archivi accentrati - al pari dell'attivita' di utilizzo dei dati - sono documentati al fine di consentire la verifica della qualita' delle informazioni. 5. Le procedure di gestione e aggregazione dei dati sono documentate, con indicazione specifica delle circostanze in cui e' consentita l'immissione manuale o rettifica dei dati aziendali. 6. I processi di acquisizione dei dati da strutture esterne sono documentati e presidiati. 7. I dati sono conservati con granularita' adeguata a consentire le diverse analisi e aggregazione richieste dalle possibili procedure di utilizzo." 8. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo le imprese preparano un piano di implementazione entro il 31 ottobre 2014.