Art. 10 
 
 
                    Edilizia residenziale sociale 
 
  1. In attuazione dell'art. 117, secondo comma,  lettera  m),  della
Costituzione, il presente articolo e'  finalizzato  a  perseguire  la
riduzione del disagio  abitativo  di  individui  e  nuclei  familiari
svantaggiati attraverso l'aumento dell'offerta di alloggi sociali  in
locazione, senza consumo  di  nuovo  suolo  rispetto  agli  strumenti
urbanistici  vigenti,  favorendo  il  risparmio   energetico   e   la
promozione, da parte dei Comuni, di politiche  urbane  mirate  ad  un
processo integrato di rigenerazione delle aree ((  urbanizzate  ))  e
dei  tessuti  ((  edilizi  esistenti  ))   attraverso   lo   sviluppo
dell'edilizia sociale. 
  2.  Ai   fini   del   perseguimento   dell'obiettivo   dell'aumento
dell'offerta di  alloggi  sociali  in  locazione,  i  commi  seguenti
prevedono tempi e modalita' di  adozione  delle  procedure  idonee  a
garantire, anche attraverso lo stanziamento di  risorse  pubbliche  e
l'accelerazione dell'utilizzo delle risorse di cui all'art. 11, comma
3,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito   con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  l'incremento  degli
alloggi sociali. 
  3. Si considera alloggio sociale l'unita'  immobiliare  adibita  ad
uso residenziale, realizzata o  recuperata  da  soggetti  pubblici  e
privati, nonche' dall'ente gestore comunque denominato, da  concedere
in locazione, per ridurre il disagio abitativo di individui e  nuclei
familiari svantaggiati  che  non  sono  in  grado  di  accedere  alla
locazione di alloggi alle condizioni  di  mercato,  ((  nonche'  alle
donne ospiti dei centri antiviolenza  e  delle  case-rifugio  di  cui
all'art. 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n.  93,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119. Ai  fini  del
presente articolo, )) si considera altresi' alloggio sociale l'unita'
abitativa destinata  alla  locazione,  con  vincolo  di  destinazione
d'uso,  comunque  non  inferiore  a   quindici   anni,   all'edilizia
universitaria convenzionata oppure alla locazione con patto di futura
vendita (( o assegnazione, )) per un periodo non  inferiore  ad  otto
anni. Le aree o gli immobili da destinare ad alloggio sociale non  si
computano ai  fini  delle  quantita'  minime  inderogabili  di  spazi
pubblici o riservati alle attivita' collettive, a verde pubblico o  a
parcheggi, previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici  del
2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del
16 aprile 1968. 
  (( 4. Il  presente  articolo  si  applica  al  patrimonio  edilizio
esistente nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla  delibera
CIPE n. 87/03 del 13 novembre 2003, ivi  compresi  gli  immobili  non
ultimati e gli interventi non ancora avviati )) provvisti  di  titoli
abilitativi rilasciati entro (( la data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto  ))  ovvero  regolati  da  convenzioni  urbanistiche
stipulate entro la stessa data e vigenti  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
  5. Ai fini del presente articolo sono ammessi interventi di: 
  a) ristrutturazione edilizia, restauro o risanamento  conservativo,
manutenzione straordinaria,  rafforzamento  locale,  miglioramento  o
adeguamento sismico; 
  b) sostituzione  edilizia  mediante  anche  la  totale  demolizione
dell'edificio e la sua ricostruzione con  modifica  di  sagoma  ((  e
diverso sedime )) nel lotto di  riferimento  ((  comunque  dotato  di
infrastrutture e servizi, )) nei limiti di quanto previsto  dall'art.
30  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 
  c) variazione della destinazione d'uso (( di edifici )) anche senza
opere; 
  d) creazione di servizi e funzioni connesse  e  complementari  alla
residenza, al commercio con  esclusione  delle  grandi  strutture  di
vendita,  necessarie  a  garantire   l'integrazione   sociale   degli
inquilini degli alloggi sociali; 
  (( e) (soppressa); 
  e-bis) edilizia abitativa con gestione collettiva  dei  servizi  di
pertinenza e di edilizia abitativa e dei relativi servizi finalizzati
ad utenti di eta' maggiore di sessantacinque anni; )) 
  e-ter) recupero di immobili fatiscenti o  da  dismettere  esistenti
nei centri storici e nelle periferie. 
  (( 5-bis. Il  presente  articolo  e'  finalizzato,  altresi',  alla
creazione di quote di alloggi da destinare alla locazione  temporanea
dei residenti di immobili di edilizia residenziale pubblica in  corso
di ristrutturazione o a soggetti sottoposti a procedure  di  sfratto.
)) 
  6. Entro (( novanta giorni )) dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto,  le  regioni  definiscono,
qualora non siano gia' disciplinati da norme vigenti e per i casi non
disciplinati da convenzioni gia' stipulate, i requisiti di accesso  e
di permanenza nell'alloggio sociale, i criteri e i parametri  atti  a
regolamentare i canoni minimi e  massimi  di  locazione,  di  cui  al
decreto ministeriale in attuazione dell'art. 5 della legge 8 febbraio
2007, n. 9, e i prezzi  di  cessione  per  gli  alloggi  concessi  in
locazione con patto di futura vendita. Le regioni, entro il  medesimo
termine, definiscono la durata del  vincolo  di  destinazione  d'uso,
ferma restando la durata minima di  quindici  anni  per  gli  alloggi
concessi in locazione e di otto anni  per  gli  alloggi  concessi  in
locazione con patto di futura vendita o con  patto  di  riscatto.  Le
regioni possono introdurre norme di semplificazione per  il  rilascio
del titolo abilitativo edilizio convenzionato e ridurre gli oneri  di
urbanizzazione per gli interventi di cui al presente articolo. 
  7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del  presente  decreto  e  comunque  anteriormente  al
rilascio del primo  titolo  abilitativo  edilizio  di  pertinenza,  i
comuni (( recepiscono le norme di semplificazione di cui al comma  6,
))  approvano  i  criteri   di   valutazione   della   sostenibilita'
urbanistica, economica e funzionale dei progetti di recupero, riuso o
sostituzione edilizia, (( come integrazione dei regolamenti  edilizi,
tenendo  conto  anche  degli  incentivi  volumetrici  a  seguito  del
miglioramento delle prestazioni  energetiche  degli  immobili  o  per
interventi  di   recupero   di   aree   ed   immobili   degradati   o
sottoutilizzati  previsti   dalla   normativa   e   dagli   strumenti
urbanistici vigenti, )) e determinano le  superfici  complessive  che
possono essere cedute in tutto o in parte ad altri  operatori  ovvero
trasferite su altre aree di proprieta' pubblica  o  privata,  per  le
medesime finalita' di intervento, con esclusione delle aree destinate
all'agricoltura o non soggette  a  trasformazione  urbanistica  dagli
strumenti urbanistici, nonche'  di  quelle  vincolate  ai  sensi  del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ((  e  nel  rispetto  dei
commi 1 e 4. )) 
  8. Gli interventi di cui  al  comma  5  non  possono  riferirsi  ad
edifici abusivi (( o siti in aree  ad  inedificabilita'  assoluta.  I
medesimi interventi, limitatamente alle lettere  b),  c),  e  d)  del
medesimo comma 5, non sono ammessi nei  centri  storici.  Gli  stessi
interventi, limitatamente alle lettere b) e d) del  citato  comma  5,
non possono  essere  autorizzati  in  deroga  alle  previsioni  degli
strumenti urbanistici,  ))  vigenti  o  adottati,  e  ai  regolamenti
edilizi ed alle destinazioni d'uso, nel rispetto delle  norme  e  dei
vincoli artistici, storici, archeologici, paesaggistici e ambientali,
nonche'  delle  norme  di  carattere  igienico  sanitario,  ((  della
destinazione agricola dei suoli )) e degli obiettivi di qualita'  dei
suoli. Gli interventi sono regolati da convenzioni  sottoscritte  dal
comune  e  dal  soggetto  privato  con  la  previsione  di   clausole
sanzionatorie per il mancato rispetto  del  vincolo  di  destinazione
d'uso. 
