Art. 14 
 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 3, comma 1,  lettera  b),
6, 7, 8 e 9 pari complessivamente a 97,71 milioni di euro per  l'anno
2014, a 184 milioni di euro per l'anno 2015, a 152,70 milioni di euro
per l'anno 2016, a 129 milioni di  euro  per  l'anno  2017,  a  86,85
milioni di euro per l'anno 2018, a 83,52 milioni di euro per 2019,  a
46,92 milioni di euro per l'anno 2020 e a 18,52  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2021, si provvede: 
    a) quanto a 5,9 milioni di euro per l'anno 2014 e a 3 milioni  di
euro   per   l'anno   2015,   mediante    corrispondente    riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 36, comma 1, della legge
5 agosto 1978, n. 457; 
    b) quanto a 21,94 milioni di euro per l'anno 2014, 2015 e 2016, a
8,19 milioni di euro per l'anno 2017 e a 8,2 milioni di euro per  gli
anni    2018    e    2019,    mediante    corrispondente    riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui  all'art.  3,  comma  7-bis,  del
decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 5 aprile 1985 n. 118; 
    c) quanto a 56,81 milioni di euro per gli anni dal 2014 al 2019 e
a 28,4 milioni di  euro  per  l'anno  2020,  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 22,  comma  3,
della legge 11 marzo 1988, n. 67; 
    d) quanto a 102,25 milioni di euro per  l'anno  2015  e  a  73,95
milioni di euro per l'anno 2016, a 24  milioni  di  euro  per  l'anno
2017, a 5,94 milioni di euro per l'anno 2018, a 18,51 milioni di euro
per l'anno 2019 e a 18,52 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020,
mediante  corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   interventi
strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma  5,  del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
    e) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 40 milioni  per
l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione  della  dotazione  del
fondo di cui all'art. 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007,  n.
244,  relativo  allo  stato  di  previsione   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti; 
    f) quanto a 6,295 milioni  di  euro  per  l'anno  2014,  mediante
corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'art. 1,
comma 515, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; 
    g) quanto a 1,765 milioni  di  euro  per  l'anno  2014,  mediante
corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'art. 1,
comma 287, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
    h) quanto a 15,9  milioni  di  euro  per  l'anno  2018,  mediante
utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'art. 7. 
  2. I programmi straordinari di edilizia agevolata,  assegnatari  di
risorse ai sensi delle norme di cui alle predette lettere a), b) e c)
del comma 1 e per i quali  non  e'  stato  attivato  il  mutuo,  sono
definanziati. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio
per l'attuazione del presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Per il testo vigente dell'articolo 36,  della  legge  5
          agosto 1978,  n.  457,  vedasi  nei  riferimenti  normativi
          all'articolo 4. 
              Per il testo vigente dell'articolo 3 del  decreto-legge
          7 febbraio 1985,  n.  12,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 5 aprile 1985 n. 118,  vedasi  nei  riferimenti
          normativi all'articolo 4. 
              Per il testo vigente dell'articolo 22  della  legge  11
          marzo  1988,  n.  67,  vedasi  nei  riferimenti   normativi
          all'articolo 4. 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 10 del citato
          decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282: 
              "Art. 10. (Proroga di termini in materia di definizione
          di illeciti edilizi) - 1.  Al  decreto-legge  30  settembre
          2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          novembre 2003, n. 326,  e  successive  modificazioni,  sono
          apportate le seguenti ulteriori modifiche: 
              a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e «30
          dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata»  e:
          «terza  rata»,  sono  sostituite,  rispettivamente,   dalle
          seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»; 
              b) nell'allegato 1,  ultimo  periodo,  le  parole:  «30
          giugno  2005»,  inserite  dopo  le  parole:  «deve   essere
          integrata entro il», sono sostituite  dalle  seguenti:  «31
          ottobre 2005»; 
              c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole:  «30  giugno
          2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005». 
              2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005
          dei termini stabiliti per il  versamento,  rispettivamente,
          della seconda e della terza rata  dell'anticipazione  degli
          oneri concessori opera a condizione che le  regioni,  prima
          della data di entrata in vigore del presente  decreto,  non
          abbiano dettato una diversa disciplina. 
              3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del  decreto-legge
          12 luglio 2004,  n.  168,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  30  luglio  2004,  n.   191,   e   successive
          modificazioni, e' abrogato. 
              4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1,  valutate
          per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con
          quota parte delle maggiori entrate  derivanti  dalle  altre
          disposizioni contenute nel presente decreto. 
              5.  Al  fine  di  agevolare  il   perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 2, comma 616,
          della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244: 
              "Art. 2 (Disposizioni concernenti le seguenti Missioni:
          Relazioni  finanziarie  con  le   autonomie   territoriali;
          L'Italia in Europa e nel  mondo;  Difesa  e  sicurezza  del
          territorio;  Giustizia;  Ordine   pubblico   e   sicurezza;
          Soccorso civile; Agricoltura,  politiche  agroalimentari  e
          pesca; Energia e diversificazione delle fonti  energetiche;
          Competitivita'  e  sviluppo  delle  imprese;  Diritto  alla
          mobilita';   Infrastrutture    pubbliche    e    logistica;
          Comunicazioni;      Commercio       internazionale       ed
          internazionalizzazione del sistema  produttivo;  Ricerca  e
          innovazione; Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
          dell'ambiente; Tutela della salute; Tutela e valorizzazione
          dei beni e attivita' culturali e paesaggistici;  Istruzione
          scolastica;  Istruzione  universitaria;  Diritti   sociali,
          solidarieta' sociale e famiglia;  Politiche  previdenziali;
          Politiche  per  il  lavoro;  Immigrazione,  accoglienza   e
          garanzia dei diritti; Sviluppo e riequilibrio territoriale;
          Giovani e sport; Servizi  istituzionali  e  generali  delle
          amministrazioni pubbliche) - 
              (Omissis). 
              616. In relazione a  quanto  disposto  dal  comma  615,
          negli stati di previsione dei Ministeri di cui al  medesimo
          comma sono  istituiti  appositi  fondi  da  ripartire,  con
          decreti  del  Ministro  competente,  nel   rispetto   delle
          finalita'    stabilite    dalle     stesse     disposizioni
          legislative.". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, comma 515,
          della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          Legge di stabilita' 2013): 
              "  515.  Nello  stato  di  previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito, a decorrere dal
          2014, un fondo  finalizzato  ad  escludere  dall'ambito  di
          applicazione   dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
          produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997,
          n.  446,  le  persone  fisiche   esercenti   le   attivita'
          commerciali indicate all'articolo 55 del testo unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   e   successive
          modificazioni,  ovvero  arti  e  professioni,  che  non  si
          avvalgono di  lavoratori  dipendenti  o  assimilati  e  che
          impiegano, anche mediante locazione,  beni  strumentali  il
          cui  ammontare  massimo  e'  determinato  con  decreto  del
          Ministro dell'economia  e  delle  finanze  adottato  previo
          parere conforme delle Commissioni  parlamentari  competenti
          per i profili finanziari, che  si  esprimono  entro  trenta
          giorni dalla data di trasmissione del relativo  schema.  La
          dotazione annua del predetto fondo e'  di  188  milioni  di
          euro per l'anno 2014, di 252 milioni  di  euro  per  l'anno
          2015, e di  242  milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno
          2016.". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, comma 287,
          della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147: 
              "  287.  Al  fine  di  rimborsare  le   somme   versate
          all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo
          18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.  111,  in
          attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 116
          del 5 giugno 2013, e' istituito  un  apposito  fondo  nello
          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno
          2014 e 60 milioni di euro per l'anno 2015.".