Art. 4 
 
 
(( Programma ))  di  recupero  di  immobili  e  alloggi  di  edilizia
                        residenziale pubblica 
 
  1. Entro (( quattro mesi )) dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  ((  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze  e  il  Ministro
per  gli  affari  regionali  e  le  autonomie,  ))  d'intesa  con  la
Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281, approvano  con  decreto  ((  i  criteri  per  la
formulazione di un Programma )) di recupero e razionalizzazione degli
immobili e degli alloggi (( di edilizia residenziale pubblica  ))  di
proprieta' (( dei comuni )) e degli Istituti  autonomi  per  le  case
popolari,  comunque  denominati,  ((  costituiti   anche   in   forma
societaria, e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi  le
stesse finalita' degli  IACP  ))  sia  attraverso  il  ripristino  di
alloggi  di  risulta  sia   per   il   tramite   della   manutenzione
straordinaria  degli   alloggi   anche   ai   fini   dell'adeguamento
energetico, impiantistico statico e del miglioramento  sismico  degli
immobili. 
  (( 1-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, le regioni trasmettono  al
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti   gli   elenchi,
predisposti dai comuni  e  dagli  IACP,  comunque  denominati,  delle
unita'  immobiliari  che,   con   interventi   di   manutenzione   ed
efficientamento di non  rilevante  entita',  siano  resi  prontamente
disponibili per le assegnazioni. )) 
  2. Il (( Programma )) di cui al comma 1 nonche' gli  interventi  di
cui al successivo art. 10, comma 10, sono finanziati con  le  risorse
(( rivenienti dalle revoche di cui all'art. 32,  commi  2  e  3,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, ))
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive  modificazioni,  nel
limite massimo di 500 milioni di euro e con  le  risorse  di  cui  al
comma 5.  Con  decreti,  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono individuati  i  finanziamenti  revocati  ai  sensi  del  periodo
precedente.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti
comunica al CIPE i  finanziamenti  revocati.  Le  quote  annuali  dei
contributi revocati e iscritte in bilancio,  ivi  incluse  quelle  in
conto residui, affluiscono ad un Fondo appositamente istituito  nello
stato  di  previsione  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti. 
  3. Le somme relative ai finanziamenti revocati ai sensi del comma 2
iscritte in conto  residui,  ad  eccezione  di  quelle  eventualmente
conservate ai sensi dell'art. 30 della legge  31  dicembre  2009,  n.
196, dovranno essere mantenute  in  bilancio  e  versate  all'entrata
dello Stato, secondo la cadenza temporale individuata nei decreti  di
cui al comma 2, in modo da non comportare effetti negativi sui  saldi
di finanza pubblica, per essere riassegnate sul Fondo di cui al comma
2. 
  4. Nell'ambito (( del Programma )) di cui al comma 1,  gli  alloggi
oggetto di interventi di manutenzione e di recupero con le risorse di
cui al comma 5, sono assegnati (( con  priorita'  ))  alle  categorie
sociali individuate dall'art. 1, comma  1,  della  legge  8  febbraio
2007, n. 9, (( a  condizione  che  i  soggetti  appartenenti  a  tali
categorie siano collocati utilmente nelle  graduatorie  comunali  per
l'accesso ad alloggi di edilizia residenziale pubblica. )) 
  5. Per l'attuazione  degli  interventi  previsti  dal  comma  4,  a
decorrere dall'esercizio finanziario 2014 e fino al 31 dicembre 2017,
e'  istituito,  nello  stato  di  previsione  del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, un Fondo, denominato «Fondo  per  gli
interventi di manutenzione e di recupero di alloggi  abitativi  privi
di soggetti assegnatari», nel  quale  confluiscono  le  risorse,  non
utilizzate relative alla seguenti autorizzazioni: 
  a) dell'art. 36, della legge 5 agosto 1978, n.  457,  relativamente
all'art. 2, lettera f) e all'art. 3, lettera q) della medesima  legge
n. 457 del 1978; 
  b) dell'art. 3, comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985,  n.
12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118; 
  c) dell'art. 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67. 
  6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, nel  limite  di
euro 5 milioni per l'anno 2014, di euro 20 milioni per  l'anno  2015,
di euro 20 milioni per l'anno 2016 e di euro 22,9 milioni per  l'anno
2017 si  provvede  mediante  utilizzo  delle  risorse  previste  alle
lettere a), b)  e  c)  del  comma  5  che  sono  versate  annualmente
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul Fondo
di cui al medesimo comma 5. 
  7. Alla  compensazione  degli  effetti  finanziari  in  termini  di
fabbisogno e di indebitamento  netto  derivanti  dall'attuazione  del
comma 5, valutati complessivamente in 5 milioni di euro per il  2014,
20 milioni di euro per il 2015, 20 milioni di euro per il 2016 e 22,9
milioni di euro per  il  2017  si  provvede  mediante  corrispondente
utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge
7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. 
  8. Con il decreto interministeriale di cui al comma 1 sono definiti
i criteri di ripartizione delle risorse di cui  al  comma  5  tra  le
regioni e le Province Autonome di Trento  e  Bolzano  che  provvedono
entro (( due mesi )) all'assegnazione delle risorse ai Comuni e  agli
Istituti autonomi per  le  case  popolari,  comunque  denominati,  ((
nonche' agli enti di edilizia residenziale aventi le stesse finalita'
degli IACP. )) 
  9. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  ((  9-bis.  Il  Governo  riferisce  alle   competenti   Commissioni
parlamentari circa lo stato di attuazione del Programma  di  recupero
di cui al presente articolo  decorsi  sei  mesi  dall'emanazione  del
decreto di cui al comma 1 e successivamente ogni sei mesi, fino  alla
completa attuazione del Programma. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 8 del decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali): 
              "- Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali
          e Conferenza unificata. - 1. La Conferenza Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.". 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  32  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  15  luglio   2011,   n.   111
          (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria): 
              - Art. 32. (Disposizioni in materia di finanziamento  e
          potenziamento delle infrastrutture) -  1.  Nello  stato  di
          previsione  del  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti   e'   istituito   il    "Fondo    infrastrutture
          ferroviarie, stradali  e  relativo  a  opere  di  interesse
          strategico nonche' per gli interventi di cui all'articolo 6
          della legge 29 novembre 1984, n. 798" con una dotazione  di
          930 milioni per l'anno 2012 e 1.000  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni dal 2013 al 2016. Le risorse del  Fondo
          sono assegnate dal CIPE, su  proposta  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dell'economia   e   delle   finanze,   e   sono   destinate
          prioritariamente alle opere ferroviarie  da  realizzare  ai
          sensi dell'articolo 2, commi 232, 233 e 234, della legge 23
          dicembre 2009, n. 191, nonche' ai  contratti  di  programma
          con RFI SpA e ANAS SpA. 