  9. I progetti degli interventi di cui al comma 5, ad  eccezione  di
quelli  di  mutamento  di  destinazione  d'uso  senza  opere,  devono
comunque assicurare la copertura del fabbisogno energetico necessario
per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento  e  il  raffrescamento,
tramite impianti alimentati da fonti rinnovabili, nel rispetto  delle
quote previste ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.  28,
allegato 3. 
  10. Al finanziamento degli interventi di cui al comma (( 5, lettera
d), e per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 5-bis,  ))
nonche' di  quelli  per  la  realizzazione  degli  spazi  pubblici  o
riservati alle attivita' collettive, a verde pubblico o a  parcheggi,
previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile  1968,
n. 1444, sono destinati fino a 100 milioni di  euro  a  valere  sulle
risorse rese disponibili ai sensi dell'art. 4, comma 2.  Con  decreto
del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  previa  intesa
della Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge  5
giugno 2003 n. 131,  viene  ripartito  il  predetto  importo  tra  le
regioni che hanno rispettato il termine di cui al  comma  6,  nonche'
definiti i criteri per il successivo riparto da parte  delle  regioni
tra  i  Comuni  che  hanno  siglato  con  gli  operatori  privati  le
convenzioni di cui al  comma  8  ai  fini  della  successiva  formale
stipula. 
  (( 10-bis. Al fine di assicurare i mezzi finanziari per la completa
e rapida realizzazione di programmi di alloggi sociali finanziati con
fondi nazionali e regionali, anche in deroga a quanto previsto  dalle
relative norme di finanziamento, possono essere ceduti o conferiti ai
fondi immobiliari o altri soggetti di cui al  comma  3,  lettera  a),
dell'art. 11 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
con modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  immobili
residenziali, ultimati od in corso d'opera,  realizzati  da  soggetti
pubblici e privati con il  concorso  di  un  contributo  pubblico,  e
destinati a concorrere all'aumento dell'offerta di alloggi sociali, a
condizione che, per questi  ultimi,  siano  mantenuti  i  vincoli  di
destinazione previsti  dalle  norme  di  finanziamento.  Il  soggetto
subentrante e' tenuto a darne comunicazione  all'ente  erogatore  del
finanziamento  pubblico,  trasmettendo  preventivamente   lo   schema
dell'atto di cessione o conferimento, affinche' il medesimo  ente  si
esprima in merito alla conformita'  dell'impegno  del  subentrante  a
mantenere i vincoli di destinazione, in relazione a  quanto  previsto
dalle norme  di  finanziamento.  L'aumento  dell'offerta  di  alloggi
sociali si intende realizzato anche  quando,  al  fine  di  mantenere
l'originale destinazione ad alloggio sociale e  mitigare  il  disagio
dei locatari, sono ceduti o conferiti,  con  le  medesime  modalita',
anche immobili privati  realizzati  con  il  concorso  di  contributi
pubblici e destinati originariamente alla locazione se, a seguito  di
procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,
debbano essere destinati alla alienazione. 
  10-ter. Il comma 9 dell'art. 12 del decreto-legge 22  giugno  2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
134, e' sostituito dal seguente: 
  «9. Per gli interventi di edilizia sovvenzionata  rilocalizzati  ai
sensi del comma 7 il soggetto attuatore contribuisce con fondi propri
all'incremento del finanziamento statale di edilizia sovvenzionata ai
fini della completa realizzazione dell'intervento costruttivo,  fermo
restando quanto previsto dal comma 6 dell'art. 2 della legge 1 agosto
2002, n. 166. In alternativa, anche in deroga a quanto previsto dalla
convenzione attuativa con il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, il soggetto attuatore puo' cedere, a titolo  gratuito,  le
aree o i  diritti  edificatori  destinati  alla  realizzazione  degli
alloggi non coperti da finanziamento, a soggetti pubblici  o  privati
che si impegnino a destinarli alla realizzazione di alloggi  sociali,
come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno  2008,
vincolati alla locazione per un periodo di almeno dodici anni per  le
finalita' di cui all'art. 18 del decreto-legge  13  maggio  1991,  n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12  luglio  1991,  n.
203. Le disposizioni di cui ai commi 7 e  8  si  applicano  anche  ai
programmi  gia'  finanziati  ai  sensi  dell'art.   18   del   citato
decreto-legge n. 152 del 1991 per i quali risulti  gia'  sottoscritta
la convenzione attuativa con il Ministero delle infrastrutture e  dei
trasporti e per i quali si renda necessario procedere ad  aggiornarne
i costi di realizzazione». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che
          la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato  e  dalle
          Regioni  nel  rispetto  della  Costituzione,  nonche'   dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali. 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  11  del
          decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito  con
          modificazioni  dalla  legge   6   agosto   2008,   n.   133
          (Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo   economico,   la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della finanza pubblica e la perequazione tributaria): 
              - Art. 11. (Piano Casa) - 1. Al fine  di  garantire  su
          tutto il territorio nazionale i livelli  minimi  essenziali
          di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona
          umana,  e'  approvato  con  decreto  del   Presidente   del
          Consiglio  dei  Ministri,  previa  delibera  del   Comitato
          interministeriale per la programmazione economica (CIPE)  e
          d'intesa con la Conferenza unificata di cui all' articolo 8
          del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.   281,   e
          successive modificazioni, su proposta  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto, un piano nazionale di edilizia abitativa 
              2. Il piano e' rivolto  all'incremento  del  patrimonio
          immobiliare  ad  uso  abitativo  attraverso  l'offerta   di
          abitazioni di  edilizia  residenziale,  da  realizzare  nel
          rispetto  dei  criteri  di  efficienza  energetica   e   di
          riduzione delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento
          di capitali pubblici e privati, destinate  prioritariamente
          a prima casa per: 
              a)   nuclei   familiari   a   basso   reddito,    anche
          monoparentali o monoreddito; 
              b) giovani coppie a basso reddito; 
              c)  anziani  in   condizioni   sociali   o   economiche
          svantaggiate; 
              d) studenti fuori sede; 
              e)  soggetti  sottoposti  a  procedure   esecutive   di
          rilascio; 
              f) altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'
          articolo 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9; 
              g) immigrati regolari a  basso  reddito,  residenti  da
          almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno
          cinque anni nella medesima regione. 
