Art. 9 Modifiche all'art. 13 del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008 1. L'art. 13 del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008, e' modificato come segue: a) al comma 1, dopo le parole: "ove applicabile," sono inserite le parole: "e della valutazione attuale e prospettica dei rischi a livello di gruppo che la capogruppo svolge ai sensi dell'art. 27, comma 5," e le parole: "una funzione specifica per la produzione di tali dati e informazioni" sono sostituite dalle parole: "idonee misure di raccolta e di coordinamento tra i flussi informativi della vigilanza supplementare e quelli del gruppo assicurativo e della impresa"; b) al comma 2, la parola: "ISVAP" e' sostituita dalla parola: "IVASS".