Art. 4 
 
 
                         Piano di emergenza 
 
  1. Il Servizio Fitosanitario Centrale,  su  proposta  del  Comitato
Fitosanitario Nazionale, definisce, entro 6  mesi  dall'adozione  del
presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49, comma  2,  lettera  i,
del d.lgs. n. 214/2005, il Piano di emergenza da attuare in  caso  di
presenza confermata o sospetta del nematode del legno di pino. 
  2. Il Piano di emergenza stabilisce: 
    a) gli enti coinvolti nell'applicazione del piano 
    b) i  ruoli  e  le  responsabilita'  del  Servizio  Fitosanitario
Centrale, dei Servizi Fitosanitari Regionali e degli altri  organismi
coinvolti nell'attuazione delle misure fitosanitarie; 
    c) le modalita' di comunicazione di tali misure tra  il  Servizio
Fitosanitario Centrale, i Servizi Fitosanitari Regionali,  gli  altri
organismi  coinvolti,   il   settore   privato   interessato   e   la
cittadinanza; 
    d) le modalita' e la tipologia delle analisi di laboratorio; 
    e) le  modalita'  della  formazione  del  personale  dei  Servizi
Fitosanitari Regionali e degli  altri  organismi  coinvolti  in  tali
azioni. 
  3. Il Servizio Fitosanitario Centrale provvede alla  valutazione  e
alla revisione del Piano di emergenza.