Art. 16 Revoca delle autorizzazioni rilasciate agli impianti di trattamento e ai produttori di materiale da imballaggio in legno 1. Qualora il Servizio Fitosanitario Regionale, accerti la presenza del nematode del pino in legname, cortecce o materiale da imballaggio in legno sensibili, trattati da un impianto di trattamento autorizzato, o in materiale da imballaggio in legno sensibile, recante la marcatura apposta da un produttore di materiale da imballaggio in legno autorizzato, ne revoca immediatamente l'autorizzazione. 2. Fatto salvo il comma 1, il Servizio Fitosanitario Regionale, accertato che un impianto di trattamento autorizzato o un produttore di materiale da imballaggio in legno autorizzato, non operi nei modi prescritti dalla sua autorizzazione, adotta le misure necessarie perche' gli articoli 13 e 14 siano rispettati.