Art. 2 
 
Modifica  della  disciplina  del  Fondo  nazionale  per  il  sostegno
  all'accesso alle abitazioni in locazione (( e  agevolazioni  per  i
  comuni che  acquisiscono  in  locazione  immobili  da  privati  per
  contrastare l'emergenza abitativa. )) 
 
  1. All'art. 11, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, le parole: «nonche', qualora le disponibilita' del
Fondo lo consentano,  per  sostenere  le  iniziative  intraprese  dai
comuni anche attraverso la costituzione di agenzie o istituti per  la
locazione o attraverso attivita' di  promozione  in  convenzione  con
cooperative edilizie per la locazione, tese a favorire  la  mobilita'
nel settore della locazione attraverso il reperimento di  alloggi  da
concedere in locazione  per  periodi  determinati»,  sono  sostituite
dalle seguenti: (( «e, tenendo conto anche della  disponibilita'  del
Fondo, per sostenere le iniziative  intraprese  dai  Comuni  e  dalle
regioni )) anche attraverso la costituzione di agenzie o istituti per
la locazione o fondi di garanzia o attraverso attivita' di promozione
in convenzione ((  con  imprese  di  costruzione  ed  altri  soggetti
imprenditoriali, )) cooperative edilizie per  la  locazione,  tese  a
favorire la mobilita' nel  settore  della  locazione,  attraverso  il
reperimento di alloggi da concedere in locazione a canoni concordati,
(( ovvero attraverso la rinegoziazione delle locazioni esistenti  per
consentire alle  parti,  con  il  supporto  delle  organizzazioni  di
rappresentanza dei proprietari e degli inquilini, la  stipula  di  un
nuovo contratto a canone inferiore. Le  procedure  previste  per  gli
sfratti per morosita' si applicano alle locazioni di cui al  presente
comma, anche se per finita locazione.» )); 
    b) al comma 6, sono  aggiunte  in  fine  le  seguenti  parole  «e
definire, (( sentiti i comuni, )) la finalita' di utilizzo del  Fondo
ottimizzandone l'efficienza, anche in forma coordinata con  il  Fondo
per gli inquilini morosi incolpevoli ((  istituito  dall'art.  6,  ))
comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013,  n.  102,  convertito  con
modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.»; 
    c) il comma 7 e' sostituito dal seguente «7. Le regioni ((  e  le
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  ))  provvedono   alla
ripartizione fra i comuni delle risorse di cui al comma 6 nonche'  di
quelle destinate al Fondo ad esse attribuite ai sensi del comma 5; le
risorse destinate dalle regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano alla costituzione di agenzie o istituti per  la  locazione  o
fondi di garanzia o alle attivita' di promozione in  convenzione  con
(( imprese di  costruzione  ed  altri  soggetti  imprenditoriali,  ))
cooperative edilizie per la locazione sono assegnate dalle stesse  ai
comuni  sulla  base  di  parametri  che  premino  sia  il  numero  di
abbinamenti tra  alloggi  a  canone  concordato  e  nuclei  familiari
provenienti   da   alloggi   di   edilizia   residenziale    pubblica
sovvenzionata o sottoposti a procedure di sfratto esecutivo,  sia  il
numero di contratti di locazione a canone concordato complessivamente
intermediati nel biennio precedente.». 
    ((  1-bis.  L'applicazione  da  parte  dei  comuni,  al  fine  di
contrastare l'emergenza abitativa, delle disposizioni di cui all'art.
11, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, come modificato dal
comma 1 del  presente  articolo,  costituisce  titolo  di  preferenza
nell'assegnazione  di  contributi  pubblici  per  qualsiasi  tipo  di
edilizia economica e popolare. 
