Art. 13 
 
 
                 Disposizioni urgenti per EXPO 2015 
 
  1. Per il Comune di Milano, al fine della realizzazione del  grande
evento EXPO 2015, e' prorogata  all'anno  2015  l'applicazione  delle
disposizioni di cui all'art. 2, comma  8,  della  legge  24  dicembre
2007, n. 244. 
  2. All'art. 5, comma 1, lettera c),  del  decreto-legge  26  aprile
2013, n. 43, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  giugno
2013, n. 71, le parole: «la societa' ha altresi' facolta'  di  deroga
agli articoli» sono sostituite dalle seguenti:  ((  «la  societa'  ha
altresi' facolta' di  deroga,  purche'  senza  intermediazioni,  agli
articoli 26, 30,». )) 
  3. Al comma 4 dell'art. 10 del decreto legislativo 14  marzo  2011,
n. 23, dopo le parole: «anche se previste  in  leggi  speciali»  sono
inserite le seguenti: «ad  eccezione  delle  esenzioni  di  cui  agli
articoli 19 e 20 dell'Accordo tra la Repubblica  italiana  e  il  BIE
sulle   misure   necessarie   per   facilitare   la    partecipazione
all'Esposizione universale di Milano 2015, ratificato  con  legge  14
gennaio 2013, n. 3».4. Per l'anno 2014 e'  attribuito  al  comune  di
Milano un contributo di 25 milioni di euro a titolo  di  concorso  al
finanziamento delle spese per  la  realizzazione  di  Expo  2015.  Il
contributo di cui al primo periodo non e' considerato tra le  entrate
finali di cui all'art. 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011,  n.
183, rilevanti ai fini del  patto  di  stabilita'  interno  2014.  Al
relativo onere per  l'anno  2014,  si  provvede  mediante  versamento
all'entrata del bilancio dello Stato, nel medesimo anno, delle  somme
iscritte nel conto dei residui relative alle seguenti  autorizzazioni
di spesa: 
  a) quanto ad euro 10 milioni, dell'autorizzazione di spesa  di  cui
all'art. 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;b) quanto
ad euro 13 milioni, dell'autorizzazione di spesa di cui  all'art.  1,
comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;c) quanto ad  euro  2
milioni dell'autorizzazione di spesa di cui  all'art.  3,  comma  97,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 2,  comma  8,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2008): 
              "Art.  2.   (Disposizioni   concernenti   le   seguenti
          Missioni:   Relazioni   finanziarie   con   le    autonomie
          territoriali; L'Italia in Europa  e  nel  mondo;  Difesa  e
          sicurezza del  territorio;  Giustizia;  Ordine  pubblico  e
          sicurezza;   Soccorso   civile;   Agricoltura,    politiche
          agroalimentari e pesca; Energia  e  diversificazione  delle
          fonti energetiche; Competitivita' e sviluppo delle imprese;
          Diritto  alla   mobilita';   Infrastrutture   pubbliche   e
          logistica;  Comunicazioni;  Commercio   internazionale   ed
          internazionalizzazione del sistema  produttivo;  Ricerca  e
          innovazione; Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
          dell'ambiente; Tutela della salute; Tutela e valorizzazione
          dei beni e attivita' culturali e paesaggistici;  Istruzione
          scolastica;  Istruzione  universitaria;  Diritti   sociali,
          solidarieta' sociale e famiglia;  Politiche  previdenziali;
          Politiche  per  il  lavoro;  Immigrazione,  accoglienza   e
          garanzia dei diritti; Sviluppo e riequilibrio territoriale;
          Giovani e sport; Servizi  istituzionali  e  generali  delle
          amministrazioni pubbliche) - 8. Per gli anni  dal  2008  al
          2014,  i  proventi  delle  concessioni  edilizie  e   delle
          sanzioni  previste  dal  testo  unico  delle   disposizioni
          legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380, possono essere utilizzati per una quota non  superiore
          al 50 per cento per il finanziamento di  spese  correnti  e
          per una quota non superiore ad un ulteriore  25  per  cento
          esclusivamente per  spese  di  manutenzione  ordinaria  del
          verde, delle strade e del patrimonio comunale.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 5  del  decreto-legge
          26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 24 giugno 2013, n. 71 (Disposizioni  urgenti  per  il
          rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad
          emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate  del
          maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo  e
          la realizzazione degli  interventi  per  Expo  2015),  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art.  5.  (Disposizioni   volte   ad   accelerare   la
          realizzazione di Expo 2015) - 1. Tenuto conto dei tempi  di
          realizzazione  dell'evento  Expo   2015   e   delle   opere
          essenziali e connesse di cui agli allegati del decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri  22  ottobre  2008,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26  novembre
          2008, e successive modificazioni, nonche' degli  interventi
          strettamente  funzionali  nelle  programmazioni   comunali,
          provinciali e regionali, e della  contestuale  presenza  di
          cantieri in corso e al fine di  garantire,  senza  nuovi  o
          maggiori oneri per la finanza  pubblica,  il  rispetto  dei
          tempi stabiliti per lo svolgimento dell'evento Expo 2015  e
          l'adempimento degli  obblighi  internazionali  assunti  dal
          Governo italiano nei confronti del Bureau International des
          Expositions (BIE): 
              a) il comma 2 dell'art. 14 del decreto-legge 25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133, e' sostituito dai seguenti: 
              "2.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentiti il presidente della Regione Lombardia, il
          Sindaco di Milano e  i  rappresentanti  degli  enti  locali
          interessati, sono istituiti gli organismi per  la  gestione
          delle  attivita',  compresa  la  previsione  di  un  tavolo
          istituzionale per il governo complessivo  degli  interventi
          regionali e sovra regionali presieduto dal presidente della
          Regione Lombardia pro tempore, e sono stabiliti  i  criteri
          di  ripartizione  e  le   modalita'   di   erogazione   dei
          finanziamenti. Con il medesimo decreto e'  nominato,  senza
          nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  anche
          nell'ambito dei soggetti della  governance  della  Societa'
          Expo 2015 S.p.A., ivi incluso l'Amministratore delegato, il
          Commissario Unico delegato del Governo per Expo 2015 a  cui
          vengono attribuiti tutti i poteri e tutte le funzioni, gia'
          conferiti al Commissario Straordinario delegato del Governo
          per Expo Milano 2015, ivi compresi i poteri  e  le  deroghe
          previsti nelle ordinanze di  protezione  civile  richiamate
          all'articolo 3, comma 1, lettera a), del  decreto-legge  15
          maggio 2012, n. 59, convertito in legge 12 luglio 2012,  n.
          100, da intendersi estese a tutte le norme  modificative  e
          sostitutive delle disposizioni ivi indicate. Sono  altresi'
          attribuiti al Commissario Unico i  poteri  del  Commissario
          Generale dell'Esposizione, ad eccezione dei poteri e  delle
          funzioni di cui agli articoli 12  e  13  della  Convenzione
          sulle esposizioni internazionali firmata  a  Parigi  il  22
          novembre 1928, come da  ultimo  modificata  con  protocollo
          aperto alla firma a Parigi il 30 novembre 1972,  ratificato
          ai sensi della legge 3 giugno 1978, n.  314,  che  verranno
          individuati  con  apposito  decreto  del   Presidente   del
          Consiglio dei Ministri. 
              2.1.    Nel    rispetto    dei    principi     generali
          dell'ordinamento, della  normativa  dell'Unione  europea  e
          degli obblighi internazionali  assunti  dall'Italia  e  nei
          limiti delle risorse stanziate ai sensi della  legislazione
          vigente, il Commissario unico esercita  poteri  sostitutivi
          per   risolvere   situazioni   o   eventi   ostativi   alla
          realizzazione delle opere essenziali e connesse di cui agli
          allegati del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri  22  ottobre  2008,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2008, alla  partecipazione
          degli Stati e degli enti iscritti o al regolare svolgimento
          dell'Evento. 
