Art. 12 
 
 
   Misure in caso di inosservanza delle disposizioni dell'art. 10 
 
  1. Se dai controlli di cui all'art. 11 risulta che le  disposizioni
della sezione  1  o  della  sezione  2  dell'allegato  III  non  sono
rispettate, il Servizio Fitosanitario Regionale che ha  effettuato  i
controlli, adotta una delle seguenti misure: 
    a) il materiale non conforme e' distrutto; 
    b) il  materiale  non  conforme  e'  trasferito  sotto  controllo
ufficiale verso un impianto di trattamento a tal fine  specificamente
autorizzato, in cui  e'  sottoposto  a  un  trattamento  termico  per
effetto del quale il legname e le cortecce sensibili  raggiungono  in
ogni punto una temperatura minima di 56°C per almeno  30  minuti,  in
modo da garantire l'assenza di nematodi del pino vivi  e  di  vettori
vivi; 
    c) se il materiale non conforme e'  costituito  da  materiale  da
imballaggio effettivamente utilizzato nel trasporto di oggetti, fatto
salvo l'allegato III, esso e' rinviato sotto controllo ufficiale  nel
luogo di spedizione o in un luogo situato in prossimita' del luogo di
intercettazione, affinche' gli oggetti siano nuovamente  imballati  e
il materiale da imballaggio  in  legno  sia  distrutto,  in  modo  da
evitare ogni rischio di propagazione del nematode del pino.