    1-ter. I contributi di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge
31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
ottobre 2013, n. 124, vengono erogati dai comuni  in  forme  tali  da
assicurare  la  sanatoria  della  morosita',  anche  utilizzando   la
modalita' di cui al terzo periodo del citato  comma  3  dell'art.  11
della legge 9 dicembre 1998, n. 431. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo  dell'articolo  11  della  legge  9
          dicembre 1998, n. 431, (Disciplina delle  locazioni  e  del
          rilascio degli immobili adibiti  ad  uso  abitativo),  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 11 (Fondo nazionale) - 1. Presso il Ministero dei
          lavori pubblici e' istituito  il  Fondo  nazionale  per  il
          sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione,  la  cui
          dotazione annua e' determinata dalla legge finanziaria,  ai
          sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge  5
          agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 
              2. Per ottenere i  contributi  di  cui  al  comma  3  i
          conduttori   devono    dichiarare    sotto    la    propria
          responsabilita' che il  contratto  di  locazione  e'  stato
          registrato. 
              3. Le somme assegnate al Fondo di cui al comma  1  sono
          utilizzate per  la  concessione,  ai  conduttori  aventi  i
          requisiti minimi individuati con le  modalita'  di  cui  al
          comma 4, di contributi integrativi  per  il  pagamento  dei
          canoni di locazione dovuti ai proprietari  degli  immobili,
          di proprieta' sia pubblica sia privata,  e,  tenendo  conto
          anche della disponibilita'  del  Fondo,  per  sostenere  le
          iniziative intraprese dai  Comuni  e  dalle  regioni  anche
          attraverso la costituzione di agenzie  o  istituti  per  la
          locazione o fondi di garanzia  o  attraverso  attivita'  di
          promozione in convenzione con  imprese  di  costruzione  ed
          altri soggetti imprenditoriali, cooperative edilizie per la
          locazione, tese a favorire la mobilita' nel  settore  della
          locazione,  attraverso  il  reperimento   di   alloggi   da
          concedere  in  locazione  a   canoni   concordati,   ovvero
          attraverso la rinegoziazione delle locazioni esistenti  per
          consentire alle parti, con il supporto delle organizzazioni
          di rappresentanza dei proprietari  e  degli  inquilini,  la
          stipula di  un  nuovo  contratto  a  canone  inferiore.  Le
          procedure  previste  per  gli  sfratti  per  morosita'   si
          applicano alle locazioni di cui al presente comma, anche se
          per finita locazione. I comuni possono, con delibera  della
          propria giunta,  prevedere  che  i  contributi  integrativi
          destinati ai conduttori  vengano,  in  caso  di  morosita',
          erogati al locatore interessato a sanatoria della morosita'
          medesima, anche  tramite  l'associazione  della  proprieta'
          edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata,  che
          attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta
          anche dal locatore. 
              4. Il  Ministro  dei  lavori  pubblici,  entro  novanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
          rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano,  definisce,  con  proprio  decreto,  i
          requisiti minimi necessari per beneficiare  dei  contributi
          integrativi  di  cui  al  comma  3  e  i  criteri  per   la
          determinazione  dell'entita'  dei  contributi   stessi   in
          relazione al reddito familiare e all'incidenza sul  reddito
          medesimo del canone di locazione. 
              5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono
          ripartite, entro il 31 marzo di ogni anno, tra le regioni e
          le province autonome di Trento e di  Bolzano.  A  decorrere
          dall'anno 2005 la ripartizione e' effettuata  dal  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          sulla base dei criteri fissati  con  apposito  decreto  del
          Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  previa
          medesima intesa ed in rapporto alla quota di risorse  messe
          a disposizione dalle singole regioni e  province  autonome,
          ai sensi del comma 6. 
              6. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano   possono   concorrere   al   finanziamento   degli
          interventi di cui al comma 3 con proprie  risorse  iscritte
          nei rispettivi bilanci e definire,  sentiti  i  comuni,  la
          finalita'   di   utilizzo    del    Fondo    ottimizzandone
          l'efficienza, anche in forma coordinata con  il  Fondo  per
          gli inquilini morosi incolpevoli istituito dall'articolo 6,
          comma  5,  del  decreto-legge  31   agosto   2013,   n.102,
          convertito con modificazioni dalla legge 28  ottobre  2013,
          n. 124. 