              2.2. Ove necessario, il Commissario puo' provvedere  in
          deroga alla legislazione vigente a mezzo di ordinanza,  nei
          limiti indicati con delibera  del  Consiglio  dei  Ministri
          sentito  il  Presidente  della  regione   Lombardia.   Tali
          ordinanze, cosi' come i provvedimenti  commissariali  anche
          adottati dai soggetti delegati di cui al comma 2-bis,  sono
          immediatamente efficaci e devono  essere  pubblicate  nella
          Gazzetta Ufficiale.  Le  ordinanze  del  Commissario  unico
          delegato  del  Governo  per   Expo   2015   sono   altresi'
          pubblicate,  in  evidenza,  nella  prima  pagina  del  sito
          internet di Expo 2015. Il Commissario  unico  delegato  del
          Governo   per   Expo   2015,   al   termine   dell'incarico
          commissariale,  invia   al   Parlamento   e   ai   Ministri
          dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e  dei
          trasporti una relazione sulle attivita' svolte,  anche  per
          il superamento delle criticita' emerse  e  sullo  stato  di
          attuazione  delle   opere,   nonche'   la   rendicontazione
          contabile delle spese sostenute in relazione alla  gestione
          commissariale di Expo Milano 2015. 
              2-bis. Il Commissario Unico nomina, entro il 31  maggio
          2013, con proprio provvedimento, fino a  tre  soggetti,  di
          alta  e  riconosciuta  professionalita'  nelle   discipline
          giuridico-economiche ed ingegneristiche, o dalla comprovata
          esperienza  istituzionale,  delegati  per   le   specifiche
          funzioni in  relazione  a  determinate  opere  e  attivita'
          nonche'  per  le   funzioni   di   garanzia   e   controllo
          dell'andamento  dei   lavori   delle   opere   strettamente
          funzionali all'Evento nei tempi utili alla realizzazione  e
          per assicurare il corretto  ed  efficiente  utilizzo  delle
          deroghe e dei poteri di cui ai  commi  2,  2.1  e  2.2  del
          presente articolo. Uno  dei  delegati  puo'  essere  scelto
          anche nel  ruolo  dei  prefetti.  I  soggetti  delegati  si
          avvalgono per  la  loro  attivita'  delle  strutture  della
          societa' ovvero del contingente di personale gia' esistente
          presso la struttura del Commissario Straordinario  delegato
          del Governo per Expo Milano 2015 cui il  Commissario  Unico
          subentra,  ivi  inclusa  la  titolarita'  della   esistente
          relativa  contabilita'  speciale,  ovvero   del   personale
          distaccato dai soci. Dall'attuazione del presente comma non
          devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica, eventuali compensi dei  delegati  sono  a  carico
          delle disponibilita' della predetta contabilita'. 
              2-ter.  Il  commissario  esercita  tutte  le  attivita'
          necessarie, coordinandosi con la societa' Expo  2015  p.a.,
          affinche' gli impegni finanziari  assunti  dai  soci  siano
          mantenuti negli importi di cui all'allegato 1  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008 e nei
          tempi  adeguati  alla  realizzazione  delle  opere  e  allo
          svolgimento dell'Evento."; (18) 
              b) al comma 216 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre
          2012, n. 228, le parole: "nella realizzazione delle  stesse
          opere", sono sostituite dalle  seguenti:  "prioritariamente
          nella realizzazione delle opere nonche' per lo  svolgimento
          delle attivita' strettamente  necessarie  per  la  gestione
          dell'Evento, previa attestazione, da parte della  societa',
          della conclusione del piano delle opere"; 
              c)  ai  contratti  di  appalto  di  lavori,  servizi  e
          forniture della societa'  Expo  2015  S.p.A.  si  applicano
          direttamente,   nel   rispetto   dei   principi    generali
          dell'ordinamento giuridico e della  normativa  comunitaria,
          le deroghe  normative  previste  in  materia  di  contratti
          pubblici per il Commissario delegato per gli interventi  di
          Expo 2015, ai sensi  delle  ordinanze  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri richiamate all'articolo 3, comma  1,
          lettera a),  del  decreto-legge  15  maggio  2012,  n.  59,
          convertito in legge 12 luglio 2012, n. 100; la societa'  ha
          altresi' facolta' di deroga, purche' senza intermediazioni,
          agli articoli 26, 30, 93 e 140 del decreto  legislativo  12
          aprile 2006, n. 163 nonche' alle  disposizioni  di  cui  al
          D.M. 10 agosto 2012, n. 161; per  le  opere  temporanee  la
          societa' puo' altresi' derogare all'applicazione  dell'art.
