Art. 9 Comunicazione delle misure regionali e nazionali 1. I Servizi Fitosanitari Regionali competenti per territorio, entro il mese seguente la notifica di cui all'art. 5 comma 1, della presenza del nematode del pino in una parte del territorio di competenza in precedenza considerata indenne, comunicano al Servizio Fitosanitario Centrale le misure adottate e quelle che hanno deciso di adottare per l'eradicazione del nematode del pino in applicazione dell'art. 6. 2. Quando i Servizi Fitosanitari Regionali adottano misure per l'eradicazione del nematode del pino in applicazione dell'art. 6, la comunicazione di cui al comma 1 ha per oggetto le misure riguardanti l'abbattimento, il prelievo e l'analisi di campioni, la rimozione e lo smaltimento delle piante sensibili indicate nell'allegato I, punti 2), 3), 4), 5), 7), 8) e 9), la pianificazione e le modalita' di organizzazione delle indagini, compresi il numero delle ispezioni, i campioni da prelevare e le analisi di laboratorio da effettuare, indicati nell'allegato I, punto 6). 3. Quando i Servizi Fitosanitari Regionali adottano misure per il contenimento del nematode del pino in applicazione dell'art. 7, la comunicazione delle misure di cui al comma 1 ha per oggetto le misure riguardanti l'abbattimento, il prelievo e l'analisi di campioni, la rimozione e lo smaltimento delle piante sensibili, la pianificazione e le modalita' di organizzazione delle indagini, compresi il numero delle ispezioni, i campioni da prelevare e le analisi di laboratorio da effettuare, indicate nell'allegato II, punti 2) e 3). 4. La comunicazione delle misure di cui ai commi precedenti comprende anche una descrizione delle misure di informazione degli operatori interessati e della cittadinanza di cui all'art. 8 e dei controlli di cui all'art. 11, comma 1. 5. I Servizi Fitosanitari Regionali competenti per territorio trasmettono al Servizio Fitosanitario Centrale entro il 1 febbraio di ogni anno, una relazione sui risultati delle misure adottate nel corso dell'anno precedente, in applicazione degli articoli 6 e 7, conformemente al Piano di emergenza di cui all'art. 4. 6. Nella relazione sono indicati il numero e i luoghi dei rilevamenti della presenza del nematode del pino, con le relative mappe, il numero delle piante in cattive condizioni di salute e delle piante morte che sono state individuate, abbattute, dalle quali sono stati prelevati campioni e per le quali sono state effettuate analisi, e i risultati di tali analisi. 7. I Servizi Fitosanitari Regionali competenti per territorio, entro il 1 febbraio di ogni anno che segue la notifica di cui al paragrafo 1, comunicano al Servizio Fitosanitario Centrale le misure che hanno deciso di attuare nel corso di quell'anno per l'eradicazione del nematode del pino in applicazione dell'art. 6. 8. Quando il Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio decide di contenere la propagazione del nematode del pino in una zona delimitata in applicazione dell'art. 7, comma 1, comunica immediatamente al Servizio Fitosanitario Centrale, una versione conformemente riveduta della comunicazione delle misure di cui al comma 1 del presente articolo. 9. La comunicazione delle misure puo' coprire un periodo massimo di 5 anni nel caso di una zona delimitata in cui sono attuate misure di contenimento in applicazione dell'art. 7. Se la comunicazione copre piu' di un anno, il Servizio Fitosanitario Centrale comunica alla Commissione e agli altri Stati membri una versione riveduta della comunicazione delle misure entro il 31 ottobre dell'anno in cui essa scade. 10. Quando sono decise modifiche rilevanti delle misure di contenimento, il Servizio Fitosanitario Centrale rivede la comunicazione delle misure e la inoltra immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri.