Art. 12 
 
 
Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei
                           lavori pubblici 
 
  (( 1. Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai  sensi
dell'art. 37, comma 11, del codice di cui al decreto  legislativo  12
aprile  2006,  n.  163,  le  opere  corrispondenti   alle   categorie
individuate nell'allegato A del medesimo decreto con l'acronimo OG  o
OS di seguito elencate: OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 4, OS 11, OS  12-A,
OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 21, OS 25, OS 30. 
  2. In tema di affidamento  di  contratti  pubblici  di  lavori,  si
applicano altresi' le seguenti disposizioni: 
  a) l'affidatario, in possesso della qualificazione nella  categoria
di opere generali  ovvero  nella  categoria  di  opere  specializzate
indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella  lettera  di
invito come categoria prevalente puo', fatto  salvo  quanto  previsto
alla lettera b), eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si
compone l'opera o il lavoro,  anche  se  non  e'  in  possesso  delle
relative  qualificazioni,  oppure  subappaltare   dette   lavorazioni
specializzate esclusivamente ad imprese in  possesso  delle  relative
qualificazioni; 
  b) non possono essere  eseguite  direttamente  dall'affidatario  in
possesso della qualificazione per la sola  categoria  prevalente,  se
privo  delle  relative  adeguate  qualificazioni,   le   lavorazioni,
indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella  lettera  di
invito, di importo superiore ai limiti indicati dall'art. 108,  comma
3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
5 maggio 2010, n. 207, relative  alle  categorie  di  opere  generali
individuate nell'allegato A al predetto decreto, nonche' le categorie
individuate nel medesimo allegato A con  l'acronimo  OS,  di  seguito
elencate: OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10,  OS  11,  OS
12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24,
OS 25, OS 28, OS 30, OS 33, OS 34, OS  35.  Le  predette  lavorazioni
sono comunque subappaltabili ad imprese in  possesso  delle  relative
qualificazioni. Esse sono altresi' scorporabili e sono  indicate  nei
bandi di gara ai fini della costituzione di  associazioni  temporanee
di tipo verticale. Resta fermo, ai sensi dell'art. 37, comma 11,  del
codice di cui al decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  il
limite di cui all'art. 170,  comma  1,  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della  Repubblica  n.  207  del  2010  per  le
categorie di cui  al  comma  1  del  presente  articolo,  di  importo
singolarmente superiore al 15 per cento; si applica l'art. 92,  comma
7, del predetto regolamento. 
  3. I commi 1 e 3 dell'art. 109 del regolamento di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 sono  abrogati.  Sono
soppressi  l'ultimo  periodo  delle  premesse  dell'allegato  A   del
predetto decreto e la tabella sintetica delle categorie del  medesimo
allegato. I richiami, contenuti nelle disposizioni vigenti,  all'art.
107, comma 2, del predetto regolamento,  annullato  dal  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  30  ottobre  2013,  pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2013, si intendono riferiti
alle disposizioni di  cui  al  comma  1  del  presente  articolo.  Il
richiamo, contenuto nell'art. 108, comma 1, ultimo periodo,  all'art.
109, commi 1 e 2, del predetto regolamento, si  intende  riferito  al
comma 2 del presente articolo. 
  4. Le disposizioni di cui ai commi da  1  a  3  si  applicano  alle
procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice  una  gara  sono
pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, nonche', in  caso  di  contratti
senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure  in  cui,  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, non sono ancora stati inviati gli  inviti  a  presentare  le
offerte. 
  5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto sono adottate, secondo la  procedura
prevista  all'art.  5,  comma  4,  del  codice  di  cui  al   decreto
legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  le  disposizioni  regolamentari
sostitutive di quelle contenute negli articoli 107, comma 2,  e  109,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010,
annullate dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  30  ottobre
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  280  del  29  novembre
2013. Alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari
sostitutive di cui al precedente periodo cessano di  avere  efficacia
le disposizioni dei commi da 1 a 4. 
  6. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono  fatti
salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla  base
delle  disposizioni  di   cui   al   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei  trasporti  24  aprile  2014,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2014. 
  7. Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara per  l'affidamento
dei contratti pubblici relativi a lavori pubblicati a decorrere dalla
data di efficacia del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
ottobre 2013 e fino alla data di entrata in vigore  del  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  di  cui  al  comma  6,
nonche' gli atti, i provvedimenti e i rapporti giuridici sorti  sulla
base dei medesimi bandi e avvisi.  La  salvezza  riguarda  i  profili
concernenti la qualificazione richiesta per  la  partecipazione  alle
procedure  di  affidamento  con   riferimento   alle   categorie   di
lavorazioni a qualificazione obbligatoria e  alle  categorie  di  cui
all'art. 37, comma 11, del codice di cui al  decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163. 
  8. All'art. 37 del codice di cui al decreto legislativo  12  aprile
2006, n. 163, il comma 13 e' abrogato. 
  9. All'art. 92 del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, il comma 2 e' sostituito dal
seguente: 
  «2. Per i raggruppamenti temporanei di cui all'art.  34,  comma  1,
lettera d), del codice, i consorzi  di  cui  all'art.  34,  comma  1,
lettera e), del codice ed i soggetti di cui  all'art.  34,  comma  1,
lettera  f),  del  codice,  di  tipo  orizzontale,  i  requisiti   di
qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti
nel bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla
mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per
cento e la restante  percentuale  cumulativamente  dalle  mandanti  o
dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima  del  10
per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o  consorzio,
indicate in sede di offerta,  possono  essere  liberamente  stabilite
entro i limiti consentiti dai requisiti di  qualificazione  posseduti
dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito  dei  propri  requisiti
posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di  offerta,  i
requisiti in misura percentuale superiore rispetto a  ciascuna  delle
mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono  eseguiti
dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta,
fatta  salva  la  facolta'   di   modifica   delle   stesse,   previa
autorizzazione  della  stazione  appaltante  che   ne   verifica   la
compatibilita' con i  requisiti  di  qualificazione  posseduti  dalle
imprese interessate». 
  10. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano  anche  alle
procedure ed ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice  una
gara risultino gia' pubblicati alla data di entrata in  vigore  della
legge di conversione  del  presente  decreto,  nonche',  in  caso  di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure ed ai
contratti in cui, alla suddetta data, siano gia'  stati  inviati  gli
inviti a presentare le offerte. 
  11. Al fine di garantire adeguate condizioni di  concorrenza  nella
qualificazione  degli   operatori   economici   alle   procedure   di
affidamento di incarichi di verifica dei progetti di opere pubbliche,
all'art. 357, comma  19,  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, le  parole:  «tre
anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente degli articoli 37, 5  e  34
          del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice  dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e  forniture
          in attuazione delle  direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE),
          pubblicato nella Gazz. Uff. 10 dicembre 2010, n. 288, S.O.: 
              "Art.  37.  (Raggruppamenti   temporanei   e   consorzi
          ordinari di concorrenti) -  1.  Nel  caso  di  lavori,  per
          raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende  una
          riunione di concorrenti nell'ambito della quale uno di essi
          realizza i lavori della categoria  prevalente;  per  lavori
          scorporabili si  intendono  lavori  non  appartenenti  alla
          categoria prevalente e cosi' definiti nel  bando  di  gara,
          assumibili da uno dei mandanti; per raggruppamento di  tipo
          orizzontale  si  intende  una   riunione   di   concorrenti
          finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria. 
              2. Nel caso di forniture o servizi, per  raggruppamento
          di  tipo  verticale  si  intende   un   raggruppamento   di
          concorrenti in cui il mandatario esegua le  prestazioni  di
          servizi o di forniture indicati come  principali  anche  in
          termini  economici,  i  mandanti   quelle   indicate   come
          secondarie; per raggruppamento orizzontale  quello  in  cui
          gli  operatori  economici  eseguono  il  medesimo  tipo  di
          prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel  bando  di
          gara la prestazione principale e quelle secondarie. 
              3. Nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei e  i
          consorzi  ordinari  di  concorrenti  sono  ammessi  se  gli
          imprenditori  partecipanti  al  raggruppamento  ovvero  gli
          imprenditori consorziati abbiano i requisiti  indicati  nel
          regolamento. 
              4. Nel caso di forniture o servizi nell'offerta  devono
          essere specificate le parti del servizio o della  fornitura
          che  saranno  eseguite  dai  singoli  operatori   economici
          riuniti o consorziati. 
              5.  L'offerta  dei  concorrenti   raggruppati   o   dei
          consorziati determina la loro responsabilita' solidale  nei
          confronti della stazione appaltante, nonche' nei  confronti
          del subappaltatore e dei fornitori. Per  gli  assuntori  di
          lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per
          gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilita'
          e' limitata all'esecuzione delle prestazioni di  rispettiva
          competenza, ferma restando la responsabilita' solidale  del
          mandatario. 
              6. Nel caso di lavori, per i raggruppamenti  temporanei
          di tipo verticale  i  requisiti  di  cui  all'articolo  40,
          sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti  dal
          mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il
          relativo importo; per i lavori scorporati ciascun  mandante
          deve possedere i requisiti  previsti  per  l'importo  della
          categoria dei lavori che intende assumere  e  nella  misura
          indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili
          alla categoria prevalente ovvero alle categorie  scorporate
          possono essere assunti anche  da  imprenditori  riuniti  in
          raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale. 
              7. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare  alla
          gara in piu' di un raggruppamento  temporaneo  o  consorzio
          ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare  alla  gara
          anche in forma individuale qualora abbia  partecipato  alla
          gara medesima in raggruppamento o  consorzio  ordinario  di
          concorrenti. I consorzi di cui all'articolo  34,  comma  1,
          lettera b), sono tenuti ad indicare, in  sede  di  offerta,
          per quali  consorziati  il  consorzio  concorre;  a  questi
          ultimi e' fatto divieto di partecipare, in qualsiasi  altra
          forma, alla medesima  gara;  in  caso  di  violazione  sono
          esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato;  in
          caso di inosservanza di tale divieto si applica  l'articolo
          353 del codice penale. 
              8. E' consentita la presentazione di offerte  da  parte
          dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed
          e), anche se non ancora costituiti. In tal  caso  l'offerta
          deve essere sottoscritta da tutti gli  operatori  economici
          che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i  consorzi
          ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in  caso
          di  aggiudicazione  della  gara,   gli   stessi   operatori
          conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza
          ad  uno  di  essi,  da  indicare  in  sede  di  offerta   e
          qualificata  come  mandatario,  il  quale   stipulera'   il
          contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 
              9. E' vietata l'associazione in  partecipazione.  Salvo
          quanto disposto ai commi 18  e  19,  e'  vietata  qualsiasi
          modificazione   alla   composizione   dei    raggruppamenti
          temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti  rispetto
          a quella risultante  dall'impegno  presentato  in  sede  di
          offerta. 
              10. L'inosservanza dei divieti  di  cui  al  precedente
          comma  comporta  l'annullamento  dell'aggiudicazione  o  la
          nullita'   del   contratto,   nonche'   l'esclusione    dei
          concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario
          di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di
          affidamento relative al medesimo appalto. 
              11.   Qualora   nell'oggetto   dell'appalto   o   della
          concessione  di   lavori   rientrino,   oltre   ai   lavori
          prevalenti, opere per le  quali  sono  necessari  lavori  o
          componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante
          complessita' tecnica, quali  strutture,  impianti  e  opere
          speciali, e qualora una o piu'  di  tali  opere  superi  in
          valore  il  quindici  per  cento  dell'importo  totale  dei
          lavori, se i soggetti affidatari  non  siano  in  grado  di
          realizzare le predette componenti,  possono  utilizzare  il
          subappalto con i limiti dettati dall'articolo 118, comma 2,
          terzo periodo;  il  regolamento  definisce  l'elenco  delle
          opere di cui al presente  comma,  nonche'  i  requisiti  di
          specializzazione richiesti  per  la  loro  esecuzione,  che
          possono   essere   periodicamente   revisionati   con    il
          regolamento stesso. L'eventuale subappalto non puo' essere,
          senza ragioni obiettive, suddiviso. In caso  di  subappalto
          la stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta
          al subappaltatore dell'importo delle  prestazioni  eseguite
          dallo stesso, nei limiti del contratto  di  subappalto;  si
          applica l'articolo 118, comma 3, ultimo periodo. 
              12. In caso di procedure ristrette o negoziate,  ovvero
          di  dialogo  competitivo,  l'operatore  economico  invitato
          individualmente, o  il  candidato  ammesso  individualmente
          nella procedura di dialogo competitivo, ha la  facolta'  di
          presentare offerta o di trattare per se' o quale mandatario
          di operatori riuniti. 
              13. (abrogato). 
              14.  Ai  fini  della  costituzione  del  raggruppamento
          temporaneo, gli operatori economici devono  conferire,  con
          un   unico   atto,   mandato   collettivo   speciale    con
          rappresentanza ad uno di esse, detto mandatario. 
              15. Il mandato  deve  risultare  da  scrittura  privata
          autenticata. La relativa procura  e'  conferita  al  legale
          rappresentante  dell'operatore  economico  mandatario.   Il
          mandato e' gratuito e irrevocabile  e  la  sua  revoca  per
          giusta causa non ha effetto nei  confronti  della  stazione
          appaltante. 
              15-bis. Le disposizioni di  cui  al  presente  articolo
          trovano   applicazione,   in   quanto   compatibili,   alla
          partecipazione  alle   procedure   di   affidamento   delle
          aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di  rete,
          di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e-bis). 
              16. Al mandatario spetta la  rappresentanza  esclusiva,
          anche  processuale,  dei  mandanti  nei   confronti   della
          stazione appaltante per tutte le operazioni e gli  atti  di
          qualsiasi natura dipendenti  dall'appalto,  anche  dopo  il
          collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di  ogni
          rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, puo' far valere
          direttamente le responsabilita' facenti capo ai mandanti. 
              17. Il rapporto di mandato non  determina  di  per  se'
          organizzazione o  associazione  degli  operatori  economici
          riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia  ai
          fini della gestione,  degli  adempimenti  fiscali  e  degli
          oneri sociali. 
              18.  In  caso  di  fallimento  del  mandatario  ovvero,
          qualora si tratti di imprenditore individuale, in  caso  di
          morte,  interdizione,  inabilitazione  o   fallimento   del
          medesimo  ovvero  nei   casi   previsti   dalla   normativa
          antimafia,  la  stazione  appaltante  puo'  proseguire   il
          rapporto di appalto con altro operatore economico  che  sia
          costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice
          purche' abbia i requisiti  di  qualificazione  adeguati  ai
          lavori o  servizi  o  forniture  ancora  da  eseguire;  non
          sussistendo tali condizioni  la  stazione  appaltante  puo'
          recedere dall'appalto. 
              19. In caso di fallimento di uno dei  mandanti  ovvero,
          qualora si tratti di imprenditore individuale, in  caso  di
          morte,  interdizione,  inabilitazione  o   fallimento   del
          medesimo  ovvero  nei   casi   previsti   dalla   normativa
          antimafia, il mandatario, ove non indichi  altro  operatore
          economico subentrante che sia in  possesso  dei  prescritti
          requisiti  di  idoneita',  e'   tenuto   alla   esecuzione,
          direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purche' questi
          abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori  o
          servizi o forniture ancora da eseguire." 
              "Art. 5. (Regolamento e capitolati) - 1. Lo Stato detta
          con regolamento la disciplina  esecutiva  e  attuativa  del
          presente codice  in  relazione  ai  contratti  pubblici  di
          lavori, servizi e  forniture  di  amministrazioni  ed  enti
          statali e, limitatamente agli aspetti di  cui  all'articolo
          4, comma  3,  in  relazione  ai  contratti  di  ogni  altra
          amministrazione o soggetto equiparato. 
              2. Il regolamento indica quali disposizioni,  esecutive
          o   attuative   di   disposizioni   rientranti   ai   sensi
          dell'articolo 4, comma 3, in ambiti di legislazione statale
          esclusiva, siano applicabili anche alle regioni e  province
          autonome. 
              3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 196 quanto  al
          regolamento per i contratti del Ministero della difesa,  il
          regolamento di cui al comma 1 e' adottato con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di  Stato,  ai
          sensi dell'articolo 17, comma  1,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400. 
              4. Il regolamento e' adottato su proposta del  Ministro
          delle infrastrutture, di  concerto  con  i  Ministri  delle
          politiche comunitarie, dell'ambiente, per i beni  culturali
          e ambientali, delle attivita' produttive,  dell'economia  e
          delle finanze, sentiti i  Ministri  interessati,  e  previo
          parere del Consiglio superiore dei lavori  pubblici.  Sullo
          schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime  parere
          entro quarantacinque giorni  dalla  data  di  trasmissione,
          decorsi i quali il regolamento puo' essere emanato. Con  la
          procedura di cui al presente  comma  si  provvede  altresi'
          alle   successive   modificazioni   e   integrazioni    del
          regolamento. 
              5. Il regolamento, oltre alle materie per le  quali  e'
          di volta in volta  richiamato,  detta  le  disposizioni  di
          attuazione ed esecuzione del presente codice, quanto a: 
              a) programmazione dei lavori pubblici; 
              b) rapporti funzionali tra i  soggetti  che  concorrono
          alla  realizzazione  dei  lavori,  dei  servizi   e   delle
          forniture, e relative competenze; 
              c)  competenze  del  responsabile  del  procedimento  e
          sanzioni previste a suo carico; 
              d) progettazione dei lavori, servizi e  forniture,  con
          le annesse normative tecniche; 
              e) forme di pubblicita' e di conoscibilita' degli  atti
          procedimentali, nonche' procedure di accesso a tali atti; 
              f)  modalita'  di  istituzione  e  gestione  del   sito
          informatico presso l'Osservatorio; 
              g)  requisiti  soggettivi,  compresa   la   regolarita'
          contributiva  attestata  dal  documento   unico,   di   cui
          all'articolo 2, comma 2,  del  decreto-legge  25  settembre
          2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          novembre 2002, n. 266, certificazioni di qualita',  nonche'
          qualificazione degli operatori economici, secondo i criteri
          stabiliti dal  presente  codice,  anche  prevedendo  misure
          incentivanti stabilite dalla legislazione vigente volte  ad
          attenuare i costi della qualificazione  per  le  piccole  e
          medie imprese; 
              h) procedure di affidamento dei contratti, ivi compresi
          gli incarichi di progettazione, i concorsi di progettazione
          e di idee, gli affidamenti in economia, i  requisiti  e  le
          modalita' di funzionamento delle commissioni giudicatrici; 
              i)  direzione  dei  lavori,  servizi  e   forniture   e
          attivita' di supporto tecnico-amministrativo; 
              l) procedure di esame delle proposte di variante; 
              m)  ammontare  delle  penali,  secondo  l'importo   dei
          contratti e cause che  le  determinano,  nonche'  modalita'
          applicative; 
              n) quota subappaltabile dei  lavori  appartenenti  alla
          categoria prevalente ai sensi dell'articolo 118; 
              o)  norme  riguardanti  le  attivita'  necessarie   per
          l'avvio dell'esecuzione dei  contratti,  e  le  sospensioni
          disposte dal direttore dell'esecuzione o  dal  responsabile
          del procedimento; 
              p) modalita' di corresponsione ai soggetti che eseguono
          il  contratto  di  acconti  in  relazione  allo  stato   di
          avanzamento della esecuzione; 
              q) tenuta dei documenti contabili; 
              r) intervento sostitutivo della stazione appaltante  in
          caso   di   inadempienza   retributiva    e    contributiva
          dell'appaltatore; 
              s)     collaudo     e     attivita'     di     supporto
          tecnico-amministrativo, ivi comprese le ipotesi di collaudo
          semplificato  sulla  base  di  apposite  certificazioni  di
          qualita', le  ipotesi  di  collaudo  in  corso  d'opera,  i
          termini per il collaudo, le condizioni di  incompatibilita'
          dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i
          relativi compensi, i  requisiti  professionali  secondo  le
          caratteristiche dei lavori; 
              s-bis)  tutela  dei  diritti  dei  lavoratori,  secondo
          quanto gia'  previsto  ai  sensi  del  regolamento  recante
          capitolato  generale  di  appalto  dei   lavori   pubblici,
          approvato con decreto del Ministro dei lavori  pubblici  19
          aprile 2000, n. 145. 