          127 del decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163.  In
          attesa dell'attuazione dell'articolo 184-ter, comma 2,  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le opere  in
          corso di realizzazione e da realizzare  da  parte  di  Expo
          2015 S.p.A., che riguardano recuperi ambientali, rilevati e
          sottofondi  stradali  e  ferroviari  nonche'  piazzali,  e'
          consentito l'utilizzo delle materie  prime  secondarie,  di
          cui al punto 7.1.4  dell'allegato  1,  suballegato  1,  del
          decreto  del  Ministero  dell'ambiente  5  febbraio   1998,
          pubblicato nel supplemento ordinario n.  72  alla  Gazzetta
          Ufficiale  n.  88  del  16  aprile   1998,   e   successive
          modificazioni,  acquisite  o  da  acquisire   da   impianti
          autorizzati con  procedura  semplificata,  ai  sensi  degli
          articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3  aprile  2006,
          n. 152. Possono trovare applicazione per  le  procedure  di
          affidamento da porre in  essere  da  parte  della  Societa'
          l'art. 59, anche per i lavori diversi dalla manutenzione  e
          l'art. 253, comma 20-bis, del  citato  D.Lgs.  n.  163  del
          2006, anche per i contratti sopra la  soglia  di  rilevanza
          comunitaria e oltre  la  data  del  31  dicembre  2013.  Le
          disposizioni  di  cui  alla  presente  lettera  si  possono
          applicare anche alle stazioni appaltanti relativamente alle
          seguenti opere strettamente funzionali all'Evento: 
              1. Interconnessione Nord Sud tra la SS  11  all'altezza
          di Cascina Merlata e l'Autostrada A4 Milano-Torino; 
              2. Linea Metropolitana di Milano M4; 
              3. Linea Metropolitana di Milano M5; 
              4. Strada di Collegamento SS 11 e SS 233 Zara - Expo; 
              5. Parcheggi Remoti Expo; 
              6. Collegamento SS 11 da Molino  Dorino  ad  Autostrada
          dei Laghi - lotto 1 da Molino  Dorino  a  Cascina  Merlata;
          lotto 2 da Cascina Merlata  a  innesto  a  A8;  Adeguamento
          Autostrada dei Laghi  tra  il  nuovo  svincolo  Expo  e  lo
          svincolo Fiera; (20) 
              d) i Padiglioni dei  Paesi,  i  manufatti  e  qualunque
          altro edificio da realizzare, connessi all'Expo 2015, per i
          quali  sussista   l'obbligo   di   smontaggio   ovvero   di
          smantellamento al termine dell'Evento, sono qualificati,  a
          tutti  gli  effetti,  come  edifici  temporanei  ai   sensi
          dell'art. 6, comma 2, lett. b), del decreto del  Presidente
          della Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380  ;  agli  edifici
          temporanei connessi  all'evento  Expo  2015,  per  i  quali
          sussista l'obbligo di smontaggio ovvero  di  smantellamento
          al termine dell'evento, non si applicano le seguenti norme:
          decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 relativamente al
          rispetto  dei  valori  limite  del  fabbisogno  di  energia
          primaria, dell'obbligo di certificazione energetica  e  del
          soddisfacimento dei requisiti minimi di trasmittanza;  art.
          11 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28; decreto del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri  5  dicembre  1997,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22  dicembre
          1997; art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.