              3. Il piano  nazionale  di  edilizia  abitativa  ha  ad
          oggetto  la  costruzione   di   nuove   abitazioni   e   la
          realizzazione  di  misure  di   recupero   del   patrimonio
          abitativo esistente ed e' articolato, sulla base di criteri
          oggettivi  che   tengano   conto   dell'effettivo   bisogno
          abitativo  presente  nelle  diverse  realta'  territoriali,
          attraverso i seguenti interventi: 
              a) costituzione di  fondi  immobiliari  destinati  alla
          valorizzazione  e  all'incremento  dell'offerta  abitativa,
          ovvero alla promozione di strumenti finanziari  immobiliari
          innovativi  e  con  la  partecipazione  di  altri  soggetti
          pubblici  o  privati,  articolati  anche  in   un   sistema
          integrato nazionale  e  locale,  per  l'acquisizione  e  la
          realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale; 
              b) incremento del patrimonio abitativo di edilizia  con
          le risorse anche derivanti dalla alienazione di alloggi  di
          edilizia pubblica  in  favore  degli  occupanti  muniti  di
          titolo legittimo, con le modalita' previste dall'  articolo
          13; 
              c) promozione da parte di privati di  interventi  anche
          ai sensi della parte II, titolo III, capo III,  del  codice
          dei contratti  pubblici  relativi  a  la  vori,  servizi  e
          forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163; 
              d) agevolazioni, anche  amministrative,  in  favore  di
          cooperative edilizie costituite tra i soggetti  destinatari
          degli interventi,  potendosi  anche  prevedere  termini  di
          durata predeterminati  per  la  partecipazione  di  ciascun
          socio, in considerazione  del  carattere  solo  transitorio
          dell'esigenza abitativa; 
              e) realizzazione di programmi integrati  di  promozione
          di edilizia residenziale anche sociale. 
              4. Il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti
          promuove la stipulazione di appositi accordi di  programma,
          approvati con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, previa delibera del CIPE,  d'intesa  con  la
          Conferenza unificata di cui all'  articolo  8  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   e   successive
          modificazioni, al fine di concentrare gli interventi  sulla
          effettiva  richiesta  abitativa   nei   singoli   contesti,
          rapportati  alla  dimensione  fisica  e   demografica   del
          territorio di riferimento, attraverso la  realizzazione  di
          programmi integrati di promozione di edilizia  residenziale
          e di riqualificazione  urbana,  caratterizzati  da  elevati
          livelli di qualita' in termini di vivibilita',  salubrita',
          sicurezza e sostenibilita' ambientale ed energetica,  anche
          attraverso  la  risoluzione  dei  problemi  di   mobilita',
          promuovendo e valorizzando la  partecipazione  di  soggetti
          pubblici e privati. Decorsi novanta giorni  senza  che  sia
          stata  raggiunta  la  predetta  intesa,  gli   accordi   di
          programma possono essere comunque approvati. Tale intesa va
          resa nella seduta del Cipe nella quale sono  approvati  gli
          accordi  di  programma.   Eventuali   rimodulazioni   degli
          interventi  contenuti  negli  accordi  di  programma   sono
          approvate con decreto del Ministero delle infrastrutture  e
          dei trasporti. Eventuali atti aggiuntivi  agli  accordi  di
          programma, da  sottoscrivere  per  l'utilizzo  di  economie
          ovvero di  nuove  risorse  finanziarie  che  si  rendessero
          disponibili, sono approvati con decreto del Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti di concerto con il  Ministro
          dell'economia e delle finanze. 
              5. Gli interventi di cui al comma 4 sono attuati  anche
          attraverso le disposizioni di cui  alla  parte  II,  titolo
          III,  capo  III,  del  citato  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, mediante: 
              a) il trasferimento di diritti  edificatori  in  favore
          dei promotori degli interventi di incremento del patrimonio
          abitativo; 
              b)   incrementi   premiali   di   diritti   edificatori
          finalizzati alla dotazione di  servizi,  spazi  pubblici  e
          miglioramento della qualita'  urbana,  nel  rispetto  delle
          aree necessarie per le superfici minime di spazi pubblici o
          riservati alle attivita' collettive, a verde pubblico  o  a
          parcheggi  di  cui  al  decreto  del  Ministro  dei  lavori
          pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; 
              c) provvedimenti mirati  alla  riduzione  del  prelievo
          fiscale  di  pertinenza   comunale   o   degli   oneri   di
          costruzione; 
              d) la costituzione di fondi immobiliari di cui al comma
          3, lettera a), con la possibilita' di prevedere altresi' il
          conferimento al fondo dei canoni  di  locazione,  al  netto
          delle spese di gestione degli immobili; 
              e) la cessione,  in  tutto  o  in  parte,  dei  diritti
          edificatori come corrispettivo per la  realizzazione  anche
          di unita' abitative di  proprieta'  pubblica  da  destinare
          alla locazione a canone agevolato, ovvero da destinare alla
          alienazione in favore delle categorie sociali  svantaggiate
          di cui al comma 2. 
              6. I programmi di cui al comma  4  sono  finalizzati  a
          migliorare e a diversificare, anche tramite  interventi  di
          sostituzione  edilizia,  l'abitabilita',  in   particolare,
          nelle zone  caratterizzate  da  un  diffuso  degrado  delle
          costruzioni e dell'ambiente urbano. 
              7. Ai fini della realizzazione degli interventi di  cui
          al comma 3,  lettera  e),  l'alloggio  sociale,  in  quanto
          servizio  economico  generale,  e'  identificato,  ai  fini
          dell'esenzione dall'obbligo della notifica degli  aiuti  di
          Stato, di cui agli  articoli  87  e  88  del  Trattato  che
          istituisce la Comunita' europea, come  parte  essenziale  e
          integrante  della  piu'  complessiva  offerta  di  edilizia
          residenziale  sociale,  che  costituisce  nel  suo  insieme
          servizio  abitativo  finalizzato  al   soddisfacimento   di
          esigenze primarie. 
              8. In sede di attuazione dei programmi di cui al  comma
          4, sono appositamente disciplinati le modalita' e i termini
          per la verifica periodica delle fasi di  realizzazione  del
          piano, in base al cronoprogramma approvato e alle  esigenze
          finanziarie, potendosi conseguentemente disporre,  in  caso
          di  scostamenti,  la  diversa  allocazione  delle   risorse
          finanziarie pubbliche verso modalita'  di  attuazione  piu'
          efficienti. Le abitazioni realizzate o alienate nell'ambito
          delle procedure di cui al presente articolo possono  essere
          oggetto  di  successiva  alienazione  decorsi  dieci   anni
          dall'acquisto originario. 
