Art. 12 Misure in caso di inosservanza delle disposizioni dell'art. 10 1. Se dai controlli di cui all'art. 11 risulta che le disposizioni della sezione 1 o della sezione 2 dell'allegato III non sono rispettate, il Servizio Fitosanitario Regionale che ha effettuato i controlli, adotta una delle seguenti misure: a) il materiale non conforme e' distrutto; b) il materiale non conforme e' trasferito sotto controllo ufficiale verso un impianto di trattamento a tal fine specificamente autorizzato, in cui e' sottoposto a un trattamento termico per effetto del quale il legname e le cortecce sensibili raggiungono in ogni punto una temperatura minima di 56°C per almeno 30 minuti, in modo da garantire l'assenza di nematodi del pino vivi e di vettori vivi; c) se il materiale non conforme e' costituito da materiale da imballaggio effettivamente utilizzato nel trasporto di oggetti, fatto salvo l'allegato III, esso e' rinviato sotto controllo ufficiale nel luogo di spedizione o in un luogo situato in prossimita' del luogo di intercettazione, affinche' gli oggetti siano nuovamente imballati e il materiale da imballaggio in legno sia distrutto, in modo da evitare ogni rischio di propagazione del nematode del pino.