Art. 5 Zone delimitate 1. Se i risultati dell'indagine annuale di cui all'art. 2, comma 1, rivelano la presenza del nematode del pino in una pianta sensibile in una parte del territorio considerata in precedenza indenne da tale presenza, o se tale presenza e' in altro modo dimostrata, il Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio, istituisce immediatamente una zona come previsto al successivo comma 3, dandone notifica immediata al Servizio Fitosanitario Centrale. 2. Se la presenza del nematode del pino e' rilevata nel vettore o in una partita di legname sensibile, cortecce sensibili o materiale da imballaggio in legno, il Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio effettua un'ispezione in prossimita' del luogo in cui il vettore e' stato catturato o in cui il legname sensibile, le cortecce sensibili o il materiale da imballaggio in legno si trovavano quando la presenza e' stata constatata. Se i risultati dell'ispezione rivelano la presenza del nematode del pino in una pianta sensibile, si applica il primo comma. 3. La zona delimitata e' costituita dalla zona in cui e' stata rilevata la presenza del nematode del pino (zona infestata) e da una zona cuscinetto circostante la zona infestata, larga almeno 20 km. 4. Quando sono applicate le misure di eradicazione di cui all'art. 6, il Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio puo' decidere di ridurre la larghezza della zona cuscinetto a non meno di 6 km, purche' questa riduzione non comprometta l'eradicazione. 5. Se e' rilevata la presenza del nematode del pino in una zona cuscinetto, e' immediatamente costituita una nuova zona delimitata, di cui al comma 1, per tenere conto di questo ritrovamento. In alternativa, la zona delimitata esistente puo' essere modificata per tenere conto di questo ritrovamento, quando vi sono applicate le misure di eradicazione di cui all'art. 6. 6. L'accertamento della presenza del nematode del pino in una zona cuscinetto e' immediatamente notificato dal Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio al Servizio Fitosanitario Centrale. 7. Nel caso in cui sia rilevata la presenza del nematode del pino nel territorio nazionale e la zona delimitata si estenda all'interno del territorio di uno o piu' altri Stati membri, questi ultimi sono informati per stabilire, come previsto dal comma 1, una o piu' zone delimitate che completino la zona cuscinetto complessiva con una o piu' zone cuscinetto di larghezza corrispondente a quella della zona cuscinetto dello Stato membro in cui e' avvenuto il ritrovamento. 8. Il Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio comunica l'elenco delle zone delimitate al Servizio Fitosanitario Centrale entro un mese dalla data del rilevamento della presenza del nematode del pino nella zona interessata. Tale comunicazione comprende una descrizione delle zone delimitate, la loro ubicazione, i nomi delle entita' amministrative interessate dalla delimitazione e una mappa indicante l'ubicazione di ciascuna zona delimitata, zona infestata e zona cuscinetto. 9. Il Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio comunica al Servizio Fitosanitario Centrale ogni modifica delle zone delimitate del rispettivo territorio entro il mese seguente la modifica. 10. Se le indagini annuali sulle piante sensibili e sul vettore di cui all'allegato I, punto 6, non hanno rivelato la presenza del nematode del pino nella zona delimitata in questione nei precedenti quattro anni, il Servizio Fitosanitario Regionale puo' stabilire di non considerare piu' quella zona come zona delimitata. 11. Il Servizio Fitosanitario Centrale informa entro un mese la Commissione e gli altri Stati membri di tale decisione.