              9.  L'attuazione  del  piano  nazionale   puo'   essere
          realizzata, in alternativa alle previsioni di cui al  comma
          4, con le modalita'  approvative  di  cui  alla  parte  II,
          titolo III, capo IV, del citato codice di  cui  al  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
              10. Una quota del patrimonio immobiliare  del  demanio,
          costituita da aree ed edifici  non  piu'  utilizzati,  puo'
          essere  destinata  alla  realizzazione   degli   interventi
          previsti dal presente articolo, sulla base di  accordi  tra
          l'Agenzia del demanio, il Ministero delle infrastrutture  e
          dei trasporti, il Ministero della difesa in caso di aree ed
          edifici non piu' utilizzati a fini militari, le  regioni  e
          gli enti locali. 
              11. Per la  migliore  realizzazione  dei  programmi,  i
          comuni e le province possono associarsi ai sensi di  quanto
          previsto dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
          enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,
          n. 267, e successive modificazioni. I  programmi  integrati
          di cui al comma 4 sono dichiarati di  interesse  strategico
          nazionale.   Alla   loro   attuazione   si   provvede   con
          l'applicazione dell' articolo 81 del decreto del Presidente
          della Repubblica 24  luglio  1977,  n.  616,  e  successive
          modificazioni. 
              12.  Fermo  quanto  previsto  dal  comma  12-bis,   per
          l'attuazione  degli  interventi   previsti   dal   presente
          articolo e' istituito un Fondo nello  stato  di  previsione
          del Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  nel
          quale confluiscono  le  risorse  finanziarie  di  cui  all'
          articolo 1, comma 1154, della legge 27  dicembre  2006,  n.
          296, di cui all'articolo  3,  comma  108,  della  legge  24
          dicembre 2003, n. 350, d'intesa con la Conferenza unificata
          di cui all' articolo 8 del decreto  legislativo  28  agosto
          1997, n. 281, e successive modificazioni,  nonche'  di  cui
          agli articoli 21,  21-bis,  ad  eccezione  di  quelle  gia'
          iscritte nei bilanci degli enti destinatari e impegnate,  e
          41 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.  159,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,  e
          successive  modificazioni.  Gli   eventuali   provvedimenti
          adottati  in  attuazione  delle  disposizioni   legislative
          citate al primo periodo del presente  comma,  incompatibili
          con il presente articolo, restano privi di effetti. A  tale
          scopo le risorse di cui agli articoli 21, 21-bis e  41  del
          citato  decreto-legge  n.  159  del   2007   sono   versate
          all'entrata del bilancio dello Stato  per  essere  iscritte
          sul  Fondo  di  cui  al  presente  comma,   negli   importi
          corrispondenti agli effetti  in  termini  di  indebitamento
          netto previsti per ciascun anno in sede  di  iscrizione  in
          bilancio delle risorse finanziarie  di  cui  alle  indicate
          autorizzazioni di spesa. 
              12-bis.  Per  il   tempestivo   avvio   di   interventi
          prioritari  e  immediatamente  realizzabili   di   edilizia
          residenziale   pubblica   sovvenzionata    di    competenza
          regionale, diretti alla risoluzione  delle  piu'  pressanti
          esigenze abitative, e' destinato l'importo di  200  milioni
          di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo  21  del
          decreto-legge 1° ottobre  2007,  n.  159,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.  222.  Alla
          ripartizione tra le regioni  interessate  si  provvede  con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
          previo accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano. 
              13. Ai fini del riparto  del  Fondo  nazionale  per  il
          sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione,  di  cui
          all' articolo 11 della legge 9 dicembre  1998,  n.  431,  i
          requisiti minimi necessari per beneficiare  dei  contributi
          integrativi come definiti ai sensi del comma 4 del medesimo
          articolo devono prevedere per gli immigrati il possesso del
          certificato storico di residenza da almeno dieci  anni  nel
          territorio nazionale ovvero da  almeno  cinque  anni  nella
          medesima regione.". 
              Si riporta il testo vigente  dell'articolo  5-bis.  del
          decreto-legge  14  agosto  2013,  n.  93,  convertito   con
          modificazioni  dalla  legge  15  ottobre   2013,   n.   119
          (Disposizioni urgenti in materia  di  sicurezza  e  per  il
          contrasto della violenza di  genere,  nonche'  in  tema  di
          protezione civile e di commissariamento delle province): 
              - Art. 5-bis. (Azioni per i centri  antiviolenza  e  le
          case-rifugio) - 1. Al fine  di  dare  attuazione  a  quanto
          previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera d), del presente
          decreto, il Fondo per le politiche relative  ai  diritti  e
          alle pari opportunita', di cui all'articolo  19,  comma  3,
          del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  4  agosto  2006,  n.  248,  e'
          incrementato di 10 milioni di euro per l'anno  2013,  di  7
          milioni di euro per l'anno 2014 e di  10  milioni  di  euro
          annui a decorrere dall'anno  2015.  Al  relativo  onere  si
          provvede, quanto a 10 milioni  di  euro  per  l'anno  2013,
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui all'articolo 61, comma 22,  del  decreto-legge
          25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  6  agosto  2008,   n.   133,   e   successive
          modificazioni, e, quanto a 7 milioni  di  euro  per  l'anno
          2014 e a 10 milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno
          2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
          di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
          29 novembre 2004, n. 282,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per
          interventi strutturali di politica economica.  Il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
              2. Il  Ministro  delegato  per  le  pari  opportunita',
          previa intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, provvede annualmente a  ripartire  tra
          le regioni le risorse di cui al comma 1 tenendo conto: 
              a) della programmazione regionale  e  degli  interventi
          gia' operativi per contrastare la  violenza  nei  confronti
          delle donne; 
              b)  del  numero  dei  centri  antiviolenza  pubblici  e
          privati gia' esistenti in ogni regione; 
              c) del numero delle case-rifugio  pubbliche  e  private
          gia' esistenti in ogni regione; 
              d) della necessita' di riequilibrare  la  presenza  dei
          centri antiviolenza e delle case-rifugio in  ogni  regione,
          riservando un terzo dei fondi  disponibili  all'istituzione
          di  nuovi  centri  e  di  nuove  case-rifugio  al  fine  di
          raggiungere  l'obiettivo  previsto  dalla   raccomandazione
          Expert Meeting sulla violenza contro le donne -  Finlandia,
          8-10 novembre 1999. 
              3. I centri antiviolenza e le case-rifugio, alle  quali
          e' garantito l'anonimato, sono promossi da: 
              a) enti locali, in forma singola o associata; 
              b) associazioni e organizzazioni operanti  nel  settore
          del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime  di  violenza,
          che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche  in
          materia di violenza contro le  donne,  che  utilizzino  una
          metodologia  di  accoglienza  basata  sulla  relazione  tra
          donne, con personale specificamente formato; 
              c) soggetti di cui alle lettere a) e b),  di  concerto,
          d'intesa o in forma consorziata. 
