Art. 17 Elenco degli impianti di trattamento e dei produttori di materiale da imballaggio in legno autorizzati 1. I Servizi Fitosanitari Regionali informano il Servizio Fitosanitario Centrale del rilascio di un'autorizzazione ad un impianto di trattamento ai sensi dell'art. 13 o ad un produttore di materiale da imballaggio in legno ai sensi dell'art. 14 e della revoca di tale autorizzazione. 2. Sulla base delle informazioni acquisite dai Servizi Fitosanitari Regionali, il Servizio Fitosanitario Centrale istituisce e aggiorna l'elenco degli impianti di trattamento autorizzati e dei produttori di materiale da imballaggio in legno autorizzati, e lo trasmette ai Servizi Fitosanitari Regionali. Il presente decreto, dopo la registrazione alla Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 28 marzo 2014 Il Ministro: Martina Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2014 Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, foglio n. 1470