Art. 17 
 
 
Elenco degli impianti di trattamento e dei produttori di materiale da
                  imballaggio in legno autorizzati 
 
  1.  I  Servizi  Fitosanitari  Regionali   informano   il   Servizio
Fitosanitario  Centrale  del  rilascio  di  un'autorizzazione  ad  un
impianto di trattamento ai sensi dell'art. 13 o ad un  produttore  di
materiale da imballaggio in legno  ai  sensi  dell'art.  14  e  della
revoca di tale autorizzazione. 
  2. Sulla base delle informazioni acquisite dai Servizi Fitosanitari
Regionali, il Servizio Fitosanitario Centrale istituisce  e  aggiorna
l'elenco degli impianti di trattamento autorizzati e  dei  produttori
di materiale da imballaggio in legno autorizzati, e lo  trasmette  ai
Servizi Fitosanitari Regionali. 
  Il presente decreto, dopo la registrazione alla  Corte  dei  conti,
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
ed entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. 
    Roma, 28 marzo 2014 
 
                                                 Il Ministro: Martina 

Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2014 
Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, foglio n. 1470