Art. 16 
 
Revoca delle autorizzazioni rilasciate agli impianti di trattamento e
  ai produttori di materiale da imballaggio in legno 
  1. Qualora il Servizio Fitosanitario Regionale, accerti la presenza
del nematode del pino in legname, cortecce o materiale da imballaggio
in  legno  sensibili,  trattati  da  un   impianto   di   trattamento
autorizzato, o  in  materiale  da  imballaggio  in  legno  sensibile,
recante la  marcatura  apposta  da  un  produttore  di  materiale  da
imballaggio  in   legno   autorizzato,   ne   revoca   immediatamente
l'autorizzazione. 
  2. Fatto salvo il comma 1,  il  Servizio  Fitosanitario  Regionale,
accertato che un impianto di trattamento autorizzato o un  produttore
di materiale da imballaggio in legno autorizzato, non operi nei  modi
prescritti dalla sua  autorizzazione,  adotta  le  misure  necessarie
perche' gli articoli 13 e 14 siano rispettati.