              4. I centri antiviolenza e le case-rifugio  operano  in
          maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari  e
          assistenziali territoriali, tenendo conto delle  necessita'
          fondamentali per la protezione delle persone che  subiscono
          violenza,  anche  qualora  svolgano  funzioni  di   servizi
          specialistici. 
              5. Indipendentemente dalle  metodologie  di  intervento
          adottate e  dagli  specifici  profili  professionali  degli
          operatori   coinvolti,   la   formazione    delle    figure
          professionali dei centri antiviolenza e delle  case-rifugio
          promuove un approccio integrato  alle  fenomenologie  della
          violenza, al fine  di  garantire  il  riconoscimento  delle
          diverse dimensioni della violenza subita dalle  persone,  a
          livello   relazionale,   fisico,   psicologico,    sociale,
          culturale ed economico. Fa altresi' parte della  formazione
          degli   operatori   dei   centri   antiviolenza   e   delle
          case-rifugio  il  riconoscimento  delle  dimensioni   della
          violenza riconducibili alle diseguaglianze di genere. 
              6. Le regioni destinatarie  delle  risorse  oggetto  di
          riparto  presentano  al  Ministro  delegato  per  le   pari
          opportunita', entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione
          concernente le iniziative adottate nell'anno  precedente  a
          valere sulle risorse medesime. 
              7. Sulla base delle informazioni fornite dalle regioni,
          il Ministro delegato per le pari opportunita' presenta alle
          Camere, entro il 30 giugno  di  ogni  anno,  una  relazione
          sullo stato di utilizzo delle risorse  stanziate  ai  sensi
          del presente articolo.". 
              La delibera CIPE 13 novembre 2003 e'  pubblicata  nella
          Gazz. Uff. 18 febbraio 2004, n. 40. 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  30  del
          decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge   9   agosto   2013,   n.   98
          (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia): 
              - Art. 30. (Semplificazioni in materia edilizia)  -  1.
          Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22,  comma  6,
          del  Testo   Unico   delle   disposizioni   legislative   e
          regolamentari in materia edilizia, di cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  al
          medesimo decreto sono apportate le seguenti modificazioni: 
              0a) dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente: 
              «Art. 2-bis. (L) - (Deroghe in  materia  di  limiti  di
          distanza tra fabbricati). - 1. Ferma restando la competenza
          statale in materia di ordinamento civile con riferimento al
          diritto di proprieta' e  alle  connesse  norme  del  codice
          civile e alle disposizioni integrative,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere,
          con proprie leggi e regolamenti,  disposizioni  derogatorie
          al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile  1968,
          n. 1444, e possono  dettare  disposizioni  sugli  spazi  da
          destinare  agli   insediamenti   residenziali,   a   quelli
          produttivi, a quelli riservati alle  attivita'  collettive,
          al verde e ai parcheggi, nell'ambito  della  definizione  o
          revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un
          assetto  complessivo  e  unitario  o  di  specifiche   aree
          territoriali»; 
              a) all'articolo 3, comma 1, lettera d), ultimo periodo,
          le parole: «e sagoma»  sono  soppresse  e  dopo  la  parola
          «antisismica» sono aggiunte le  seguenti:  «nonche'  quelli
          volti  al  ripristino  di  edifici,  o   parti   di   essi,
          eventualmente  crollati  o  demoliti,  attraverso  la  loro
          ricostruzione,  purche'   sia   possibile   accertarne   la
          preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento
          agli immobili sottoposti a vincoli  ai  sensi  del  decreto
          legislativo  22  gennaio   2004,   n.   42   e   successive
          modificazioni,   gli   interventi    di    demolizione    e
          ricostruzione e gli interventi  di  ripristino  di  edifici
          crollati   o   demoliti   costituiscono    interventi    di
          ristrutturazione edilizia soltanto ove  sia  rispettata  la
          medesima sagoma dell'edificio preesistente.»; 
              b) all'articolo 6, al comma 4,  al  primo  periodo,  le
          parole  da  «dichiara  preliminarmente»  a  «e  che»   sono
          soppresse; 
              c) all'articolo 10, comma  1,  lettera  c)  le  parole:
          «della sagoma,» sono soppresse; dopo le parole  «comportino
          mutamenti  della  destinazione  d'uso»  sono  aggiunte   le
          seguenti:  «,  nonche'  gli   interventi   che   comportino
          modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli
          ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42  e
          successive modificazioni»; 
              d)  all'articolo  20   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
              1) il comma 8, e' sostituito dal seguente: 
              «8. Decorso inutilmente il termine per  l'adozione  del
          provvedimento   conclusivo,   ove   il   dirigente   o   il
          responsabile  dell'ufficio  non  abbia   opposto   motivato
          diniego, sulla domanda di permesso di costruire si  intende
          formato il silenzio-assenso, fatti  salvi  i  casi  in  cui
          sussistano vincoli ambientali, paesaggistici  o  culturali,
          per i quali si applicano le disposizioni di  cui  al  comma
          9.»; 
              2) il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
              «9.  Qualora  l'immobile  oggetto  dell'intervento  sia
          sottoposto a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali,
          il termine di cui al  comma  6  decorre  dal  rilascio  del
          relativo atto di assenso, il procedimento e'  concluso  con
          l'adozione di un provvedimento espresso e si applica quanto
          previsto dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
          e successive modificazioni. In caso di diniego dell'atto di
          assenso, eventualmente acquisito in conferenza di  servizi,
          decorso il termine per l'adozione del provvedimento finale,
          la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende
          respinta. Il responsabile  del  procedimento  trasmette  al
          richiedente  il  provvedimento  di  diniego  dell'atto   di
          assenso entro cinque giorni dalla data in cui e'  acquisito
          agli atti, con le indicazioni di cui all'articolo 3,  comma
          4,  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241  e   successive
          modificazioni.  Per  gli  immobili  sottoposti  a   vincolo
          paesaggistico, resta fermo  quanto  previsto  dall'articolo
          146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.
          42 e successive modificazioni.»; 
              3) il comma 10 e' abrogato; 
              e) all'articolo 22,  comma  2,  dopo  le  parole:  «non
          alterano  la  sagoma  dell'edificio»   sono   aggiunte   le
          seguenti:  «qualora  sottoposto  a  vincolo  ai  sensi  del
          decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42  e  successive
          modificazioni,»; 
              f) nel capo III del titolo II, dopo l'articolo  23,  e'
          aggiunto il seguente: 
              «Art.   23-bis.   (Autorizzazioni   preliminari    alla
          segnalazione  certificata  di  inizio  attivita'   e   alla
          comunicazione dell'inizio dei lavori) - 1. Nei casi in  cui
          si applica la disciplina della segnalazione certificata  di
          inizio attivita' di  cui  all'articolo  19  della  legge  7
          agosto  1990,  n.  241,  prima  della  presentazione  della
          segnalazione, l'interessato puo' richiedere allo  sportello
          unico di provvedere all'acquisizione di tutti gli  atti  di
          assenso, comunque denominati,  necessari  per  l'intervento
          edilizio, o presentare istanza di acquisizione dei medesimi
          atti  di  assenso  contestualmente  alla  segnalazione.  Lo
          sportello unico  comunica  tempestivamente  all'interessato
          l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso. Se tali atti
          non vengono acquisiti entro il termine di cui  all'articolo
          20, comma 3, si applica quanto previsto dal comma 5-bis del
          medesimo articolo. 
