Art. 14 
 
 
                    Autorizzazione alla marcatura 
 
  1.  Qualora  sia  stabilita  sul  territorio  nazionale  una   zona
delimitata,  i  Servizi   Fitosanitari   Regionali   competenti   per
territorio autorizzano i produttori di materiale  da  imballaggio  in
legno,  adeguatamente  attrezzati,  ad  apporre  una   marcatura   in
conformita' all'allegato II  dello  Standard  IPPC/FAO  ISPM-15,  sul
materiale  da  imballaggio  in  legno  ottenuto  utilizzando  legname
trattato da un impianto di trattamento autorizzato di cui al punto  g
dell'art. 19 del d.lgs. 214/2005 e accompagnato dal passaporto  delle
piante di cui all'art. 25 del d.lgs. 214/2005. 
  2. I produttori di materiale da imballaggio  in  legno  autorizzati
utilizzano, per la produzione di materiale da imballaggio  in  legno,
esclusivamente  legname  proveniente  da  impianti   di   trattamento
specificamente autorizzati e accompagnato dal passaporto delle piante
di cui all'art.  25  del  d.lgs.  214/2005  e  si  accertano  che  la
provenienza da tali impianti di trattamento  del  legname  utilizzato
sia tracciabile.