              2. Sono revocati i  finanziamenti  assegnati  dal  CIPE
          entro il 31 dicembre 2010 per la realizzazione delle  opere
          ricomprese nel Programma delle  infrastrutture  strategiche
          di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, per  le  quali,
          alla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  non
          sia stato emanato  il  decreto  interministeriale  previsto
          dall'articolo 1, comma 512, della legge n. 296 del  2006  e
          non sia stato pubblicato il  relativo  bando  di  gara.  Il
          presente comma non si  applica  a  finanziamenti  approvati
          mediante decreto interministeriale ai  sensi  dell'articolo
          3, comma  2,  del  decreto-legge  22  marzo  2004,  n.  72,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio  2004,
          n. 128. 
              3. Sono altresi' revocati i finanziamenti assegnati dal
          CIPE  per  la  realizzazione  delle  opere  ricomprese  nel
          Programma delle infrastrutture  strategiche,  di  cui  alla
          legge 21 dicembre 2001, n. 443, i cui soggetti beneficiari,
          autorizzati alla data del 31 dicembre 2010 all'utilizzo dei
          limiti di impegno  e  dei  contributi  pluriennali  con  il
          decreto interministeriale previsto dall'articolo  1,  comma
          512, della legge n. 296 del 2006, alla data di  entrata  in
          vigore   del   presente   decreto   non   abbiano   assunto
          obbligazioni giuridicamente vincolanti, non abbiano bandito
          la gara per  l'aggiudicazione  del  relativo  contratto  di
          mutuo ovvero, in caso di loro utilizzo mediante  erogazione
          diretta, non abbiano chiesto il  pagamento  delle  relative
          quote annuali  al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti e non sia stato pubblicato il relativo  bando  di
          gara. 
              4. Sono  revocati  i  finanziamenti  assegnati  per  la
          progettazione delle opere ricomprese  nel  Programma  delle
          infrastrutture strategiche di cui alla  legge  21  dicembre
          2001, n. 443 per i quali, alla data di  entrata  in  vigore
          del presente  decreto  legge,  non  sia  stato  emanato  il
          decreto interministeriale previsto dall'articolo  1,  comma
          512, della legge n. 296 del 2006,  ovvero  i  cui  soggetti
          beneficiari, autorizzati alla data  del  31  dicembre  2008
          all'utilizzo  dei  limiti  di  impegno  e  dei   contributi
          pluriennali  con  il  decreto  interministeriale   previsto
          dall'articolo 1, comma 512, della legge n.  296  del  2006,
          alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  non
          abbiano assunto obbligazioni giuridicamente vincolanti, non
          abbiano bandito la gara per l'aggiudicazione  del  relativo
          contratto  di  mutuo  ovvero,  in  caso  di  loro  utilizzo
          mediante erogazione diretta, non hanno chiesto il pagamento
          delle   relative   quote   annuali   al   Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti. 
              5.  Con  decreti,  di  natura  non  regolamentare,  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
          individuati i finanziamenti revocati ai sensi dei commi  2,
          3 e 4. 
              6. Le  quote  annuali  dei  limiti  di  impegno  e  dei
          contributi revocati e iscritte in  bilancio  ai  sensi  dei
          commi  2,  3  e  4,  affluiscono  al  Fondo   appositamente
          istituito nello stato di  previsione  del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti. 
              6-bis. Le somme relative ai finanziamenti  revocati  ai
          sensi dei commi 2, 3 e 4 iscritte in conto residui dovranno
          essere versate all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per
          essere riassegnate, compatibilmente con  gli  equilibri  di
          finanza pubblica, sul Fondo di cui al comma 6. 
              7. Il Comitato interministeriale per la  programmazione
          economica, su proposta del Ministro delle infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle  finanze,   stabilisce,   fatta   eccezione   per   i
          finanziamenti  delle  opere  gia'  deliberati   dal   detto
          Comitato ove confermati dal Ministro delle infrastrutture e
          dei  trasporti,   la   destinazione   delle   risorse   che
          affluiscono al fondo di cui al comma 6 per la realizzazione
          del programma delle infrastrutture strategiche di cui  alla
          legge 21 dicembre 2001, n. 443. 
              8. Per il potenziamento e il funzionamento del  sistema
          informativo  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti, per l'anno 2011 e' autorizzata la spesa di  euro
          16.700.000,00. 
              9.  Per  la  prosecuzione  del   servizio   intermodale
          dell'autostrada ferroviaria alpina attraverso il valico del
          Frejus per l'anno 2011 e'  autorizzata  la  spesa  di  euro
          6.300.000,00. 
              10. Per le finalita' dei commi 8, e 9,  le  risorse  di
          cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 23  ottobre
          2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2008, n.  201,  iscritte,  in  conto  residui  sul
          capitolo 7192 dello stato di previsione del Ministero delle
          infrastrutture e  dei  trasporti,  resesi  disponibili  per
          pagamenti non  piu'  dovuti,  sono  mantenute  in  bilancio
          nell'esercizio 2011 nel limite di euro 23 milioni di  euro,
          per essere versate al bilancio dello Stato. 