          42. La sostenibilita' ambientale di Expo 2015  e'  in  ogni
          caso garantita dalla compensazione delle emissioni  di  CO2
          nel corso della preparazione  e  realizzazione  dell'evento
          nonche',  negli  edifici  non  temporanei,  da  prestazioni
          energetiche  e  da  copertura  dei   consumi   di   calore,
          elettricita' e raffrescamento attraverso fonti  rinnovabili
          superiori ai minimi previsti dalla legge; 
              e)  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro  per   lo   Sviluppo
          Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle
          Finanze,  da  emanare  entro  il  30  aprile   2013,   sono
          individuate misure volte alla tutela dei  segni  distintivi
          di Expo 2015 SpA in  relazione  all'Esposizione  Universale
          "Expo  Milano  2015",  ivi  compreso  quanto  necessario  a
          garantire  l'appartenenza  in  via   esclusiva   dei   beni
          immateriali rappresentati da marchi, loghi,  denominazioni,
          simboli  e  colori  che  contraddistinguono  l'attivita'  e
          l'Esposizione,  ed  al  relativo  uso  per  il  periodo  di
          svolgimento dell'evento e comunque non oltre il 31 dicembre
          2015. Con il medesimo decreto  sono  individuati  specifici
          interventi volti a reprimere attivita' parallele  a  quelle
          esercitate  da  enti  economici  o   non   economici,   non
          autorizzate da Expo  2015  SpA,  dirette  ad  intraprendere
          attivita' di commercializzazione parassitaria  al  fine  di
          ricavarne visibilita' o profitto  economico  (fenomeno  del
          c.d. "ambush  marketing"),  anche  prevedendo  le  relative
          sanzioni amministrative da un minimo di 5.000  euro  ad  un
          massimo di 250.000  euro,  fatte  salve  le  sanzioni  gia'
          previste dalla legislazione vigente; 
              f) nei giudizi che riguardano  i  provvedimenti  e  gli
          atti del Commissario Unico e le  procedure  di  affidamento
          dei contratti pubblici di lavori, servizi  e  forniture  di
          Expo 2015 S.p.A., si applicano le disposizioni  processuali
          di cui all'art. 125 del decreto legislativo n. 104/2010; 
              g) nella prospettiva della crescita per  il  Paese,  il
          Comitato Interministeriale Programmazione Economica  assume
          le decisioni strategiche,  anche  finalizzate  ad  ottenere
          eventuali finanziamenti comunitari, per  la  valorizzazione
          dell'innovazione del settore turistico e la  valorizzazione
          del patrimonio culturale e paesaggistico, connesse  con  la
          realizzazione  dell'Expo  Milano   2015,   assicurando   il
          coordinamento   tra    le    amministrazioni    interessate
          concertandole con il  Commissario  Unico  delegato  per  il
          Governo ed il Commissario  di  sezione  per  il  Padiglione
          Italia, la  regione  Lombardia,  la  camera  di  commercio,
          industria,  artigianato  e  agricoltura   di   Milano,   la
          provincia e il  comune  di  Milano  e  le  eventuali  altre
          autonomie    locali    coinvolte    nella     realizzazione
          dell'Esposizione Universale di Milano 2015. Il  Commissario
          unico riferisce trimestralmente  al  CIPE  sullo  stato  di
          attuazione delle opere e su  azioni  correttive  intraprese
          per il superamento delle criticita'. 
              1-bis. La Societa'  Expo  2015  S.p.A.  puo'  stipulare
          apposito Protocollo con le Nazioni Unite  per  disciplinare
          le  modalita'  della  relativa  partecipazione  a  supporto
          dell'organizzazione dell'Evento. A  tal  fine  puo'  essere
          costituito uno  specifico  Fondo  Fiduciario  (Trust  Fund)
          attraverso il quale l'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite
          opera, a valere sulle risorse della  Societa',  secondo  le
          modalita' previste nel medesimo Protocollo. 
              1-ter. In relazione  alla  specificita'  dell'attivita'
          operativa,  a  valere  sulle  risorse  della   contabilita'
          speciale  del  Commissario  generale  di  sezione  per   il
          Padiglione Italia, puo' essere istituito un Fondo economale
          per il pagamento delle spese contrattuali per le quali  non
          e' possibile disporre tramite ordinativi di pagamento nella
          forma ordinaria con obbligo di rendicontazione. A tal  fine
          il Commissario generale di sezione per il Padiglione Italia
          nomina un funzionario responsabile  del  predetto  servizio
          cassa economale, la cui  attivita'  e'  disciplinata  dagli
          articoli 33 e seguenti del regolamento di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 13 novembre 2002, n. 254, e
          dagli articoli 7 e 8 del decreto del Ministro dell'economia
          e delle finanze 21 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2006. 
