Art. 3 
 
 
   Misure per la alienazione del patrimonio residenziale pubblico 
 
  1.  All'art.  13  del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) il comma 1 e' sostituito dal  seguente:  «1.  In  attuazione
degli articoli 47 e 117, commi secondo, lettera  m),  e  terzo  della
Costituzione, al fine di assicurare il  coordinamento  della  finanza
pubblica, i livelli essenziali delle prestazioni e favorire l'accesso
alla proprieta' dell'abitazione, entro il 30 giugno 2014, il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti,  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e  il  Ministro  per  gli  affari  regionali  ((  e  le
autonomie, ))  previa  intesa  della  Conferenza  unificata,  di  cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  approvano
con decreto le procedure di alienazione degli immobili di  proprieta'
(( dei comuni, degli enti pubblici  anche  territoriali,  nonche'  ))
degli Istituti autonomi per le case  popolari,  comunque  denominati,
anche in deroga alle disposizioni procedurali previste dalla legge 24
dicembre 1993, n. 560. (( Il suddetto  decreto  dovra'  tenere  conto
anche della possibilita' di favorire la dismissione degli alloggi nei
condomini misti nei quali la proprieta' pubblica e' inferiore  al  50
per cento oltre  che  in  quelli  inseriti  in  situazioni  abitative
estranee all'edilizia residenziale pubblica, al  fine  di  conseguire
una razionalizzazione del patrimonio e una riduzione  degli  oneri  a
carico  della  finanza  locale.  ))  Le   risorse   derivanti   dalle
alienazioni  devono  essere  destinate  ((  esclusivamente  ))  a  un
programma straordinario di realizzazione (( o di acquisto )) di nuovi
alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica   e   di   manutenzione
straordinaria del patrimonio esistente.»; 
    b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
      «2-bis. E'  istituito  nello  stato  di  previsione  presso  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito Fondo, che
opera attraverso un  conto  corrente  di  tesoreria,  destinato  alla
concessione di contributi in conto  interessi  su  finanziamenti  per
l'acquisto (( da parte dei conduttori )) degli alloggi di  proprieta'
degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati  di
cui al comma 1. (( A tali  contributi  hanno  accesso  anche  i  soci
assegnatari di alloggi di cooperative edilizie a proprieta'  indivisa
per l'acquisizione dell'alloggio,  posto  in  vendita  a  seguito  di
procedure  concorsuali.  ))  A  titolo  di  dotazione  del  Fondo  e'
autorizzata la spesa nel limite massimo di 18,9 milioni di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2015 al 2020. Con decreto del Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  di  concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni  dalla
(( data di entrata in vigore della  presente  disposizione,  ))  sono
disciplinati  i  criteri,  le   condizioni   e   le   modalita'   per
l'operativita' del Fondo di cui al presente comma. 
      (( 2-ter. All'art. 1, comma  48,  lettera  c)  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, dopo le  parole:  «monogenitoriali  con  figli
minori,» sono inserite le seguenti: «, da  parte  dei  conduttori  di
alloggi di proprieta' degli Istituti autonomi per le  case  popolari,
comunque denominati». )) 
      2-quater.  Con  apposite  convenzioni,  da  stipularsi  tra  il
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   e   istituzioni
finanziarie  nazionali  o  dell'Unione  europea  o  con  le  relative
associazioni di rappresentanza, possono essere disciplinate forme  di
partecipazione finanziaria e nella gestione del Fondo di cui al comma
2-bis, al fine di aumentarne  le  disponibilita'  e  rendere  diffuso
sull'intero territorio nazionale il relativo accesso.» 
      (( 1-bis. Gli  alloggi  concessi  ai  sensi  dell'art.  18  del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 12 luglio  1991,  n.  203,  e  successive  modificazioni,
rimangono in godimento  del  locatario  anche  qualora  il  locatario
stesso sia riformato totalmente o parzialmente  per  malattia,  anche
non dipendente da  cause  di  servizio.  Nel  caso  di  pensionamento
dell'assegnatario,  i  predetti  alloggi   rimangono   assegnati   in
locazione per un periodo  di  ulteriori  tre  anni  dalla  cessazione
dall'incarico. Nel caso  di  decesso  dell'assegnatario,  i  predetti
alloggi rimangono assegnati in locazione al  coniuge  o  agli  aventi
diritto, che ne facciano richiesta, per un periodo di  ulteriori  tre
anni a partire dal decesso dell'assegnatario. 