              11. All'onere derivante dai commi 8, 9 e 10, in termini
          di indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente
          utilizzo, per euro 23.000.000 per l'anno 2011,  in  termini
          di sola cassa, del fondo di cui all'articolo  6,  comma  2,
          del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
              12. All'articolo 1, comma 10-ter del  decreto-legge  23
          ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 22 dicembre 2008, n. 201, e' aggiunto,  in  fine,  il
          seguente  periodo:  "La  condizione  prevista  dal  periodo
          precedente deve  intendersi  non  realizzata  nel  caso  di
          contribuzione obbligatoria  prevista  per  legge  a  carico
          degli iscritti delle associazioni o fondazioni.". 
              13.  Al  fine  di  monitorare  l'utilizzo   dei   fondi
          strutturali e del Fondo per lo sviluppo e la  coesione,  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
          svolge,  con  cadenza  almeno  semestrale,   una   apposita
          sessione  per   la   coesione   territoriale   alla   quale
          partecipano le parti sociali. 
              14. Per le finalita' di cui al comma  13,  la  sessione
          per la  coesione  territoriale  monitora  la  realizzazione
          degli  interventi  strategici  nonche'  propone   ulteriori
          procedure  e  modalita'  necessarie   per   assicurare   la
          qualita', la rapidita'  e  l'efficacia  della  spesa;  alla
          sessione per la coesione territoriale  i  presidenti  delle
          regioni del Sud  presentano  una  relazione  sui  risultati
          conseguiti con particolare riferimento  a  quanto  previsto
          dai contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo
          6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. 
              15. Lo svolgimento dei lavori  della  sessione  per  la
          coesione territoriale e' disciplinato  con  delibera  della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome, anche prevedendo compiti di
          supporto tecnico a cura del Dipartimento per lo sviluppo  e
          la coesione economica. 
              17. Con riferimento alle opere  di  preparazione  e  di
          realizzazione del Sito di cui all'allegato 1 al decreto del
          Presidente del Consiglio dei Ministri in  data  22  ottobre
          2008, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 277 del 2008, le distanze di cui  all'articolo
          41-septies  della  legge   17   agosto   1942,   n.   1150,
          all'articolo 4, D.M.  1°  aprile  1968,  n.  1404,  nonche'
          all'articolo 28  del  D.P.R.  16  dicembre  1992,  n.  495,
          possono  essere  ridotte   per   determinati   tratti   ove
          particolari circostanze lo richiedano, su  richiesta  degli
          interessati, e sentita la societa' ANAS  Spa,  con  decreto
          del Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  nel
          quale, in  esito  ad  apposita  valutazione  tecnica,  sono
          individuati specificamente i  tratti  stradali  oggetto  di
          deroga e, in relazione  ad  essi,  le  distanze  minime  da
          osservare. 
              18. Al fine di assicurare la  tempestiva  realizzazione
          dell'EXPO Milano 2015, nonche' di  garantire  l'adempimento
          delle obbligazioni internazionali assunte dal Governo della
          Repubblica italiana nei confronti del Bureau  International
          des Expositions, si  applicano  alle  opere  individuate  e
          definite essenziali in base al decreto del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  in  data  22  ottobre   2008,   e
          successive modificazioni, le  disposizioni  processuali  di
          cui all'articolo 125 del decreto legislativo 2 luglio 2010,
          n. 104.". 
              Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  30  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e
          finanza pubblica): 
              - Art. 30 (Leggi di spesa  pluriennale  e  a  carattere
          permanente) - 1. Le leggi pluriennali  di  spesa  in  conto
          capitale quantificano la  spesa  complessiva,  l'onere  per
          competenza relativo al primo anno di applicazione,  nonche'
          le quote di competenza attribuite  a  ciascuno  degli  anni
          considerati  nel  bilancio   pluriennale;   la   legge   di
          stabilita' puo' annualmente rimodulare  le  quote  previste
          per  ciascuno   degli   anni   considerati   nel   bilancio
          pluriennale, nei limiti dell'autorizzazione complessiva  ai
          sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e). 
              2.  Le  amministrazioni  pubbliche  possono   stipulare
          contratti  o   comunque   assumere   impegni   nei   limiti
          dell'intera somma indicata dalle leggi di cui  al  comma  1
          ovvero nei limiti indicati nella  legge  di  stabilita'.  I
          relativi pagamenti devono, comunque, essere  contenuti  nei
          limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio. 
              3. Le leggi di spesa che  autorizzano  l'iscrizione  in
          bilancio  di  contributi  pluriennali  stabiliscono  anche,
          qualora la natura degli interventi lo richieda, le relative
          modalita' di utilizzo, mediante: 
              a) autorizzazione concessa al  beneficiario,  a  valere
          sul contributo stesso, a stipulare operazioni di mutui  con
          istituti di credito il cui onere di ammortamento e' posto a
          carico dello Stato.  In  tal  caso  il  debito  si  intende
          assunto dallo  Stato  che  provvede,  attraverso  specifica
          delega del beneficiario medesimo, ad erogare il  contributo
          direttamente all'istituto di credito; 
              b) spesa ripartita da erogare al  beneficiario  secondo
          le cadenze temporali stabilite dalla legge. 
              4. Nel caso  si  proceda  all'utilizzo  dei  contributi
          pluriennali secondo le modalita' di cui al comma 3, lettera
          a),  al   momento   dell'attivazione   dell'operazione   le
          amministrazioni che erogano il  contributo  sono  tenute  a
          comunicare al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -
          Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il piano
          di ammortamento del mutuo con  distinta  indicazione  della
          quota capitale e della quota interessi. Sulla base di  tale
          comunicazione  il  Ministero   procede   a   iscrivere   il
          contributo tra le spese per interessi passivi e il rimborso
          di passivita' finanziarie. 
              5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche a
          tutti i contributi pluriennali iscritti in bilancio  per  i
          quali siano gia' state attivate alla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge in tutto o in parte le relative
          operazioni di mutuo. 