              7. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano provvedono alla ripartizione  fra  i  comuni  delle
          risorse di cui al comma 6 nonche' di  quelle  destinate  al
          Fondo ad esse attribuite ai sensi del comma 5;  le  risorse
          destinate dalle regioni e dalle province autonome di Trento
          e di Bolzano alla costituzione di agenzie o istituti per la
          locazione  o  fondi  di  garanzia  o  alle   attivita'   di
          promozione in convenzione con  imprese  di  costruzione  ed
          altri soggetti imprenditoriali, cooperative edilizie per la
          locazione sono assegnate dalle stesse ai comuni sulla  base
          di parametri che premino sia il numero di  abbinamenti  tra
          alloggi a canone concordato e nuclei familiari  provenienti
          da alloggi di edilizia residenziale pubblica  sovvenzionata
          o sottoposti a  procedure  di  sfratto  esecutivo,  sia  il
          numero  di  contratti  di  locazione  a  canone  concordato
          complessivamente intermediati nel biennio precedente. 
              8. I comuni definiscono l'entita'  e  le  modalita'  di
          erogazione dei contributi di cui al comma  3,  individuando
          con appositi bandi pubblici i requisiti dei conduttori  che
          possono  beneficiarne,  nel  rispetto  dei  criteri  e  dei
          requisiti minimi  di  cui  al  comma  4.  I  bandi  per  la
          concessione dei contributi integrativi devono essere emessi
          entro il 30 settembre di ogni  anno  con  riferimento  alle
          risorse assegnate, per l'anno di emissione del bando, dalla
          legge finanziaria. 
              9. Per gli anni  1999,  2000  e  2001,  ai  fini  della
          concessione dei contributi integrativi di cui al  comma  3,
          e' assegnata al Fondo una quota, pari a lire  600  miliardi
          per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, delle risorse di
          cui alla legge 14  febbraio  1963,  n.  60,  relative  alle
          annualita' 1996, 1997  e  1998.  Tali  disponibilita'  sono
          versate all'entrata del bilancio  dello  Stato  per  essere
          riassegnate, con  decreti  del  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio e  della  programmazione  economica,  ad  apposita
          unita' previsionale di base dello stato di  previsione  del
          Ministero  dei  lavori  pubblici.  Le   predette   risorse,
          accantonate dalla deliberazione del CIPE del 6 maggio 1998,
          non sono trasferite ai sensi dell'articolo 61  del  decreto
          legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  e  restano   nella
          disponibilita' della Sezione autonoma della Cassa  depositi
          e prestiti per il predetto versamento. 
              10. Il Ministero dei  lavori  pubblici  provvedera',  a
          valere sulle risorse del  Fondo  di  cui  al  comma  1,  ad
          effettuare il versamento  all'entrata  del  bilancio  dello
          Stato  nell'anno  2003  delle  somme  occorrenti   per   la
          copertura delle ulteriori minori entrate derivanti, in tale
          esercizio, dall'applicazione dell'articolo 8, commi da 1  a
          4, pari a lire 67,5 miliardi, intendendosi ridotta  per  un
          importo corrispondente l'autorizzazione di spesa per l'anno
          medesimo determinata ai sensi  del  comma  1  del  presente
          articolo. 
              11. Le disponibilita' del Fondo sociale,  istituito  ai
          sensi dell'articolo 75 della legge 27 luglio 1978, n.  392,
          sono versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per
          essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del
          bilancio e della programmazione economica al Fondo  di  cui
          al comma 1.". 
              Il testo dell'articolo 6 del  citato  decreto-legge  31
          agosto 2013, n. 102, come modificato dalla presente  legge,
          e' riportato nei riferimenti normativi all'articolo 1.