Art. 10 
 
 
Movimentazioni di piante sensibili e di legname e cortecce sensibili 
 
  1. Le movimentazioni di piante sensibili e di  legname  e  cortecce
sensibili da zone delimitate verso zone  non  delimitate  e  da  zone
infestate verso zone cuscinetto sono ammesse solo se sono soddisfatte
le condizioni di cui all'allegato III, sezione 1. 
  2. Le movimentazioni di piante sensibili e di  legname  e  cortecce
sensibili all'interno di zone infestate in cui sono attuate misure di
eradicazione sono ammesse solo se sono soddisfatte le  condizioni  di
cui all'allegato III, sezione 2. 
  3. Il Servizio Fitosanitario Regionale puo' stabilire  di  limitare
le movimentazioni  di  piante  sensibili  e  di  legname  e  cortecce
sensibili all'interno di zone infestate in cui sono attuate misure di
contenimento.