      1-ter. Gli alloggi finanziati in tutto  o  in  parte  ai  sensi
dell'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991,  n.  152,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, possono essere
alienati dagli enti  proprietari  e  trasferiti  in  proprieta'  agli
assegnatari,  prima  del  periodo   indicato   al   punto   5   della
deliberazione del Comitato interministeriale  per  la  programmazione
economica del 20 dicembre 1991, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
n. 15 del 20 gennaio 1992, e prima del periodo eventualmente indicato
da convenzioni speciali concernenti i singoli interventi. Nel caso in
cui l'assegnatario acquisti  l'immobile  esso  viene  automaticamente
liberato dal vincolo di destinazione. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del dcreto-legge 25 giugno 2008, n.
          112 (Disposizioni urgenti per  lo  sviluppo  economico,  la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della  finanza  pubblica  e  la  perequazione  tributaria),
          pubblicato nella Gazz. Uff. 25 giugno 2008, n.  147,  S.O.,
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 13. Misure per razionalizzare la  gestione  e  la
          dismissione del patrimonio residenziale pubblico 
              1.  In  attuazione  degli  articoli  47  e  117,  commi
          secondo, lettera m), e terzo della Costituzione, al fine di
          assicurare  il  coordinamento  della  finanza  pubblica,  i
          livelli essenziali delle prestazioni e  favorire  l'accesso
          alla proprieta' dell'abitazione, entro il 30  giugno  2014,
          il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e  il  Ministro  per
          gli affari regionali e le autonomie,  previa  intesa  della
          Conferenza unificata, di cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approvano  con  decreto
          le procedure di alienazione degli  immobili  di  proprieta'
          dei comuni, degli enti pubblici anche territoriali, nonche'
          degli Istituti autonomi  per  le  case  popolari,  comunque
          denominati, anche in deroga alle  disposizioni  procedurali
          previste dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560. Il  suddetto
          decreto dovra' tenere conto  anche  della  possibilita'  di
          favorire la dismissione degli alloggi nei  condomini  misti
          nei quali la proprieta' pubblica e'  inferiore  al  50  per
          cento oltre che in quelli inseriti in situazioni  abitative
          estranee all'edilizia residenziale  pubblica,  al  fine  di
          conseguire  una  razionalizzazione  del  patrimonio  e  una
          riduzione degli oneri a carico  della  finanza  locale.  Le
          risorse derivanti dalle alienazioni devono essere destinate
          esclusivamente   a   un    programma    straordinario    di
          realizzazione o di acquisto di nuovi  alloggi  di  edilizia
          residenziale pubblica e di manutenzione  straordinaria  del
          patrimonio esistente. 
              2. Ai fini della conclusione degli accordi  di  cui  al
          comma 1, si tiene conto dei seguenti criteri: 
              a) determinazione del prezzo di  vendita  delle  unita'
          immobiliari in proporzione al canone di locazione; 
              b) riconoscimento del diritto di opzione  all'acquisto,
          purche' i soggetti interessati  non  siano  proprietari  di
          un'altra abitazione, in favore dell'assegnatario non moroso
          nel  pagamento  del  canone  di  locazione  o  degli  oneri
          accessori unitamente al proprio coniuge, qualora risulti in
          regime di comunione dei beni, ovvero, in caso  di  rinunzia
          da parte dell'assegnatario, in favore del coniuge in regime
          di separazione dei beni, o,  gradatamente,  del  convivente
          more uxorio, purche' la convivenza duri  da  almeno  cinque
          anni, dei figli conviventi, dei figli  non  conviventi;  c)
          destinazione   dei   proventi   delle   alienazioni    alla
          realizzazione di interventi volti ad alleviare  il  disagio
          abitativo. 
              2-bis. E' istituito nello stato di previsione presso il
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un  apposito
          Fondo, che opera attraverso un conto corrente di tesoreria,
          destinato alla concessione di contributi in conto interessi
          su finanziamenti per l'acquisto degli alloggi di proprieta'
          degli Istituti autonomi  per  le  case  popolari,  comunque
          denominati di cui al comma 1. A  titolo  di  dotazione  del
          Fondo e' autorizzata la spesa nel limite  massimo  di  18,9
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015  al  2020.
