Art. 5 
 
 
                           Zone delimitate 
 
  1. Se i risultati dell'indagine annuale di cui all'art. 2, comma 1,
rivelano la presenza del nematode del pino in una pianta sensibile in
una parte del territorio considerata in precedenza  indenne  da  tale
presenza, o se tale presenza e' in altro modo dimostrata, il Servizio
Fitosanitario  Regionale  competente   per   territorio,   istituisce
immediatamente una zona come previsto al successivo comma 3,  dandone
notifica immediata al Servizio Fitosanitario Centrale. 
  2. Se la presenza del nematode del pino e' rilevata nel  vettore  o
in una partita di legname sensibile, cortecce sensibili  o  materiale
da  imballaggio  in  legno,  il  Servizio   Fitosanitario   Regionale
competente per territorio effettua un'ispezione  in  prossimita'  del
luogo in cui il vettore e'  stato  catturato  o  in  cui  il  legname
sensibile, le cortecce sensibili o il  materiale  da  imballaggio  in
legno si trovavano quando la  presenza  e'  stata  constatata.  Se  i
risultati dell'ispezione rivelano la presenza del nematode  del  pino
in una pianta sensibile, si applica il primo comma. 
  3. La zona delimitata e' costituita dalla  zona  in  cui  e'  stata
rilevata la presenza del nematode del pino (zona infestata) e da  una
zona cuscinetto circostante la zona infestata, larga almeno 20 km. 
  4. Quando sono applicate le misure di eradicazione di cui  all'art.
6, il Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio puo'
decidere di ridurre la larghezza della zona cuscinetto a non meno  di
6 km, purche' questa riduzione non comprometta l'eradicazione. 
  5. Se e' rilevata la presenza del nematode del  pino  in  una  zona
cuscinetto, e' immediatamente costituita una nuova  zona  delimitata,
di cui al comma 1,  per  tenere  conto  di  questo  ritrovamento.  In
alternativa, la zona delimitata esistente puo' essere modificata  per
tenere conto di questo ritrovamento,  quando  vi  sono  applicate  le
misure di eradicazione di cui all'art. 6. 
  6. L'accertamento della presenza del nematode del pino in una  zona
cuscinetto e' immediatamente notificato  dal  Servizio  Fitosanitario
Regionale  competente  per  territorio  al   Servizio   Fitosanitario
Centrale. 
  7. Nel caso in cui sia rilevata la presenza del nematode  del  pino
nel territorio nazionale e la zona delimitata si estenda  all'interno
del territorio di uno o piu' altri Stati membri, questi  ultimi  sono
informati per stabilire, come previsto dal comma 1, una o  piu'  zone
delimitate che completino la zona cuscinetto complessiva  con  una  o
piu' zone cuscinetto di larghezza corrispondente a quella della  zona
cuscinetto dello Stato membro in cui e' avvenuto il ritrovamento. 
  8. Il Servizio Fitosanitario Regionale  competente  per  territorio
comunica l'elenco delle zone  delimitate  al  Servizio  Fitosanitario
Centrale entro un mese dalla data del rilevamento della presenza  del
nematode  del  pino  nella  zona  interessata.   Tale   comunicazione
comprende una descrizione delle zone delimitate, la loro  ubicazione,
i nomi delle entita' amministrative interessate dalla delimitazione e
una mappa indicante l'ubicazione di ciascuna  zona  delimitata,  zona
infestata e zona cuscinetto. 
  9. Il Servizio Fitosanitario Regionale  competente  per  territorio
comunica al Servizio Fitosanitario Centrale ogni modifica delle  zone
delimitate del  rispettivo  territorio  entro  il  mese  seguente  la
modifica. 
  10. Se le indagini annuali sulle piante sensibili e sul vettore  di
cui all'allegato I, punto 6,  non  hanno  rivelato  la  presenza  del
nematode del pino nella zona delimitata in questione  nei  precedenti
quattro anni, il Servizio Fitosanitario Regionale puo'  stabilire  di
non considerare piu' quella zona come zona delimitata. 
  11. Il Servizio Fitosanitario Centrale informa  entro  un  mese  la
Commissione e gli altri Stati membri di tale decisione.