Art. 11 
 
Controlli sulle movimentazioni da  zone  delimitate  verso  zone  non
  delimitate e da zone infestate verso zone cuscinetto 
  1. Il Servizio Fitosanitario Regionale effettua  controlli  casuali
su piante sensibili e su legname e cortecce sensibili movimentati  da
zone delimitate del loro territorio verso zone non  delimitate  e  da
zone infestate del loro territorio verso zone cuscinetto. 
  2.  Il  Servizio  Fitosanitario  Regionale  decide  di   effettuare
controlli mirati sulla base  del  rischio  che  nelle  piante  o  nel
legname e nelle cortecce da controllare siano presenti  nematodi  del
pino vivi, tenendo conto della provenienza delle partite,  del  grado
di sensibilita' delle piante o del legname e  delle  cortecce  e  del
fatto  che  l'operatore  responsabile  delle  movimentazioni  si  sia
conformato alle disposizioni del presente decreto e precedenti. 
  3. I controlli  sulle  piante  sensibili  e  sul  legname  e  sulle
cortecce sensibili sono effettuati: 
    a) nei punti di passaggio da zone infestate a zone cuscinetto; 
    b)  nei  punti  di  passaggio  da  zone  cuscinetto  a  zone  non
delimitate; 
    c) nel luogo di destinazione situato nella zona cuscinetto; 
    d) nel luogo d'origine situato nella zona infestata (per  esempio
segherie) da cui sono trasportati al di fuori della zona infestata. 
  Il Servizio Fitosanitario Regionale  puo'  decidere  di  effettuare
controlli anche in luoghi diversi da quelli indicati alle lettere  da
a) a d). 
  4. Nel caso di cui ai commi 1, 2 e 3, i controlli consistono in  un
controllo documentale per quanto  riguarda  le  prescrizioni  di  cui
all'allegato III, sezione 1, un controllo di identita' e, in caso  di
non ottemperanza accertata o sospetta  a  tali  prescrizioni,  in  un
controllo fitosanitario comprendente un'analisi per la verifica della
presenza del nematode del pino. 
  5.  Il  Servizio  Fitosanitario  Regionale  decide  di   effettuare
controlli casuali sulle  piante  sensibili  e  sul  legname  e  sulle
cortecce sensibili trasportati da zone delimitate situate al di fuori
del proprio territorio verso zone non delimitate situate nel  proprio
territorio. 
  6. Nel caso di cui  al  comma  5,  i  controlli  consistono  in  un
controllo documentale per quanto  riguarda  le  prescrizioni  di  cui
all'allegato III, sezione 1, un controllo di identita' e un controllo
fitosanitario  comprendente  un'analisi  per   l'accertamento   della
presenza del nematode del pino. 
  7. Il Servizio Fitosanitario Regionale  competente  per  territorio
comunica al Servizio Fitosanitario Centrale i risultati dei controlli
di cui ai commi 1 e 2 mensilmente, quelli dei  controlli  di  cui  al
comma 5 annualmente, entro il 1 febbraio. 
  8. Se i controlli rivelano la presenza del  nematode  del  pino  in
piante sensibili o in  legname  o  cortecce  sensibili,  il  Servizio
Fitosanitario   Regionale   informa   immediatamente   il    Servizio
Fitosanitario Centrale.