              6.  Le  leggi   di   spesa   a   carattere   permanente
          quantificano l'onere annuale previsto  per  ciascuno  degli
          esercizi compresi nel bilancio pluriennale.  Esse  indicano
          inoltre l'onere a regime ovvero, nel caso  in  cui  non  si
          tratti  di  spese   obbligatorie,   possono   rinviare   le
          quantificazioni dell'onere annuo alla legge di stabilita' a
          norma dell'articolo 11, comma 3, lettera d).  Nel  caso  in
          cui l'onere a regime e' superiore a quello indicato per  il
          terzo anno del triennio di riferimento, la copertura  segue
          il profilo temporale dell'onere. 
              7.  Il  disegno  di  legge  di  stabilita'  indica,  in
          apposito allegato, per ciascuna legge di spesa  pluriennale
          di cui all'articolo 11, comma 3, lettera e), i  residui  di
          stanziamento in essere al 30 giugno dell'anno in  corso  e,
          ove  siano  previsti  versamenti  in   conti   correnti   o
          contabilita' speciali di tesoreria, le giacenze  in  essere
          alla medesima data. 
              8.  Il  Governo  e'   delegato   ad   adottare,   entro
          ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, uno o piu' decreti legislativi al  fine  di
          garantire    la    razionalizzazione,    la    trasparenza,
          l'efficienza  e  l'efficacia  delle  procedure   di   spesa
          relative ai finanziamenti in conto capitale destinati  alla
          realizzazione di opere pubbliche. 
              9. I decreti legislativi di cui al comma 8 sono emanati
          nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
              a)  introduzione  della  valutazione  nella   fase   di
          pianificazione delle opere al fine di consentire  procedure
          di confronto e selezione dei progetti e  definizione  delle
          priorita',   in   coerenza,   per   quanto   riguarda    le
          infrastrutture strategiche, con i  criteri  adottati  nella
          definizione del programma di cui all'articolo 1,  comma  1,
          della  legge  21  dicembre  2001,  n.  443,  e   successive
          modificazioni; 
              b) predisposizione da parte del Ministero competente di
          linee  guida   obbligatorie   e   standardizzate   per   la
          valutazione degli investimenti; 
              c) garanzia  di  indipendenza  e  professionalita'  dei
          valutatori  anche  attraverso  l'utilizzo   di   competenze
          interne agli organismi di  valutazione  esistenti,  con  il
          ricorso a competenze esterne solo qualora manchino adeguate
          professionalita'   e   per   valutazioni    particolarmente
          complesse; 
              d) potenziamento e sistematicita' della valutazione  ex
          post  sull'efficacia  e  sull'utilita'   degli   interventi
          infrastrutturali,   rendendo   pubblici   gli   scostamenti
          rispetto alle valutazioni ex ante; 
              e) separazione del finanziamento dei progetti da quello
          delle opere attraverso  la  costituzione  di  due  appositi
          fondi. Al «fondo progetti» si accede a  seguito  dell'esito
          positivo della procedura di  valutazione  tecnico-economica
          degli studi di fattibilita'; al  «fondo  opere»  si  accede
          solo dopo il completamento della progettazione definitiva; 
              f) adozione di regole trasparenti per  le  informazioni
          relative  al  finanziamento  e  ai   costi   delle   opere;
          previsione  dell'invio  di  relazioni  annuali  in  formato
          telematico alle Camere e procedure  di  monitoraggio  sullo
          stato di attuazione delle opere e  dei  singoli  interventi
          con particolare riferimento ai costi complessivi  sostenuti
          e ai risultati ottenuti relativamente  all'effettivo  stato
          di realizzazione delle opere; 
              g) previsione di un sistema di verifica per  l'utilizzo
          dei  finanziamenti  nei  tempi  previsti   con   automatico
          definanziamento in caso di mancato avvio delle opere  entro
          i termini stabiliti. 
              10. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al  comma
          8 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della
          Repubblica affinche' su di  essi  sia  espresso  il  parere
          delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
          i  profili   finanziari   entro   sessanta   giorni   dalla
          trasmissione.  Decorso  tale  termine,  i  decreti  possono
          essere comunque adottati. 
              11. Per i tre esercizi finanziari successivi  a  quello
          in corso alla data di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, su  proposta  adeguatamente  motivata  dei  Ministri
          competenti,  che  illustri  lo  stato  di  attuazione   dei
          programmi di spesa e i relativi tempi di realizzazione,  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, previa  valutazione
          delle cause che ne determinano la necessita' e al  fine  di
          evitare   l'insorgenza   di   possibili   contenziosi   con
          conseguenti oneri, puo' prorogare di un  ulteriore  anno  i
          termini di conservazione dei  residui  passivi  relativi  a
          spese in conto capitale.". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 della legge
          8 febbraio 2007, n. 9  (Interventi  per  la  riduzione  del
          disagio abitativo per particolari categorie sociali): 
              - Art. 1. (Sospensione  delle  procedure  esecutive  di
          rilascio) - 1. Al fine di contenere il disagio abitativo  e
          di favorire il passaggio da casa  a  casa  per  particolari
          categorie  sociali,  soggette  a  procedure  esecutive   di
          rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso
          di  abitazioni  e  residenti  nei  comuni   capoluoghi   di
          provincia, nei comuni con essi confinanti  con  popolazione
          superiore a 10.000 abitanti e nei comuni ad  alta  tensione
          abitativa di  cui  alla  delibera  CIPE  n.  87103  del  13
          novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  40
          del 18 febbraio 2004, sono sospese, a decorrere dalla  data
          di entrata in vigore della presente legge per un periodo di
          otto mesi, le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio  per
          finita  locazione  degli  immobili  adibiti   ad   uso   di
          abitazioni, nei confronti di conduttori con  reddito  annuo
          lordo complessivo familiare inferiore a  27.000  euro,  che
          siano  o  abbiano  nel  proprio  nucleo  familiare  persone
          ultrasessantacinquenni, malati  terminali  o  portatori  di
          handicap con invalidita' superiore al 66 per cento, purche'
          non siano in  possesso  di  altra  abitazione  adeguata  al
          nucleo familiare nella regione di residenza. La sospensione
          si applica, alle stesse condizioni, anche ai conduttori che
          abbiano, nel proprio nucleo familiare, figli fiscalmente  a
          carico. 
