Art. 13 
 
 
            Autorizzazione degli impianti di trattamento 
 
  1.  Qualora  sia  stabilita  sul  territorio  nazionale  una   zona
delimitata,  il  Servizio  Fitosanitario  Regionale  competente   per
territorio autorizza impianti di trattamento adeguatamente attrezzati
a effettuare una o piu' delle  operazioni  specificate  nell'allegato
III: 
    a) trattamento di legname e  cortecce  sensibili,  come  indicato
nell'allegato III, sezione 1, punto 2),  lettera  a),  e  sezione  2,
punto 2), primo comma, lettera c); 
    b) rilascio dei passaporti delle piante di cui  all'art.  25  del
d.lgs. 214/2005 per il  legname  e  le  cortecce  sensibili  trattati
dall'impianto di  trattamento  in  questione  in  applicazione  della
lettera a) del presente paragrafo, come indicato  nell'allegato  III,
sezione 1, punto 2), lettera b),  e  sezione  2,  punto  2),  secondo
comma, lettera b); 
    c) trattamento  del  materiale  da  imballaggio  in  legno,  come
indicato nell'allegato III,  sezione  1,  punto  3),  lettera  a),  e
sezione 2, punto 3); 
    d) marcatura del  materiale  da  imballaggio  in  legno  trattato
dall'impianto di  trattamento  in  questione  in  applicazione  della
lettera c), come indicato nell'allegato III,  sezione  1,  punto  3),
lettera b), e sezione 2, punto 3),  in  conformita'  all'allegato  II
dello Standard internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15. 
  2.  Gli  impianti  di   trattamento   autorizzati   assicurano   la
tracciabilita'  del  legname,  delle  cortecce  e  del  materiale  da
imballaggio in legno sensibili, trattati.