Art. 3 
 
 
                         Smaltimento scorte 
 
  Resta salva la facolta' di AIFA di concedere un termine massimo per
lo smaltimento delle scorte dei medicinali, in luogo dell'esaurimento
fino alla scadenza dei  medicinali,  laddove  sussistano  ragioni  di
sicurezza e tutela della salute pubblica.