              1-quater.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo   10
          dell'Accordo  tra  la  Repubblica  italiana  e  il   Bureau
          International des Expositions, ratificato  ai  sensi  della
          legge 14 gennaio 2013, n. 3,  in  materia  di  esenzioni  a
          favore  dei  Commissariati  generali  di  sezione  per   la
          partecipazione all'Esposizione Universale di  Milano  2015,
          si  applicano,  limitatamente  alle  attivita'  svolte   in
          relazione alla  realizzazione  e  gestione  del  Padiglione
          Italia, alla Expo 2015 S.p.A.". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 10, comma  4,
          del citato decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23: 
              "Art. 10. (Applicazione  dei  tributi  nell'ipotesi  di
          trasferimento immobiliare) - 
              (Omissis). 
              4. In relazione agli atti di cui ai commi 1  e  2  sono
          soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni  tributarie,
          anche se previste in  leggi  speciali  ad  eccezione  delle
          esenzioni di cui agli articoli 19 e 20 dell'Accordo tra  la
          Repubblica italiana e il BIE sulle  misure  necessarie  per
          facilitare la partecipazione all'Esposizione universale  di
          Milano 2015, ratificato con legge 14 gennaio 2013, n. 3, ad
          eccezione delle disposizioni di cui all'articolo  2,  comma
          4-bis,  del  decreto-legge  30  dicembre  2009,   n.   194,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio
          2010, n. 25.". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 31, comma  3,
          della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          Legge di stabilita' 2012): 
              - Art. 31. (Patto  di  stabilita'  interno  degli  enti
          locali) - 
              (Omissis). 
              3. Il saldo finanziario  tra  entrate  finali  e  spese
          finali  calcolato  in  termini  di  competenza   mista   e'
          costituito dalla somma algebrica degli  importi  risultanti
          dalla differenza tra accertamenti e impegni, per  la  parte
          corrente, e dalla differenza tra incassi e  pagamenti,  per
          la  parte  in  conto  capitale,  al  netto  delle   entrate
          derivanti  dalla  riscossione  di  crediti  e  delle  spese
          derivanti dalla concessione di crediti, come riportati  nei
          certificati di conto consuntivo.". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, comma 251,
          della legge 23 dicembre 2005, n. 266. (Disposizioni per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2006): 
              "  251.  Per   consentire   le   assunzioni   a   tempo
          indeterminato di cui al comma 249,  nonche'  la  temporanea
          prosecuzione dei rapporti di lavoro diretti  ad  assicurare
          lo svolgimento delle  attivita'  istituzionali  nelle  more
          della conclusione delle procedure di reclutamento  previste
          dai commi da 247 a  250,  a  decorrere  dall'anno  2007  e'
          istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze
          un fondo per un importo pari a 180  milioni  di  euro.  Con
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  si
          provvede, sulla base dei piani di  cui  al  comma  250,  al
          trasferimento   alle   amministrazioni   interessate   alle
          procedure di reclutamento previste dai commi da 247  a  253
          delle  occorrenti  risorse  finanziarie.   Gli   enti   con
          autonomia  di  bilancio  provvedono  all'attuazione   delle
          disposizioni di cui ai commi da 247 a 253 nell'ambito delle
          risorse dei relativi bilanci.". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, comma 527,
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2007 ): 
              " 527 Per l'anno 2008  le  amministrazioni  di  cui  al
          comma 523 possono  procedere  ad  ulteriori  assunzioni  di
          personale   a   tempo   indeterminato,   previo   effettivo
          svolgimento delle procedure di mobilita', nel limite di  un
          contingente complessivo di personale corrispondente ad  una
          spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal
          fine  e'  istituito  un  apposito  fondo  nello  stato   di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze pari
          a 25 milioni di euro per l'anno 2008 ed  a  75  milioni  di
          euro a  decorrere  dall'anno  2009.  Le  autorizzazioni  ad
          assumere  sono  concesse  secondo  le  modalita'   di   cui
          all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997,
          n. 449, e successive modificazioni.". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 3, comma  97,
          della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244: 
              " 97. Per le finalita' di cui ai commi da 90 a  96,  il
          Fondo di cui all' articolo 1, comma  417,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, e' incrementato della  somma  di  20
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.".