Art. 11 Controlli sulle movimentazioni da zone delimitate verso zone non delimitate e da zone infestate verso zone cuscinetto 1. Il Servizio Fitosanitario Regionale effettua controlli casuali su piante sensibili e su legname e cortecce sensibili movimentati da zone delimitate del loro territorio verso zone non delimitate e da zone infestate del loro territorio verso zone cuscinetto. 2. Il Servizio Fitosanitario Regionale decide di effettuare controlli mirati sulla base del rischio che nelle piante o nel legname e nelle cortecce da controllare siano presenti nematodi del pino vivi, tenendo conto della provenienza delle partite, del grado di sensibilita' delle piante o del legname e delle cortecce e del fatto che l'operatore responsabile delle movimentazioni si sia conformato alle disposizioni del presente decreto e precedenti. 3. I controlli sulle piante sensibili e sul legname e sulle cortecce sensibili sono effettuati: a) nei punti di passaggio da zone infestate a zone cuscinetto; b) nei punti di passaggio da zone cuscinetto a zone non delimitate; c) nel luogo di destinazione situato nella zona cuscinetto; d) nel luogo d'origine situato nella zona infestata (per esempio segherie) da cui sono trasportati al di fuori della zona infestata. Il Servizio Fitosanitario Regionale puo' decidere di effettuare controlli anche in luoghi diversi da quelli indicati alle lettere da a) a d). 4. Nel caso di cui ai commi 1, 2 e 3, i controlli consistono in un controllo documentale per quanto riguarda le prescrizioni di cui all'allegato III, sezione 1, un controllo di identita' e, in caso di non ottemperanza accertata o sospetta a tali prescrizioni, in un controllo fitosanitario comprendente un'analisi per la verifica della presenza del nematode del pino. 5. Il Servizio Fitosanitario Regionale decide di effettuare controlli casuali sulle piante sensibili e sul legname e sulle cortecce sensibili trasportati da zone delimitate situate al di fuori del proprio territorio verso zone non delimitate situate nel proprio territorio. 6. Nel caso di cui al comma 5, i controlli consistono in un controllo documentale per quanto riguarda le prescrizioni di cui all'allegato III, sezione 1, un controllo di identita' e un controllo fitosanitario comprendente un'analisi per l'accertamento della presenza del nematode del pino. 7. Il Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio comunica al Servizio Fitosanitario Centrale i risultati dei controlli di cui ai commi 1 e 2 mensilmente, quelli dei controlli di cui al comma 5 annualmente, entro il 1 febbraio. 8. Se i controlli rivelano la presenza del nematode del pino in piante sensibili o in legname o cortecce sensibili, il Servizio Fitosanitario Regionale informa immediatamente il Servizio Fitosanitario Centrale.