              2.  In  caso   di   presentazione   contestuale   della
          segnalazione certificata di inizio attivita' e dell'istanza
          di acquisizione di tutti  gli  atti  di  assenso,  comunque
          denominati,   necessari    per    l'intervento    edilizio,
          l'interessato puo' dare  inizio  ai  lavori  solo  dopo  la
          comunicazione da parte dello sportello unico  dell'avvenuta
          acquisizione dei medesimi  atti  di  assenso  o  dell'esito
          positivo della conferenza di servizi. 
              3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si  applicano
          anche alla comunicazione  dell'inizio  dei  lavori  di  cui
          all'articolo 6, comma 2, qualora siano  necessari  atti  di
          assenso,  comunque   denominati,   per   la   realizzazione
          dell'intervento edilizio. 
              4. All'interno delle zone omogenee A) di cui al decreto
          del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444,  e
          in  quelle   equipollenti   secondo   l'eventuale   diversa
          denominazione adottata  dalle  leggi  regionali,  i  comuni
          devono individuare con propria deliberazione,  da  adottare
          entro il 30  giugno  2014,  le  aree  nelle  quali  non  e'
          applicabile la segnalazione certificata di inizio attivita'
          per  interventi  di  demolizione  e  ricostruzione,  o  per
          varianti a permessi  di  costruire,  comportanti  modifiche
          della sagoma. Senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della
          finanza pubblica, decorso tale termine  e  in  mancanza  di
          intervento  sostitutivo  della  regione  ai   sensi   della
          normativa vigente, la deliberazione di cui al primo periodo
          e' adottata da un Commissario nominato dal  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti. Nelle restanti aree interne
          alle zone omogenee A) e a quelle  equipollenti  di  cui  al
          primo  periodo,  gli  interventi  cui  e'  applicabile   la
          segnalazione certificata di inizio attivita' non possono in
          ogni caso avere  inizio  prima  che  siano  decorsi  trenta
          giorni dalla  data  di  presentazione  della  segnalazione.
          Nelle more dell'adozione  della  deliberazione  di  cui  al
          primo  periodo  e  comunque  in  sua  assenza,  non   trova
          applicazione  per  le  predette   zone   omogenee   A)   la
          segnalazione certificata di inizio attivita'  con  modifica
          della sagoma.»; 
              g) all'articolo 24, dopo il comma  4  sono  aggiunti  i
          seguenti: 
              «4-bis.  Il  certificato  di  agibilita'  puo'   essere
          richiesto anche: 
              a)  per  singoli  edifici  o  singole  porzioni   della
          costruzione, purche' funzionalmente autonomi, qualora siano
          state realizzate e collaudate le  opere  di  urbanizzazione
          primaria relative all'intero intervento  edilizio  e  siano
          state  completate  e  collaudate   le   parti   strutturali
          connesse, nonche' collaudati  e  certificati  gli  impianti
          relativi alle parti comuni; 
              b)  per  singole  unita'  immobiliari,  purche'   siano
          completate e  collaudate  le  opere  strutturali  connesse,
          siano certificati gli impianti e siano completate le  parti
          comuni e le opere  di  urbanizzazione  primaria  dichiarate
          funzionali  rispetto  all'edificio  oggetto  di  agibilita'
          parziale.»; 
              h) all'articolo 25, dopo il comma 5,  sono  aggiunti  i
          seguenti: 
              «5-bis. Ove l'interessato non proponga domanda ai sensi
          del comma 1,  fermo  restando  l'obbligo  di  presentazione
          della documentazione di cui al comma 3, lettere  a),  b)  e
          d), del  presente  articolo  e  all'articolo  5,  comma  3,
          lettera a), presenta la  dichiarazione  del  direttore  dei
          lavori  o,  qualora  non  nominato,  di  un  professionista
          abilitato,  con  la  quale  si   attesta   la   conformita'
          dell'opera al progetto  presentato  e  la  sua  agibilita',
          corredata dalla seguente documentazione: 
              a) richiesta di  accatastamento  dell'edificio  che  lo
          sportello unico provvede a trasmettere al catasto; 
              b) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta
          la conformita' degli impianti installati negli edifici alle
          condizioni  di  sicurezza,  igiene,  salubrita',  risparmio
          energetico valutate secondo la normativa vigente. 
              5-ter. Le Regioni a statuto ordinario disciplinano  con
          legge le modalita' per l'attuazione delle  disposizioni  di
          cui al comma 5-bis e per l'effettuazione dei controlli.». 
              3.   Salva   diversa   disciplina   regionale,   previa
          comunicazione del soggetto interessato, sono  prorogati  di
          due anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di
          cui  all'articolo  15  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come indicati nei  titoli
          abilitativi     rilasciati     o     comunque     formatisi
          antecedentemente  all'entrata  in   vigore   del   presente
          decreto, purche' i suddetti termini non siano gia'  decorsi
          al momento della comunicazione  dell'interessato  e  sempre
          che i titoli abilitativi non  risultino  in  contrasto,  al
          momento della  comunicazione  dell'interessato,  con  nuovi
          strumenti urbanistici approvati  o  adottati.  E'  altresi'
          prorogato di  tre  anni  il  termine  delle  autorizzazioni
          paesaggistiche in corso di efficacia alla data  di  entrata
          in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
              3-bis. Il termine di validita'  nonche'  i  termini  di
          inizio e  fine  lavori  nell'ambito  delle  convenzioni  di
          lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17  agosto
          1942, n.  1150,  ovvero  degli  accordi  similari  comunque
          nominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31
          dicembre 2012, sono prorogati di tre anni. 
              4. La disposizione di cui al comma 3 si  applica  anche
          alle  denunce  di  inizio  attivita'  e  alle  segnalazioni
          certificate di inizio attivita' presentate entro lo  stesso
          termine. 
              5. Dall'attuazione dei commi 3 e 4 non devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
              5-bis. I destinatari degli atti amministrativi relativi
          alle attivita' ricomprese nell'articolo 7, comma  9,  della
          legge 1° agosto  2002,  n.  166,  effettuate  dal  Servizio
          tecnico centrale della Presidenza del  Consiglio  superiore
          dei lavori pubblici, gia' rilasciati alla data  di  entrata
          in vigore del regolamento di cui al  decreto  del  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti 26 novembre  2012,  n.
          267, sono tenuti al versamento, entro il  30  giugno  2014,
          dell'aliquota  percentuale  dell'importo  totale   di   cui
          all'allegato   I   annesso   allo    stesso    regolamento,
          corrispondente  ai   giorni   di   validita'   degli   atti
          amministrativi rilasciati, nonche' all'importo totale,  nei
          casi in cui tali atti non prevedano un termine di scadenza. 
