Art. 10 Movimentazioni di piante sensibili e di legname e cortecce sensibili 1. Le movimentazioni di piante sensibili e di legname e cortecce sensibili da zone delimitate verso zone non delimitate e da zone infestate verso zone cuscinetto sono ammesse solo se sono soddisfatte le condizioni di cui all'allegato III, sezione 1. 2. Le movimentazioni di piante sensibili e di legname e cortecce sensibili all'interno di zone infestate in cui sono attuate misure di eradicazione sono ammesse solo se sono soddisfatte le condizioni di cui all'allegato III, sezione 2. 3. Il Servizio Fitosanitario Regionale puo' stabilire di limitare le movimentazioni di piante sensibili e di legname e cortecce sensibili all'interno di zone infestate in cui sono attuate misure di contenimento.