              2. La sussistenza  dei  requisiti  per  la  sospensione
          della procedura esecutiva di rilascio di cui ai commi 1 e 3
          del  presente  articolo  e'  autocertificata  dai  soggetti
          interessati con  dichiarazione  resa  nelle  forme  di  cui
          all'articolo 21 del testo  unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  e
          comunicata al locatore ai sensi dell'articolo 4,  comma  5,
          del decreto-legge 27 maggio 2005, n.  86,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  26  luglio  2005,  n.  148.  La
          sussistenza di tali requisiti puo'  essere  contestata  dal
          locatore nelle forme di cui all'articolo 1,  comma  2,  del
          decreto-legge 20  giugno  2002,  n.  122,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 185. 
              3. Per  i  conduttori  di  immobili  ad  uso  abitativo
          concessi in locazione dai soggetti indicati all'articolo 1,
          comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n.  104,
          e all'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre  1996,
          n. 662, come da ultimo modificato dall'articolo  43,  comma
          18,  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  da  casse
          professionali   e   previdenziali,    da    compagnie    di
          assicurazione, da istituti bancari, da  societa'  possedute
          dai soggetti citati, ovvero che, per  conto  dei  medesimi,
          anche indirettamente, svolgono l'attivita' di gestione  dei
          relativi patrimoni immobiliari, il termine  di  sospensione
          di cui al comma 1  del  presente  articolo  e'  fissato  in
          diciotto mesi a decorrere dalla data di entrata  in  vigore
          della presente legge. 
              4. Per tutto il periodo di sospensione  dell'esecuzione
          ai  sensi  dei  commi  1  e  3  del  presente  articolo  il
          conduttore  corrisponde  al   locatore   la   maggiorazione
          prevista dall'articolo 6, comma 6, della legge  9  dicembre
          1998, n. 431. 
              5. Il conduttore decade dal beneficio della sospensione
          dell'esecuzione se non provvede al pagamento del canone nei
          limiti indicati dall'articolo 5 della legge 27 luglio 1978,
          n.  392,  salva  l'applicazione  dell'articolo   55   della
          medesima legge. 
              6. La sospensione non opera in danno del  locatore  che
          dimostri, nelle forme di cui al comma 2,  secondo  periodo,
          di trovarsi nelle stesse condizioni richieste per  ottenere
          la sospensione medesima o nelle  condizioni  di  necessita'
          sopraggiunta  dell'abitazione.   A   tutte   le   procedure
          esecutive per finita  locazione  attivate  in  relazione  a
          contratti stipulati ai sensi della legge 9  dicembre  1998,
          n. 431, e successive modificazioni, con i conduttori di cui
          ai commi 1 e 3 del  presente  articolo  si  applica  quanto
          previsto dall'articolo 6, comma 4, della medesima legge  n.
          431 del 1998.". 
              Si riportano i testi vigenti degli articoli 2, 3 e  36,
          della legge 5 agosto 1978, n.  457  (Norme  per  l'edilizia
          residenziale): 
              - Art. 2.  (Competenze  del  C.I.P.E)  -  Il  C.I.P.E.,
          previo parere della commissione  consultiva  interregionale
          per  la  programmazione  economica,  indica  gli  indirizzi
          programmatici per l'edilizia residenziale e in particolare: 
              a)  determina  le  linee   d'intervento   nel   settore
          dell'edilizia residenziale,  secondo  gli  obiettivi  della
          programmazione   economica   nazionale,   con   particolare
          riguardo  al  soddisfacimento  dei   fabbisogni   abitativi
          prioritari, alla riduzione dei costi di  costruzione  e  di
          gestione  e   all'esigenza   dell'industrializzazione   del
          settore; 
              b)  indica  e  quantifica  le  risorse  finanziarie  da
          destinare all'edilizia residenziale; 
              c) determina la quota  minima  degli  incrementi  delle
          riserve tecniche  degli  istituti  di  previdenza  e  delle
          imprese di  assicurazione  da  destinare  al  finanziamento
          dell'edilizia convenzionata ed agevolata, anche  attraverso
          la sottoscrizione di titoli emessi dalla Cassa  depositi  e
          prestiti  nonche'  da   altri   istituti   autorizzati   ad
          esercitare  il  credito  fondiario  sul  territorio   della
          Repubblica (5); 
              d) determina i criteri  generali  per  la  ripartizione
          delle risorse finanziarie tra i vari settori d'intervento; 
              e) indica i criteri per la ripartizione  delle  risorse
          finanziarie tra le regioni, ivi comprese  quelle  destinate
          all'edilizia rurale, e stabilisce  la  quota  minima  degli
          interventi che non puo', comunque, essere inferiore  al  40
          per cento del complesso di essi da destinare  ai  territori
          di cui all'articolo 1  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523 , che approva  il  testo
          unico  delle  norme  sugli  interventi   straordinari   nel
          Mezzogiorno; 
              f) determina le quote, per  un  importo  non  superiore
          all'1 per cento dei finanziamenti di edilizia sovvenzionata
          ed al tre per cento dei finanziamenti di edilizia agevolata
          da destinare all'anagrafe degli assegnatari  di  abitazioni
          di edilizia residenziale  comunque  fruenti  di  contributi
          dello  Stato  e  ad  iniziative   di   ricerca,   studi   e
          sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale. 
              Il C.I.P.E.  approva,  su  proposta  del  Comitato  per
          l'edilizia residenziale, il piano  decennale,  i  programmi
          quadriennali e le loro revisioni biennali. Inoltre,  previo
          parere della commissione consultiva interregionale  per  la
          programmazione economica: 
              1) delibera, su proposta del  Comitato  per  l'edilizia
          residenziale, la misura dei tassi e  gli  aggiornamenti  di
          cui alla lettera o) dell'articolo 3 della presente legge; 
              2) determina, su proposta del Comitato  per  l'edilizia
          residenziale i criteri generali per le assegnazioni  e  per
          la fissazione  dei  canoni  delle  abitazioni  di  edilizia
          residenziale pubblica. 
