Art. 9 
 
 
          Comunicazione delle misure regionali e nazionali 
 
  1. I Servizi  Fitosanitari  Regionali  competenti  per  territorio,
entro il mese seguente la notifica di cui all'art. 5 comma  1,  della
presenza del nematode  del  pino  in  una  parte  del  territorio  di
competenza in precedenza considerata indenne, comunicano al  Servizio
Fitosanitario Centrale le misure adottate e quelle che  hanno  deciso
di adottare per l'eradicazione del nematode del pino in  applicazione
dell'art. 6. 
  2. Quando i Servizi  Fitosanitari  Regionali  adottano  misure  per
l'eradicazione del nematode del pino in applicazione dell'art. 6,  la
comunicazione di cui al comma 1 ha per oggetto le misure  riguardanti
l'abbattimento, il prelievo e l'analisi di campioni, la  rimozione  e
lo smaltimento delle piante sensibili indicate nell'allegato I, punti
2), 3), 4), 5), 7), 8) e 9), la  pianificazione  e  le  modalita'  di
organizzazione delle indagini, compresi il numero delle ispezioni,  i
campioni da prelevare e le  analisi  di  laboratorio  da  effettuare,
indicati nell'allegato I, punto 6). 
  3. Quando i Servizi Fitosanitari Regionali adottano misure  per  il
contenimento del nematode del pino in applicazione  dell'art.  7,  la
comunicazione delle misure di cui al comma 1 ha per oggetto le misure
riguardanti l'abbattimento, il prelievo e l'analisi di  campioni,  la
rimozione e lo smaltimento delle piante sensibili, la  pianificazione
e le modalita' di organizzazione delle indagini, compresi  il  numero
delle ispezioni, i campioni da prelevare e le analisi di  laboratorio
da effettuare, indicate nell'allegato II, punti 2) e 3). 
  4. La  comunicazione  delle  misure  di  cui  ai  commi  precedenti
comprende anche una descrizione delle misure  di  informazione  degli
operatori interessati e della cittadinanza di cui all'art.  8  e  dei
controlli di cui all'art. 11, comma 1. 
  5. I  Servizi  Fitosanitari  Regionali  competenti  per  territorio
trasmettono al Servizio Fitosanitario Centrale entro il 1 febbraio di
ogni anno, una relazione sui  risultati  delle  misure  adottate  nel
corso dell'anno precedente, in applicazione degli  articoli  6  e  7,
conformemente al Piano di emergenza di cui all'art. 4. 
  6.  Nella  relazione  sono  indicati  il  numero  e  i  luoghi  dei
rilevamenti della presenza del nematode del  pino,  con  le  relative
mappe, il numero delle piante in cattive condizioni di salute e delle
piante morte che sono state individuate, abbattute, dalle quali  sono
stati prelevati  campioni  e  per  le  quali  sono  state  effettuate
analisi, e i risultati di tali analisi. 
  7. I Servizi  Fitosanitari  Regionali  competenti  per  territorio,
entro il 1 febbraio di ogni anno che segue  la  notifica  di  cui  al
paragrafo 1, comunicano al Servizio Fitosanitario Centrale le  misure
che  hanno  deciso  di  attuare   nel   corso   di   quell'anno   per
l'eradicazione del nematode del pino in applicazione dell'art. 6. 
  8.  Quando  il  Servizio  Fitosanitario  Regionale  competente  per
territorio decide di contenere la propagazione del nematode del  pino
in una zona delimitata in applicazione dell'art. 7, comma 1, comunica
immediatamente  al  Servizio  Fitosanitario  Centrale,  una  versione
conformemente riveduta della comunicazione delle  misure  di  cui  al
comma 1 del presente articolo. 
  9. La comunicazione delle misure puo' coprire un periodo massimo di
5 anni nel caso di una zona delimitata in cui sono attuate misure  di
contenimento in applicazione dell'art. 7. Se la  comunicazione  copre
piu' di un anno, il Servizio  Fitosanitario  Centrale  comunica  alla
Commissione e agli altri Stati membri  una  versione  riveduta  della
comunicazione delle misure entro il 31 ottobre dell'anno in cui  essa
scade. 
  10.  Quando  sono  decise  modifiche  rilevanti  delle  misure   di
contenimento,  il   Servizio   Fitosanitario   Centrale   rivede   la
comunicazione  delle  misure  e  la   inoltra   immediatamente   alla
Commissione e agli altri Stati membri.