Art. 9 
 
 
 Modifiche all'art. 13 del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008 
 
  1. L'art. 13 del Regolamento ISVAP n. 20  del  26  marzo  2008,  e'
modificato come segue: 
    a) al comma 1, dopo le parole: "ove applicabile,"  sono  inserite
le parole: "e della valutazione attuale e prospettica  dei  rischi  a
livello di gruppo che la capogruppo svolge  ai  sensi  dell'art.  27,
comma 5," e le parole: "una funzione specifica per la  produzione  di
tali dati e  informazioni"  sono  sostituite  dalle  parole:  "idonee
misure di raccolta e di coordinamento tra i flussi informativi  della
vigilanza supplementare e quelli  del  gruppo  assicurativo  e  della
impresa"; 
    b) al comma 2, la parola: "ISVAP"  e'  sostituita  dalla  parola:
"IVASS".