              Per il biennio 1978-79 si provvede alla formulazione ed
          attuazione  del  programma  secondo  quanto  previsto   dal
          successivo articolo 41." 
              - Art.  3.  (Competenze  del  Comitato  per  l'edilizia
          residenziale) - Il Comitato  per  l'edilizia  residenziale,
          sulla  base  degli  indirizzi  programmatici  indicati  dal
          C.I.P.E.: 
              a)  predispone  il   piano   decennale,   i   programmi
          quadriennali e le eventuali revisioni; 
              b) provvede alla ripartizione dei fondi tra le regioni; 
              c) indica  i  criteri  generali  per  la  scelta  delle
          categorie  degli  operatori,  in  modo  da  garantire   una
          equilibrata distribuzione dei  contributi  fra  le  diverse
          categorie interessate e programmi articolati  in  relazione
          alle varie forme di intervento; 
              d) adotta le opportune determinazioni  in  ordine  alle
          modalita' di erogazione dei flussi finanziari; 
              e) effettua periodiche verifiche sulla  attuazione  dei
          programmi, con particolare riguardo alla utilizzazione  dei
          finanziamenti  e  al  rispetto  dei  costi  di  costruzione
          consentiti; 
              f) effettua la raccolta  e  la  elaborazione  dei  dati
          relativi all'edilizia residenziale con particolare riguardo
          alle determinazioni del fabbisogno abitativo; 
              g) propone al C.I.P.E. i criteri per  l'assegnazione  e
          per la fissazione dei canoni delle abitazioni  di  edilizia
          residenziale pubblica; 
              h)  promuove  e  coordina,  a  livello  nazionale,   la
          formazione e la gestione dell'anagrafe degli assegnatari di
          abitazione di edilizia residenziale  comunque  fruenti  del
          contributo dello Stato; 
              i)  determina  le  linee  generali  per  gli  indirizzi
          tecnici; 
              l)  determina  le  modalita'  per   il   finanziamento,
          l'affidamento e  la  realizzazione,  da  effettuarsi  anche
          direttamente da parte delle regioni, dei programmi  di  cui
          al precedente articolo 2, lettera f); 
              m)  determina  le  modalita'  per   l'espletamento   di
          concorsi, da effettuarsi anche direttamente da parte  delle
          regioni, per  l'abilitazione  preventiva,  sulla  base  dei
          requisiti  di  qualita'  e  di  costo  predeterminati,   di
          prodotti e materiali da porre a disposizione  dei  soggetti
          che attuano i programmi; 
              n) stabilisce periodicamente i limiti massimi,  che  le
          regioni devono osservare  nella  determinazione  dei  costi
          ammissibili per gli interventi; 
              o) propone al  C.I.P.E.  la  revisione,  ai  sensi  del
          secondo  comma  dell'articolo  19  e  del   secondo   comma
          dell'articolo 20, della misura dei tassi e  dei  limiti  di
          reddito  per  gli  interventi  di   edilizia   residenziale
          assistita  dal   contributo   dello   Stato,   sulla   base
          dell'andamento dei prezzi al consumo  per  le  famiglie  di
          operai ed impiegati,  quale  risulta  dalle  determinazioni
          dell'I.S.T.A.T.,  nonche'  la   misura   dell'aggiornamento
          previsto dal secondo comma dell'articolo 16; 
              p) redige una relazione annuale, anche ai sensi  e  per
          gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 luglio 1977,  n.
          407, sullo stato di attuazione dei  programmi  di  edilizia
          residenziale e sulle previsioni di intervento; 
              q)  riserva  il  due  per   cento   dei   finanziamenti
          complessivi per sopperire con interventi  straordinari  nel
          settore  dell'edilizia  residenziale  alle  esigenze   piu'
          urgenti, anche in relazione a pubbliche calamita'; 
              r) propone al Comitato interministeriale per il credito
          e risparmio i criteri e le direttive cui  gli  istituti  di
          credito fondiario e la Cassa depositi e  prestiti  dovranno
          attenersi nella concessione dei finanziamenti da  destinare
          ai programmi di cui alla lettera c) dell'articolo 2; 
              r-bis) dispone una riserva di finanziamenti complessivi
          per la  concessione  di  contributi  in  conto  capitale  a
          comuni,   Istituti   autonomi   case   popolari,   comunque
          denominati  o  trasformati,  imprese,  cooperative  o  loro
          consorzi per la realizzazione con tipologia  idonea  o  per
          l'adattamento  di  alloggi  di  edilizia  sovvenzionata   e
          agevolata  alle  esigenze  di  assegnatari   o   acquirenti
          handicappati ovvero  ai  nuclei  familiari  assegnatari  di
          abitazioni assistiti  da  contributo  pubblico  tra  i  cui
          componenti figurano persone handicappate in  situazione  di
          gravita' o con ridotte o impedite capacita' motorie. 
              Il Comitato per  l'edilizia  residenziale  determina  i
          criteri e le modalita' di impiego,  anche  in  deroga  alle
          vigenti norme sulla contabilita'  generale  dello  Stato  e
          sulle  opere  di  conto  dello  Stato,  dei   finanziamenti
          previsti dalla lettera f) del precedente articolo  2  e  di
          quelli destinati ad interventi straordinari di cui al punto
          q) del presente articolo. 
              Le   deliberazioni   del   Comitato   per    l'edilizia
          residenziale, ad eccezione di quelle relative all'esercizio
          di   funzioni   consultive,   sono   rese   esecutive   con
          provvedimento del suo presidente." 
              -    Art.    36.    (Finanziamento    per    l'edilizia
          convenzionata-agevolata) - Per la concessione di contributi
          agli interventi di edilizia residenziale fruenti  di  mutuo
          agevolato  previsto   dal   precedente   articolo   16   e'
          autorizzato in ciascuno degli anni finanziari  1978,  1979,
          1980 e 1981, il limite di impegno di lire 70 miliardi. 
              I contributi di cui  al  primo  comma  sono  destinati,
          altresi'  alla  corresponsione  agli  istituti  di  credito
          mutuanti di contributi in misura tale che gli interessi  di
          preammortamento  sulle  erogazioni  effettuate   in   corso
          d'opera non gravino sul mutuatario in  misura  superiore  a
          quella dovuta ai sensi del precedente articolo 18. 
