Art. 4 Piano di emergenza 1. Il Servizio Fitosanitario Centrale, su proposta del Comitato Fitosanitario Nazionale, definisce, entro 6 mesi dall'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49, comma 2, lettera i, del d.lgs. n. 214/2005, il Piano di emergenza da attuare in caso di presenza confermata o sospetta del nematode del legno di pino. 2. Il Piano di emergenza stabilisce: a) gli enti coinvolti nell'applicazione del piano b) i ruoli e le responsabilita' del Servizio Fitosanitario Centrale, dei Servizi Fitosanitari Regionali e degli altri organismi coinvolti nell'attuazione delle misure fitosanitarie; c) le modalita' di comunicazione di tali misure tra il Servizio Fitosanitario Centrale, i Servizi Fitosanitari Regionali, gli altri organismi coinvolti, il settore privato interessato e la cittadinanza; d) le modalita' e la tipologia delle analisi di laboratorio; e) le modalita' della formazione del personale dei Servizi Fitosanitari Regionali e degli altri organismi coinvolti in tali azioni. 3. Il Servizio Fitosanitario Centrale provvede alla valutazione e alla revisione del Piano di emergenza.