          Con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze, da emanarsi entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, sono disciplinati i criteri, le  condizioni  e  le
          modalita' per l'operativita' del Fondo di cui  al  presente
          comma. 
              2-ter. All'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge
          27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole:  «monogenitoriali
          con figli minori» sono aggiunte le seguenti: «conduttori di
          alloggi di proprieta' degli Istituti autonomi per  le  case
          popolari, comunque denominati». 
              2-quater. Con apposite convenzioni, da  stipularsi  tra
          il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   e
          istituzioni finanziarie nazionali o dell'Unione  europea  o
          con le relative  associazioni  di  rappresentanza,  possono
          essere disciplinate forme di partecipazione  finanziaria  e
          nella gestione del Fondo di cui al comma 2-bis, al fine  di
          aumentarne le disponibilita' e rendere diffuso  sull'intero
          territorio nazionale il relativo accesso. 
              3.  Nei  medesimi  accordi,   fermo   quanto   disposto
          dall'articolo 1, comma 6, del  decreto-legge  25  settembre
          2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
          novembre 2001, n. 410, puo' essere prevista la facolta' per
          le  amministrazioni  regionali  e   locali   di   stipulare
          convenzioni con societa'  di  settore  per  lo  svolgimento
          delle attivita' strumentali alla vendita dei  singoli  beni
          immobili. 
              3-bis. Al fine di agevolare  l'accesso  al  credito,  a
          partire dal 1° settembre  2008,  e'  istituito,  presso  la
          Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della
          gioventu', un Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto
          della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei
          familiari monogenitoriali con figli minori,  con  priorita'
          per quelli i cui  componenti  non  risultano  occupati  con
          rapporto di lavoro a tempo  indeterminato.  La  complessiva
          dotazione del Fondo di cui al primo periodo  e'  pari  a  4
          milioni di euro per l'anno 2008 e 10 milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2009 e 2010. Con decreto  del  Ministro
          della gioventu', di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze e con il Ministro  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, d'intesa con  la  Conferenza  unificata,  ai
          sensi dell' articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28
          agosto 1997, n. 281, sono disciplinati, fermo  restando  il
          rispetto dei vincoli di finanza  pubblica,  i  criteri  per
          l'accesso al Fondo di cui al primo periodo e  le  modalita'
          di  funzionamento  del   medesimo,   nel   rispetto   delle
          competenze delle regioni in materia di politiche abitative.
          A decorrere dall'anno 2014, l'accesso al Fondo e'  altresi'
          consentito  anche  ai  giovani   di   eta'   inferiore   ai
          trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico
          di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92;  a
          tal fine si applica  la  disciplina  prevista  dal  decreto
          interministeriale  di  cui  al   precedente   periodo.   La
          dotazione del Fondo e' incrementata di 10 milioni  di  euro
          per ciascuno degli anni 2014 e 2015. 
              3-ter. Gli alloggi realizzati ai sensi  della  legge  9
          agosto 1954, n. 640, non trasferiti ai comuni alla data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, ai sensi della legge 23  dicembre  2000,  n.  388,
          possono essere ceduti in  proprieta'  agli  aventi  diritto
          secondo le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1993,
          n. 560, a prescindere dai criteri e requisiti imposti dalla
          predetta legge n. 640 del 1954. 
              3-quater. Presso il  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze e' istituito il Fondo per la tutela dell'ambiente e
          la promozione dello sviluppo del territorio.  La  dotazione
          del fondo e' stabilita in 60 milioni  di  euro  per  l'anno
          2009, 30 milioni di euro per l'anno 2010 e  30  milioni  di
          euro per l'anno 2011. A valere sulle risorse del fondo sono
          concessi contributi statali per interventi realizzati dagli
          enti  destinatari   nei   rispettivi   territori   per   il
          risanamento e  il  recupero  dell'ambiente  e  lo  sviluppo
          economico dei territori  stessi.  Alla  ripartizione  delle
          risorse e  all'individuazione  degli  enti  beneficiari  si
          provvede con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze in coerenza con apposito atto  di  indirizzo  delle
          Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili
          finanziari. Al relativo onere  si  provvede,  quanto  a  30
          milioni di euro per l'anno  2009,  mediante  corrispondente
          riduzione delle proiezioni, per  il  medesimo  anno,  dello
          stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2008-2010,  nell'ambito  del
          programma "Fondi di  riserva  e  speciali"  della  missione
          "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2008,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero e, quanto a  30  milioni  di
          euro per ciascuno degli anni 2009, 2010  e  2011,  mediante
          corrispondente riduzione  della  dotazione  del  fondo  per
          interventi strutturali di politica economica, di  cui  all'
          articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29  novembre  2004,
          n. 282,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27
          dicembre 2004, n. 307. 