              6. Per assicurare la compatibilita' con gli ordinamenti
          esteri delle procedure di  affidamento  ed  esecuzione  dei
          lavori, servizi e forniture, eseguiti  sul  territorio  dei
          rispettivi Stati esteri, nell'ambito  di  attuazione  della
          legge 26 febbraio 1987,  n.  49,  sulla  cooperazione  allo
          sviluppo, nonche' per lavori su immobili all'estero ad  uso
          dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri,  il
          regolamento, sentito  il  Ministero  degli  affari  esteri,
          tiene conto  della  specialita'  delle  condizioni  per  la
          realizzazione di  lavori,  servizi  e  forniture,  e  delle
          procedure  applicate  in   materia   dalle   organizzazioni
          internazionali e dalla Unione europea. 
              7. Le stazioni appaltanti possono adottare  capitolati,
          contenenti la  disciplina  di  dettaglio  e  tecnica  della
          generalita' dei propri contratti o di specifici  contratti,
          nel rispetto del presente codice e del regolamento  di  cui
          al comma 1. I capitolati menzionati nel bando o nell'invito
          costituiscono parte integrante del contratto. 
              8. Per gli  appalti  di  lavori  delle  amministrazioni
          aggiudicatrici statali e' adottato il capitolato  generale,
          con decreto del Ministro delle infrastrutture,  sentito  il
          parere del Consiglio superiore  dei  lavori  pubblici,  nel
          rispetto del presente codice e del regolamento  di  cui  al
          comma  1.  Tale  capitolato,   menzionato   nel   bando   o
          nell'invito, costituisce parte  integrante  del  contratto.
          (18) 
              9. Il capitolato generale dei lavori pubblici di cui al
          comma 8 puo' essere richiamato nei bandi o negli inviti  da
          parte   delle    stazioni    appaltanti    diverse    dalle
          amministrazioni aggiudicatrici statali." 
              "Art. 34. (Soggetti a cui  possono  essere  affidati  i
          contratti pubblici) - 1. Sono ammessi  a  partecipare  alle
          procedure di affidamento dei contratti pubblici i  seguenti
          soggetti, salvo i limiti espressamente indicati: 
              a) gli imprenditori individuali,  anche  artigiani,  le
          societa' commerciali, le societa' cooperative; 
              b) i consorzi fra societa' cooperative di produzione  e
          lavoro costituiti a norma della legge 25  giugno  1909,  n.
          422, e del decreto legislativo del Capo  provvisorio  dello
          Stato   14   dicembre   1947,   n.   1577,   e   successive
          modificazioni, e i consorzi tra imprese  artigiane  di  cui
          alla legge 8 agosto 1985, n. 443; 
              c) i consorzi stabili, costituiti  anche  in  forma  di
          societa' consortili ai  sensi  dell'articolo  2615-ter  del
          codice  civile,   tra   imprenditori   individuali,   anche
          artigiani, societa' commerciali,  societa'  cooperative  di
          produzione  e  lavoro,  secondo  le  disposizioni  di   cui
          all'articolo 36; 
              d)  i   raggruppamenti   temporanei   di   concorrenti,
          costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c),  i
          quali,  prima  della  presentazione  dell'offerta,  abbiano
          conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad
          uno di  essi,  qualificato  mandatario,  il  quale  esprime
          l'offerta in nome e per conto proprio e  dei  mandanti;  si
          applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37; 
              e)  i  consorzi  ordinari   di   concorrenti   di   cui
          all'articolo 2602  del  codice  civile,  costituiti  tra  i
          soggetti di cui alle lettere  a),  b)  e  c)  del  presente
          comma, anche in forma di societa'  ai  sensi  dell'articolo
          2615-ter del codice civile; si  applicano  al  riguardo  le
          disposizioni dell'articolo 37; 
              e-bis) le  aggregazioni  tra  le  imprese  aderenti  al
          contratto di rete ai sensi dell'articolo  3,  comma  4-ter,
          del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  9  aprile  2009,  n.  33;  si
          applicano le disposizioni dell'articolo 37; 
              f) i soggetti che abbiano  stipulato  il  contratto  di
          gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai  sensi  del
          decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al
          riguardo le disposizioni dell'articolo 37; 
              f-bis) operatori economici, ai sensi  dell'articolo  3,
          comma 22,  stabiliti  in  altri  Stati  membri,  costituiti
          conformemente  alla  legislazione  vigente  nei  rispettivi
          Paesi.".