              5-ter. All'articolo 31, comma 2,  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, in fine,  le
          seguenti parole: «', potendo prevedere al  riguardo,  senza
          discriminazioni tra gli operatori,  anche  aree  interdette
          agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree  dove
          possano insediarsi attivita' produttive e commerciali». 
              5-quater. All'articolo 15 della legge 11 novembre 2011,
          n. 180, le parole: «con posa in opera» sono soppresse. 
              6. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto.". 
              Per il testo vigente dell'articolo 5 della citata legge
          8 febbraio 2007, n. 9,  vedasi  nei  riferimenti  normativi
          all'articolo 6. 
              Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42  (Codice
          dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi  dell'articolo
          10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e'  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 24 febbraio 2004, n. 45, S.O. 
              Per  il  testo  vigente  dell'allegato  3  del  decreto
          legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva
          2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da  fonti
          rinnovabili,  recante  modifica  e  successiva  abrogazione
          delle direttive 2001/77/CE  e  2003/30/CE),  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 28 marzo 2011 - S.O.  n.
          81. 
              Il decreto del Ministro dei lavori  pubblici  2  aprile
          1968, n. 1444 e' pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  16  aprile
          1968, n. 97. 
              Per  il  testo  vigente  dell'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vedasi nei  riferimenti
          normativi all'articolo 4. 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 8 della legge
          5  giugno  2003  n.  131  (Disposizioni  per  l'adeguamento
          dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost.  18  ottobre
          2001, n. 3.): 
              "Art.   8.   (Attuazione   dell'articolo   120    della
          Costituzione sul potere sostitutivo) - 1. Nei casi e per le
          finalita' previsti dall'articolo 120, secondo comma,  della
          Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri,  su
          proposta del Ministro  competente  per  materia,  anche  su
          iniziativa delle  Regioni  o  degli  enti  locali,  assegna
          all'ente interessato un  congruo  termine  per  adottare  i
          provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente  tale
          termine,  il  Consiglio  dei  ministri,  sentito   l'organo
          interessato, su proposta  del  Ministro  competente  o  del
          Presidente   del   Consiglio   dei   ministri,   adotta   i
          provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina  un
          apposito  commissario.  Alla  riunione  del  Consiglio  dei
          ministri partecipa il  Presidente  della  Giunta  regionale
          della Regione interessata al provvedimento. 
              2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si  renda
          necessario al fine di porre rimedio alla  violazione  della
          normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti  di  cui
          al comma 1 sono adottati su  proposta  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri o  del  Ministro  per  le  politiche
          comunitarie  e  del  Ministro   competente   per   materia.
          L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato. 
              3. Fatte salve le competenze delle  Regioni  a  statuto
          speciale,  qualora  l'esercizio  dei   poteri   sostitutivi
          riguardi Comuni, Province o Citta' metropolitane, la nomina
          del  commissario  deve  tenere  conto   dei   principi   di
          sussidiarieta' e di leale  collaborazione.  Il  commissario
          provvede,  sentito  il  Consiglio  delle  autonomie  locali
          qualora tale organo sia stato istituito. 
              4. Nei casi di assoluta urgenza,  qualora  l'intervento
          sostitutivo  non  sia  procrastinabile  senza  mettere   in
          pericolo le  finalita'  tutelate  dall'articolo  120  della
          Costituzione, il Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
          Ministro competente, anche su iniziativa  delle  Regioni  o
          degli enti locali, adotta i  provvedimenti  necessari,  che
          sono    immediatamente    comunicati    alla     Conferenza
          Stato-Regioni o alla Conferenza  Stato-Citta'  e  autonomie
          locali,  allargata  ai   rappresentanti   delle   Comunita'
          montane, che possono chiederne il riesame. 
              5.   I   provvedimenti   sostitutivi   devono    essere
          proporzionati alle finalita' perseguite. 
              6. Il Governo puo' promuovere la stipula di  intese  in
          sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
          dirette  a  favorire  l'armonizzazione   delle   rispettive
          legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
          conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e'  esclusa
          l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle  materie  di  cui
          all'articolo 117, terzo e quarto comma, della  Costituzione
          non possono essere adottati gli  atti  di  indirizzo  e  di
          coordinamento di cui all'articolo 8 della  legge  15  marzo
          1997, n. 59, e all'articolo 4 del  decreto  legislativo  31
          marzo 1998, n. 112.". 
              Il Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina  del
          fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
          controllata e della liquidazione coatta amministrativa)  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 6 aprile 1942, n. 81, S.O. 
              Si riporta il testo dell'articolo 12 del  decreto-legge
          22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 134 (Misure urgenti per la crescita
          del Paese), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 12. (Piano nazionale  per  le  citta')  -  1.  Il
          Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  predispone
          un  piano  nazionale   per   le   citta',   dedicato   alla
          riqualificazione di aree urbane con particolare riferimento
          a quelle degradate. A tal fine, con decreto  del  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti, e'  istituita,  senza
          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,  la  Cabina
          di regia del piano,  composta  da  due  rappresentanti  del
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui  uno
          con funzioni di presidente,  da  due  rappresentanti  della
          Conferenza delle Regioni e delle province autonome,  da  un
          rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze,
          del  Ministero  dello  sviluppo  economico,  del  Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, del Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali,
          del  Ministero   dell'interno,   dei   Dipartimenti   della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri per lo sviluppo e  la
          coesione economica, per la  cooperazione  internazionale  e
          l'integrazione e per la coesione territoriale, dell'Agenzia
          del   demanio,   della   Cassa   depositi    e    prestiti,
          dell'Associazione nazionale comuni italiani e, in veste  di
          osservatori, da un rappresentante  del  Fondo  Investimenti
          per l'Abitare  (FIA)  di  CDP  Investimenti  SGR  e  da  un
          rappresentante dei Fondi di  investimento  istituiti  dalla
          societa'  di   gestione   del   risparmio   del   Ministero
          dell'economia  e  delle   finanze   costituita   ai   sensi
          dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111; con il medesimo decreto sono stabilite le modalita'
          di funzionamento della Cabina di regia.  Ai  rappresentanti
          delle amministrazioni pubbliche nella Cabina di  regia  non
          e' corrisposto alcun emolumento, indennita' o  rimborso  di
          spese. 
              1-bis.  Il  Ministro  dello  sviluppo  economico  e  il
          Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  riferiscono
          alle  Commissioni   parlamentari   competenti   in   merito
          all'attivita' della Cabina di regia con apposita  relazione
          allegata al Documento di economia e finanza. 
              2. Ai fini della predisposizione del piano  di  cui  al
          comma 1, i comuni inviano alla Cabina di regia proposte  di
          Contratti di valorizzazione urbana costituite da un insieme
          coordinato di interventi con  riferimento  ad  aree  urbane
          degradate, indicando: 
              a) la descrizione, le caratteristiche e l'ambito urbano
          oggetto di trasformazione e valorizzazione; 
              b) gli investimenti ed i finanziamenti  necessari,  sia
          pubblici   che    privati,    comprensivi    dell'eventuale
          cofinanziamento del comune proponente; 
              c) i soggetti interessati; 
              d) le eventuali premialita'; 
              e) il programma temporale degli interventi da attivare; 
              f) la fattibilita' tecnico-amministrativa. 