              3-quinquies. Con decreto del Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, di concerto con  il  Ministro  dell'interno,
          sono   disciplinate   le   modalita'   di    certificazione
          dell'utilizzo dei contributi assegnati  in  attuazione  del
          comma 3-quater. Le certificazioni  relative  ai  contributi
          concessi in favore di enti pubblici e di  soggetti  privati
          sono trasmesse agli Uffici territoriali del Governo che  ne
          danno comunicazione alle  Sezioni  regionali  di  controllo
          della  Corte  dei  conti  competenti  per  territorio.   Le
          relazioni  conclusive  e  le  certificazioni  previste  dai
          decreti ministeriali emanati in attuazione  degli  atti  di
          indirizzo  delle  Commissioni  parlamentari  con   cui   si
          attribuiscono  i  contributi  di  cui  al  comma  3-quater,
          nonche' il rendiconto annuale previsto per gli enti  locali
          dall'articolo 158 del decreto legislativo 18  agosto  2000,
          n. 267, sono sostituiti dalle  certificazioni  disciplinate
          dal presente comma.". 
              Per il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28
          agosto 1997,  n.  281,  vedasi  nei  riferimenti  normativi
          all'articolo 4. 
              La legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge di stabilita' 2014), e' pubblicata nella  Gazz.  Uff.
          27 dicembre 2013, n. 302, S.O. 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  18  del
          decreto-legge 13  maggio  1991,  n.  152,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  12  luglio   1991,   n.   203
          (Provvedimenti urgenti in tema di lotta  alla  criminalita'
          organizzata   e   di   trasparenza   e    buon    andamento
          dell'attivita' amministrativa): 
              - Art. 18. 1. Per favorire la mobilita'  del  personale
          e'  avviato  un   programma   straordinario   di   edilizia
          residenziale da concedere in locazione o  in  godimento  ai
          dipendenti delle  amministrazioni  dello  Stato  quando  e'
          strettamente  necessario  alla  lotta   alla   criminalita'
          organizzata,  con  priorita'   per   coloro   che   vengano
          trasferiti per esigenze di servizio. Alla realizzazione  di
          tale programma si provvede: 
              a) per l'edilizia agevolata, con  limite  d'impegno  di
          lire 50 miliardi a valere sul limite d'impegno di lire  150
          miliardi relativo al 1990 previsto al comma 3 dell'articolo
          22, della legge 11 marzo 1988, n. 67; 
              b) per l'edilizia sovvenzionata, con  un  finanziamento
          di 900 miliardi alla cui copertura si provvede con prelievo
          di  300  miliardi  per  anno  dei  proventi   relativi   ai
          contributi  di  cui  al  primo  comma,  lettere  b)  e  c),
          dell'articolo 10 della  legge  14  febbraio  1963,  n.  60,
          relativi agli anni 1990, 1991, e 1992. La restante parte di
          tali proventi e' ripartita fra le regioni,  ferma  restando
          la riserva di cui all'articolo 2, primo comma, lettera  c),
          della legge 5 agosto 1978, n. 457. 
              2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati dai
          comuni, dagli  IACP,  da  imprese  di  costruzione  e  loro
          consorzi e da cooperative e loro consorzi. I contributi  di
          cui  al  comma  1,  lettera  a),   sono   concessi,   anche
          indipendentemente dalla concessione di  mutui  fondiari  ed
          edilizi, a parita' di valore attuale in un'unica  soluzione
          o in un massimo  di  diciotto  annualita'  costanti,  ferma
          restando  l'entita'  annuale  complessiva  del  limite   di
          impegno autorizzato  a  carico  dello  Stato.  Il  Comitato
          esecutivo del CER determina gli ulteriori  criteri  per  le
          erogazioni  dei  contributi  nonche'  il   loro   ammontare
          massimo. 
              In  caso  di  alienazione  degli  alloggi  di  edilizia
          agevolata   l'atto   di   trasferimento   deve    prevedere
          espressamente, a pena di nullita',  il  passaggio  in  capo
          all'acquirente degli obblighi di locazione nei tempi e  con
          le modalita' stabilite dal CIPE. 