              I limiti di impegno autorizzati dal  presente  articolo
          sono  iscritti  nel  bilancio  del  Ministero  dei   lavori
          pubblici e corrisposti annualmente alla  Cassa  depositi  e
          prestiti ai sensi della lettera d) del precedente  articolo
          13. 
              All'onere    di    lire    70    miliardi     derivante
          dall'applicazione  del   presente   articolo   per   l'anno
          finanziario  1978  si  provvede   mediante   corrispondente
          riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della
          spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno. 
              Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.". 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  3   del
          decreto-legge 7  febbraio  1985,  n.  12,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985,  n.  118  (Misure
          finanziarie  in  favore  delle  aree   ad   alta   tensione
          abitativa): 
              - Art. 3. (Immediato avvio del  programma  di  edilizia
          residenziale pubblica 1986-87) - 1.  Per  far  fronte  alla
          situazione abitativa del Paese e per l'immediato avvio  del
          programma di edilizia  residenziale  pubblica  del  biennio
          1986-87, e' previsto un finanziamento di 5.350 miliardi  di
          lire, alla cui copertura si provvede mediante: 
              a) i proventi, i rientri e le  altre  entrate  previste
          dall'articolo 13, lettere b) e c),  della  legge  5  agosto
          1978, n. 457, relativi al biennio 1986-87; 
              b) l'apporto dello Stato di 1.750 miliardi di lire,  in
          ragione di 150 miliardi nel 1985, 750 miliardi nel  1986  e
          850 miliardi nel 1987. 
              2. Tale  finanziamento  e'  destinato  alla  attuazione
          degli interventi previsti dai successivi commi da 6 a 11  e
          dal comma 9 dell'articolo 4. 
              3. A norma dell'art.  35,  sesto  comma,  della  L.  27
          dicembre 1983, n. 730 , sono  immediatamente  utilizzabili,
          sino al limite di  cui  al  precedente  comma  1,  i  fondi
          giacenti sugli appositi conti correnti  presso  la  sezione
          autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa depositi e
          prestiti. 
              4. All'onere di cui al precedente comma 1, lettera  b),
          si  provvede  mediante   corrispondente   riduzione   dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          1985-87, al capitolo 9001 dello  stato  di  previsione  del
          Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985,  all'uopo
          utilizzando   l'accantonamento    «Edilizia    residenziale
          pubblica (rifinanziamento legge n. 94 del 1982)». 
              5. Sulla base degli indirizzi  formulati  dal  CER,  le
          regioni  localizzano  prioritariamente   i   programmi   di
          edilizia sovvenzionata ed  agevolata  di  cui  al  presente
          articolo nei comuni dove sussiste una particolare  tensione
          abitativa. Al fine di assicurare  la  disponibilita'  delle
          aree si applica l'articolo  8,  nono  comma,  del  D.L.  15
          dicembre 1979, n.  629  ,  convertito,  con  modificazioni,
          nella legge 15 febbraio 1980, n. 25. 
              6. Per gli interventi di edilizia sovvenzionata di  cui
          all'articolo 1, primo comma, lettere a) e c), della legge 5
          agosto 1978, n. 457 , e' autorizzata per il biennio 1986-87
          l'assegnazione  di  lire  3.340  miliardi   agli   Istituti
          autonomi per le case popolari e loro consorzi,  nonche'  ai
          comuni  per  gli  interventi  di  recupero  del  patrimonio
          edilizio esistente. 
              6-bis. Nei comuni con popolazione superiore  ai  50.000
          abitanti, si fa obbligo agli stessi comuni e agli  Istituti
          autonomi per le case popolari  di  destinare,  nel  biennio
          1986-87, una quota non  inferiore  al  2  per  cento  degli
          interventi  di  cui  al  comma   6   alla   costruzione   e
          ristrutturazione di abitazioni che consentano  l'accesso  e
          l'agibilita' interna ai cittadini motulesi  deambulanti  in
          carrozzina. 
              7. Per gli interventi  di  edilizia  agevolata  di  cui
          all'articolo 1, primo comma,  lettera  b),  della  legge  5
          agosto 1978, n. 457  ,  relativi  al  biennio  1986-87,  e'
          autorizzato il limite di impegno di lire 130  miliardi  per
          il 1986 e di lire 150 miliardi per  il  1987  da  iscrivere
          nello  stato  di  previsione  del  Ministero   dei   lavori
          pubblici, fermo restando che le quote di lire 130  miliardi
          e  di  lire  280  miliardi,  relative  rispettivamente   ai
          predetti anni 1986 e 1987, gravano  sullo  stanziamento  di
          cui al precedente comma 1, lettera b). 
              7-bis. Nell'ambito dei limiti  di  impegno  di  cui  al
          comma precedente il comitato esecutivo del CER  destina  un
          limite di impegno di 30 miliardi di lire per l'avvio di  un
          programma straordinario di edilizia  agevolata  di  cui  al
          primo comma, lettera b),  dell'articolo  1  della  legge  5
          agosto 1978, n. 457 , da realizzarsi  a  cura  di  imprese,
          cooperative e relativi  consorzi.  I  soggetti  interessati
          sono tenuti a presentare domanda al  CER  entro  30  giorni
          dall'entrata in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto. Il comitato esecutivo del CER individua i
          soggetti cui affidare la realizzazione del programma.  Tali
          soggetti, entro 60 giorni  dalla  promessa  di  contributo,
          sono tenuti a documentare la disponibilita' di aree  idonee
          immediatamente utilizzabili. 
              8. A valere sulle somme loro assegnate per  il  biennio
          1986-87, le regioni accantoneranno prioritariamente i fondi
          occorrenti a fronteggiare i fabbisogni finanziari  relativi
          alla realizzazione dei programmi  in  corso  diversi  dagli
          oneri  riconosciuti,   per   il   programma   1982-85,   in
          applicazione   dell'articolo   1,   ottavo    comma,    del
          decreto-legge 23 gennaio  1982,  n.  9  ,  convertito,  con
          modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94. 
