Art. 2 
 
 
Indagini in zone considerate indenni dalla presenza del nematode  del
                                pino 
 
  1. I Servizi Fitosanitari Regionali effettuano annualmente indagini
dirette ad accertare la presenza del  nematode  del  pino  in  piante
sensibili, in legname e cortecce sensibili e nel vettore, in zone del
loro territorio considerate indenni da tale presenza. 
  2.  Le  indagini  consistono  nel  prelievo   e   nell'analisi   in
laboratorio di campioni di piante sensibili, di  legname  e  cortecce
sensibili  e  dei  vettori,  conformemente  allo  "Standard  tecnico"
emanato ai sensi dell'art. 49,  comma  2,  lettera  (c),  del  d.lgs.
214/2005. 
  3. I Servizi Fitosanitari Regionali comunicano entro il 1° febbraio
di ciascun anno al Servizio Fitosanitario  Centrale  il  piano  delle
indagini  di  cui  al  comma  1  da  svolgere  nel  corso  dell'anno,
precisando il numero dei siti  di  indagine,  le  zone  in  cui  sono
effettuate le indagini e il numero  dei  campioni  da  sottoporre  ad
analisi di laboratorio. 
  4.  I  Servizi  Fitosanitari  Regionali  comunicano   al   Servizio
Fitosanitario Centrale, entro il 1° febbraio dell'anno  successivo  a
quello in cui sono state effettuate le indagini,  i  risultati  delle
stesse di cui al precedente comma 1. 
  5. Il Servizio Fitosanitario Centrale  trasmette  alla  Commissione
entro il 1 marzo i dati di cui ai commi 3 e 4.