              3. Il programma di cui al comma 1 e'  finalizzato  alla
          realizzazione di  interventi  di  recupero  del  patrimonio
          edilizio  anche  mediante  l'acquisizione  di  edifici   da
          recuperare, di interventi  di  nuova  costruzione,  nonche'
          alla    realizzazione    delle    necessarie    opere    di
          urbanizzazione. 
              Gli  interventi  possono   far   parte   di   programmi
          integrati, ai quali si applica il disposto del comma 5. 
              4. Alla realizzazione del  programma  straordinario  di
          cui  al  comma  1  si  applicano  le   procedure   previste
          dall'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 7  febbraio
          1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla  legge  5
          aprile 1985, n. 118. Entro sessanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto  il  comitato  esecutivo  del  CER  stabilisce   le
          modalita' per la presentazione delle domande. 
              5. Al fine di assicurare la disponibilita'  delle  aree
          necessarie alla realizzazione del  programma  straordinario
          di cui al comma 1, si applica l'articolo 8, nono comma, del
          decreto-legge 15 dicembre 1979,  n.  629,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 febbraio  1980,  n.  25.  Per
          l'acquisizione delle aree  e  per  la  realizzazione  delle
          opere di urbanizzazione, la Cassa depositi  e  prestiti  e'
          autorizzata  a  concedere  ai  comuni   interessati   mutui
          decennali senza interessi  secondo  le  modalita'  ed  alle
          condizioni da stabilire con apposito decreto  del  Ministro
          del  tesoro,  di  concerto  con  il  Ministro  dei   lavori
          pubblici, utilizzando le disponibilita' del fondo  speciale
          costituito presso la Cassa stessa, ai  sensi  dell'articolo
          45 della legge  22  ottobre  1971,  n.  865,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni. 
              5-bis.  Sono   consentiti   atti   di   cessione,   con
          destinazione vincolata alla realizzazione di  programmi  di
          edilizia residenziale pubblica  o  convenzionata,  di  beni
          immobili dello Stato  e  delle  Aziende  autonome  statali,
          anche se dotate di  personalita'  giuridica,  indicati  nel
          libro terzo, titolo I, capo  II,  del  codice  civile,  non
          indispensabili  ad  usi  governativi,  ai  comuni  che   ne
          facciano richiesta entro il 30 aprile di ogni  anno  e,  in
          sede di prima applicazione, entro trenta giorni dalla  data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto. 
              5-ter. I Ministri competenti, sentiti  l'intendenza  di
          finanza, gli uffici tecnici erariali  e  gli  altri  uffici
          centrali  e   periferici   competenti,   procedono,   entro
          centoventi giorni dal ricevimento della domanda di  cui  al
          comma 5-bis, all'individuazione delle aree disponibili  per
          le  cessioni,  alla  loro   valutazione   con   riferimento
          all'attuale  consistenza  e   destinazione   nonche'   alla
          cessione al comune richiedente. 
              5-quater.  Nella   regione   Trentino-Alto   Adige   il
          programma straordinario di cui al comma 1 e' limitato  agli
          interventi diretti ai dipendenti dello Stato ivi trasferiti
          per esigenze di servizio. 
              6.  Gli  enti   pubblici   comunque   denominati,   che
          gestiscono forme di previdenza e di assistenza, sono tenuti
          ad  utilizzare  per  il  periodo  1990-95  una  somma,  non
          superiore al 40%  dei  fondi  destinati  agli  investimenti
          immobiliari, per la costruzione e l'acquisto di immobili  a
          destinazione  residenziale,  da  destinare   a   dipendenti
          statali trasferiti per esigenze di servizio, tenendo  conto
          nella  costruzione  e  nell'acquisto  di   immobili   della
          intensita'  abitativa  e  della  consistenza  degli  uffici
          statali.  «L'acquisto  da  parte  degli  enti  pubblici   e
          previdenziali  non  puo'  essere  riferito  agli   immobili
          costruiti con i contributi dello Stato». 
              7. Entro sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  il
          Ministro del lavoro e della previdenza  sociale  determina,
          con proprio  decreto,  di  concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro,  l'ammontare  delle  risorse  da   destinare   agli
          interventi di cui al comma 6.".