              9. Per le  finalita'  di  cui  all'articolo  2,  decimo
          comma,  del  decreto-legge  23  gennaio  1982,   n.   9   ,
          convertito, con modificazioni, nella L. 25 marzo  1982,  n.
          94, il CER ripartisce per il biennio 1986-87  la  somma  di
          lire 400 miliardi. 
              10. Per le finalita' di cui all'art.  3,  primo  comma,
          del D.L. 23  gennaio  1982,  numero  9  ,  convertito,  con
          modificazioni,  nella  L.  25  marzo  1982,   n.   94,   e'
          autorizzato l'apporto in  favore  della  Cassa  depositi  e
          prestiti di  lire  400  miliardi  nel  biennio  1985-86  in
          ragione di lire 150 miliardi nell'anno 1985 e di  lire  250
          miliardi nell'anno 1986. 
              11. Relativamente  al  programma  del  biennio  1986-87
          l'aliquota  di  cui  all'articolo  7,  secondo  comma,  del
          decreto-legge 15 dicembre 1979, numero  629  ,  convertito,
          con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980 n. 25, puo'
          essere elevata fino al 20 per cento dal  CER  su  richiesta
          delle regioni,  motivata  con  l'esistenza  di  particolare
          tensione abitativa. 
              12. Il  comitato  esecutivo  del  CER,  entro  sessanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, su istanza motivata  puo'
          assegnare  ai  comuni,  a  carico  dei  fondi  di  cui   al
          precedente comma 10  e  fino  a  concorrenza  di  lire  150
          miliardi, finanziamenti per la realizzazione delle opere di
          urbanizzazione a servizio dei piani di zona necessarie  per
          rendere immediatamente utilizzabili interventi di  edilizia
          residenziale pubblica gia'  realizzati,  a  condizione  che
          siano  interamente  impegnati  i  fondi  a  tal  fine  gia'
          assegnati al comune stesso. I predetti  finanziamenti  sono
          rimborsati dai comuni in dieci anni senza interessi a  rate
          costanti.". 
              Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  22  della
          legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la  formazione
          del bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  -  legge
          finanziaria 1988): 
              - Art. 22. - 1. I contributi di  cui  al  primo  comma,
          lettere b) e c), dell'articolo 10 della legge  14  febbraio
          1963, n. 60, sono dovuti fino al periodo di paga  in  corso
          al 31 dicembre 1992. 
              2. Per l'anno 1988, i contributi dovuti con riferimento
          ai periodi di paga decorrenti  dal  1°  gennaio  1988  sono
          riservati dalla Cassa depositi e prestiti  all'entrata  del
          bilancio dello Stato nella misura di lire  1.250  miliardi.
          Per l'anno 1989,  e  sino  al  1992,  essi  sono  riservati
          all'entrata del bilancio dello Stato nella misura  di  lire
          1.000 miliardi annui. Le quote  residue  restano  assegnate
          all'edilizia residenziale pubblica per  la  costruzione  di
          abitazioni per i lavoratori dipendenti, con una riserva del
          70 per cento per i territori del Mezzogiorno. 
              3.  Per  la  concessione,  in  favore   delle   imprese
          edilizie, cooperative e relativi consorzi,  dei  contributi
          di  cui  all'art.  16,  L.  5  agosto  1978,  n.  457,  per
          interventi di edilizia agevolata, ivi compresi i  programmi
          di recupero di cui all'articolo 1, primo comma, lettera b),
          della medesima legge n. 457 del  1978,  e'  autorizzato  il
          limite di impegno di lire 150 miliardi per  ciascuno  degli
          anni dal 1988 al 1990. Nell'ambito del limite di impegno di
          cui al presente comma relativo al  1989  una  quota  di  50
          miliardi e' destinata alle finalita' e con le modalita'  di
          cui al comma 7-bis dell'articolo  3  del  D.L.  7  febbraio
          1985, n. 12, convertito,  con  modificazioni,  dalla  L.  5
          aprile 1985, n. 118.". 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  6   del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4  dicembre  2008,  n.   189,
          (Disposizioni  urgenti  per  il  contenimento  della  spesa
          sanitaria e in materia  di  regolazioni  contabili  con  le
          autonomie locali): 
              - Art. 6. (Disposizioni  finanziarie  e  finali)  -  1.
          L'autorizzazione di spesa  di  cui  all'articolo  61  della
          legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al  Fondo  per  le
          aree sottoutilizzate, e' ridotta di 781,779 milioni di euro
          per l'anno 2008 e di 528 milioni di euro per l'anno 2009. 
              1-bis. Le  risorse  rivenienti  dalla  riduzione  delle
          dotazioni di spesa previste dal comma 1 sono  iscritte  nel
          Fondo per interventi strutturali di politica economica,  di
          cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004, n. 307. 
              1-ter.    Alla    copertura    dell'onere     derivante
          dall'attuazione degli articoli 1, comma 5, 2,  comma  8,  e
          5-bis, pari, rispettivamente, a 260,593 milioni di euro per
          l'anno 2008 e 436,593 milioni di euro per l'anno  2009,  si
          provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di
          cui al comma 1-bis per gli importi, al fine  di  compensare
          gli effetti in termini di indebitamento netto,  di  cui  al
          comma 1. 
              1-quater. Una quota delle risorse  iscritte  nel  Fondo
          per interventi strutturali di politica economica  ai  sensi
          del comma 1-bis, pari rispettivamente a 521,186 milioni  di
          euro per l'anno 2008 e 91,407 milioni di  euro  per  l'anno
          2009, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per i
          medesimi anni. 
              2.   Nello   stato   di   previsione   del    Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito,  con   una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
          per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per  l'anno  2011,
          un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
          comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
          n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012,  per
          le finalita' previste dall'articolo  5-bis,  comma  1,  del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,
          limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo  31
          maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
          di cui  al  primo  periodo  si  provvede  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  trasmettere  al
          Parlamento, per il parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  nonche'
          alla Corte dei conti.".