              3. La Cabina di regia seleziona le proposte sulla  base
          dei seguenti criteri: 
              a) immediata cantierabilita' degli interventi; 
              b) capacita' e modalita' di coinvolgimento di  soggetti
          e finanziamenti pubblici e privati e di attivazione  di  un
          effetto  moltiplicatore  del  finanziamento  pubblico   nei
          confronti degli investimenti privati; 
              c) riduzione di  fenomeni  di  tensione  abitativa,  di
          marginalizzazione e degrado sociale; 
              d) miglioramento della dotazione infrastrutturale anche
          con  riferimento  all'efficientamento   dei   sistemi   del
          trasporto urbano; 
              e) miglioramento della  qualita'  urbana,  del  tessuto
          sociale ed ambientale e contenimento del consumo  di  nuovo
          suolo non edificato. 
              4. La Cabina di regia, sulla base degli apporti e delle
          risorse messe a disposizione  dai  vari  organismi  che  la
          compongono,   definisce   gli    investimenti    attivabili
          nell'ambito  urbano  selezionato;  la  stessa  propone   al
          Ministero  delle  infrastrutture   e   dei   trasporti   la
          destinazione delle risorse del Fondo di cui al comma 5 alle
          finalita' del Contratto di valorizzazione urbana. La Cabina
          di regia promuove, di intesa con il comune interessato,  la
          sottoscrizione del Contratto di valorizzazione  urbana  che
          regolamenta  gli  impegni  dei  vari  soggetti  pubblici  e
          privati, prevedendo anche la revoca  dei  finanziamenti  in
          caso di inerzia realizzativa. L'insieme  dei  Contratti  di
          valorizzazione urbana costituisce il piano nazionale per le
          citta'. 
              5.  Per  l'attuazione  degli  interventi  previsti  dal
          presente articolo, a decorrere  dall'esercizio  finanziario
          2012 e fino al 31 dicembre 2017, e' istituito, nello  stato
          di previsione del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, un Fondo, denominato «Fondo per l'attuazione del
          piano nazionale per le citta'», nel quale  confluiscono  le
          risorse,  non  utilizzate   o   provenienti   da   revoche,
          relativamente ai seguenti programmi: 
              a)   interventi   costruttivi   finanziati   ai   sensi
          dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.  152,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  1991,
          n. 203, per i quali non siano stati  ratificati,  entro  il
          termine del 31 dicembre  2007,  gli  accordi  di  programma
          previsti dall'articolo 13, comma 2,  del  decreto-legge  30
          dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  23  febbraio  2006,  n.   51,   e   gia'   destinate
          all'attuazione del piano nazionale di edilizia abitativa ai
          sensi dell'articolo 11,  comma  12,  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  nella
          legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni; 
              b) programmi di recupero  urbano  finanziati  ai  sensi
          dell'articolo 2, comma  63,  lettera  b),  della  legge  23
          dicembre 1996, n. 662, dell'articolo 1, comma 8 della legge
          27 dicembre 1997, n. 449 e dell'articolo 61, comma 1  della
          legge 23 dicembre 1998, n. 448; 
              c) programmi innovativi in ambito urbano, finanziati ai
          sensi dell'articolo 145, comma 33, della legge 23  dicembre
          2000, n. 388, e dell'articolo 4,  comma  3  della  legge  8
          febbraio 2001, n. 21. 
              6. All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente
          articolo, nel limite di euro 10 milioni per l'anno 2012, di
          euro 24 milioni per l'anno 2013, di  euro  40  milioni  per
          l'anno 2014 e di euro 50 milioni per  ciascuno  degli  anni
          2015, 2016 e 2017,  si  provvede  mediante  utilizzo  delle
          risorse previste alle lettere a) e b) del comma 5 che  sono
          versate all'entrata del bilancio  dello  Stato  per  essere
          riassegnate sul Fondo di cui al medesimo comma 5. 
              7. I programmi di cui all'articolo 18 del decreto-legge
          13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla
          legge 12 luglio  1991,  n.  203,  per  i  quali  sia  stato
          ratificato l'Accordo di programma entro il 31 dicembre 2007
          ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 23 febbraio
          2006, n. 51, possono essere rilocalizzati nell'ambito della
          medesima  regione   ovvero   in   regioni   confinanti   ed
          esclusivamente  nei  comuni  capoluogo  di  provincia.   E'
          esclusa, in ogni caso, la possibilita'  di  frazionare  uno
          stesso programma costruttivo in piu' comuni. A tal fine  il
          termine per la ratifica degli Accordi di programma  di  cui
          all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.
          267, e' fissato al 31 dicembre 2016. 
              8. All'articolo 2 della legge 1° agosto 2002,  n.  166,
          il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
              «5. Agli interventi di edilizia  sovvenzionata  di  cui
          all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991,  n.  152,
          convertito con modificazioni, dalla legge 12  luglio  1991,
          n. 203, si applicano i limiti di costo di  cui  al  decreto
          del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994, vigenti
          in ciascuna regione e aggiornati ai sensi  dell'articolo  9
          del medesimo decreto, fermo  restando,  in  ogni  caso,  il
          finanziamento  statale  ed  il  numero  complessivo   degli
          alloggi da realizzare.». 
              9.  Per  gli  interventi  di   edilizia   sovvenzionata
          rilocalizzati ai sensi del comma 7  il  soggetto  attuatore
          contribuisce   con   fondi   propri   all'incremento    del
          finanziamento statale di  edilizia  sovvenzionata  ai  fini
          della completa realizzazione  dell'intervento  costruttivo,
          fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo  2
          della legge 1 agosto 2002, n. 166. In alternativa, anche in
          deroga a quanto previsto dalla convenzione attuativa con il
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il soggetto
          attuatore puo' cedere, a  titolo  gratuito,  le  aree  o  i
          diritti  edificatori  destinati  alla  realizzazione  degli
          alloggi non coperti da finanziamento, a soggetti pubblici o
          privati che si impegnino a destinarli alla realizzazione di
          alloggi sociali, come definiti  dal  decreto  del  Ministro
          delle  infrastrutture  22  aprile  2008,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 146 del  24  giugno  2008,  vincolati
          alla locazione per un periodo di almeno dodici anni per  le
          finalita' di  cui  all'articolo  18  del  decreto-legge  13
          maggio 1991, n. 152, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 12 luglio 1991, n. 203. Le  disposizioni  di  cui  ai
          commi 7 e 8 si applicano anche ai programmi gia' finanziati
          ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto-legge  n.  152
          del  1991  per  i  quali  risulti  gia'   sottoscritta   la
          convenzione attuativa con il Ministero delle infrastrutture
          e dei trasporti e per i quali si renda necessario procedere
          ad aggiornarne i costi di realizzazione.".