Art. 7 
 
 
                            Contenimento 
 
  1. Se le indagini annuali sulle piante sensibili e sul  vettore  di
cui all'allegato I, punto 6, rivelano la presenza  del  nematode  del
pino in una zona delimitata durante un periodo di almeno quattro anni
consecutivi e l'esperienza acquisita indica che, nella situazione  in
questione, l'eradicazione del nematode del  pino  e'  impossibile,  i
Servizi Fitosanitari Regionali,  possono  decidere  di  contenere  il
nematode del pino all'interno di quella zona, anziche' eradicarlo. 
  2. I Servizi Fitosanitari  Regionali  possono  stabilire  tuttavia,
prima che siano trascorsi  i  quattro  anni,  di  contenere  anziche'
eradicare il nematode del pino, nel caso in  cui  il  diametro  della
zona infestata sia superiore a 20 km, la presenza  del  nematode  del
pino sia stata rilevata in tutta la  zona  infestata  e  l'esperienza
acquisita indichi che l'eradicazione del nematode del pino in  quella
zona non sia possibile. 
  3. Le misure di contenimento da porre in atto sono quelle  indicate
nell'allegato II. 
  4. Se il Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio
decide di attuare misure di contenimento, di cui al comma 2, anziche'
misure di eradicazione, informa il  Servizio  Fitosanitario  Centrale
della sua decisione, indicandone le ragioni. 
  5. I Servizi  Fitosanitari  Regionali  possono  attuare  misure  di
contenimento, come previsto dal comma 1, solo nelle  zone  delimitate
che sono state inserite nell'elenco di cui all'art. 5,  paragrafo  7,
della Decisione di esecuzione della Commissione 2012/535/UE. 
  6. Le misure di cui al comma 1 sono messe in atto da personale  dei
Servizi Fitosanitari  Regionali  o  da  altri  soggetti  tecnicamente
qualificati che agiscono  sotto  il  diretto  controllo  dei  Servizi
Fitosanitari Regionali competenti per territorio.