Art. 10-quater 
 
 
       Modifiche al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 
 
  (( 1. Al decreto  legislativo  20  giugno  2005,  n.  122,  recante
disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli  acquirenti
di immobili da costruire, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'art. 5, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. L'acquirente non puo' rinunciare alle tutele  previste  dal
presente decreto; ogni clausola contraria e' nulla e deve  intendersi
come non apposta»; 
  b) all'art. 9, comma 1, dopo le parole: «per se'» sono inserite  le
seguenti: «o per il proprio coniuge»; 
  c) all'art. 10, comma 1, dopo le  parole:  «la  residenza  propria»
sono inserite le seguenti: «o del proprio coniuge». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riportano  gli  articoli  5,  9  e  10  del  decreto
          legislativo 20 giugno 2005, n.  122  (disposizioni  per  la
          tutela  dei  diritti  patrimoniali  degli   acquirenti   di
          immobili da costruire, a norma della L. 2 agosto  2004,  n.
          210) come modificati dalla presente legge: 
              - Art. 5. (Applicabilita' della disciplina) 
              1. La disciplina prevista dagli articoli 2, 3  e  4  si
          applica ai contratti aventi ad oggetto il trasferimento non
          immediato della proprieta' o  di  altro  diritto  reale  di
          godimento di immobili per i quali il permesso di  costruire
          o altra denuncia  o  provvedimento  abilitativo  sia  stato
          richiesto successivamente alla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto. 
              1-bis. L'acquirente non  puo'  rinunciare  alle  tutele
          previste dal presente decreto; ogni clausola  contraria  e'
          nulla e deve intendersi come non apposta." 
              -  Art.  9.  (Diritto  di  prelazione)  -  1.   Qualora
          l'immobile sia stato consegnato all'acquirente e da  questi
          adibito ad abitazione principale per se' o per  il  proprio
          coniuge  o  per  un  proprio  parente   in   primo   grado,
          all'acquirente  medesimo,  anche  nel  caso  in  cui  abbia
          escusso la fideiussione,  e'  riconosciuto  il  diritto  di
          prelazione nell'acquisto dell'immobile al prezzo definitivo
          raggiunto  nell'incanto  anche  in  esito  alle   eventuali
          offerte ai sensi dell'articolo 584 del codice di  procedura
          civile. 
              2. Ai fini dell'esercizio del  diritto  di  prelazione,
          l'autorita' che procede alla vendita dell'immobile provvede
          a dare immediata  comunicazione  all'acquirente,  con  atto
          notificato a mezzo ufficiale giudiziario, della  definitiva
          determinazione del prezzo entro dieci giorni  dall'adozione
          del relativo provvedimento, con  indicazione  di  tutte  le
          condizioni alle quali la vendita dovra' essere  conclusa  e
          l'invito ad esercitare la prelazione. 
              3.   Il   diritto   di   prelazione    e'    esercitato
          dall'acquirente, a pena di decadenza, entro il  termine  di
          dieci giorni dalla data di ricezione della comunicazione di
          cui al comma  2  offrendo,  con  atto  notificato  a  mezzo
          ufficiale  giudiziario  all'autorita'  che   procede   alla
          vendita   dell'immobile,   condizioni   uguali   a   quelle
          comunicategli. 
              4. Qualora l'acquirente  abbia  acquistato  l'immobile,
          per effetto dell'esercizio del diritto di prelazione, ad un
          prezzo inferiore alle somme riscosse in sede di  escussione
          della fideiussione, la differenza deve essere restituita al
          fideiussore,   qualora    l'immobile    acquistato    abbia
          consistenza e caratteristiche  tipologiche  e  di  finitura
          corrispondenti a quelle previste  nel  contratto  stipulato
          con  il  costruttore.  Ove  non  ricorra  tale  condizione,
          l'eventuale eccedenza da  restituire  al  fideiussore  deve
          risultare da apposita stima. 
              5. E' escluso, in ogni caso, il diritto di riscatto nei
          confronti dell'aggiudicatario." 
              "Art.  10.  (Esenzioni  e  limiti  alla   esperibilita'
          dell'azione revocatoria  fallimentare)  -  1.  Gli  atti  a
          titolo oneroso che  hanno  come  effetto  il  trasferimento
          della proprieta' o di altro diritto reale di  godimento  di
          immobili da costruire, nei quali l'acquirente si impegni  a
          stabilire, entro dodici mesi dalla data di  acquisto  o  di
          ultimazione  degli  stessi,  la  residenza  propria  o  del
          proprio coniuge o di suoi parenti o affini entro  il  terzo
          grado, se posti in essere al  giusto  prezzo  da  valutarsi
          alla data della stipula del preliminare, non sono  soggetti
          all'azione revocatoria prevista dall'articolo 67 del  regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. 
              2. Non sono, altresi', soggetti  alla  medesima  azione
          revocatoria i pagamenti dei premi e commissioni relativi ai
          contratti di fideiussione e di assicurazione  di  cui  agli
          articoli  3  e   4,   qualora   effettuati   nell'esercizio
          dell'attivita' d'impresa nei termini d'uso.".