Art. 8 Riscatto a termine dell'alloggio sociale (( 1. Le convenzioni che disciplinano le modalita' di locazione degli alloggi sociali, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, adottato in attuazione dell'art. 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, possono contenere la clausola di riscatto dell'unita' immobiliare e le relative condizioni economiche. La clausola comunque non puo' consentire il riscatto prima di sette anni dall'inizio della locazione. Il diritto al riscatto puo' essere esercitato solo dai conduttori privi di altra abitazione di proprieta' adeguata alle esigenze del nucleo familiare. Chi esercita il riscatto non puo' rivendere l'immobile prima dello scadere dei cinque anni. )) 2. Fino alla data del riscatto, il conduttore puo' imputare parte dei corrispettivi pagati al locatore in conto del prezzo di acquisto futuro dell'alloggio e per altra parte in conto affitto; ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, i corrispettivi si considerano canoni di locazione, anche se imputati in conto del prezzo di acquisto futuro dell'alloggio e ad essi si applicano le disposizioni dell'art. 6 ove ne ricorrano le condizioni. 3. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, i corrispettivi delle cessioni degli alloggi di edilizia sociale si considerano conseguiti alla data dell'eventuale esercizio del diritto di riscatto dell'unita' immobiliare da parte del conduttore e le imposte correlate alle somme percepite in conto del prezzo di acquisto futuro dell'alloggio nel periodo di durata del contratto di locazione costituiscono un credito d'imposta. 4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le clausole standard dei contratti locativi e di futuro riscatto, le tempistiche e gli altri aspetti ritenuti rilevanti nel rapporto, nonche' le modalita' di determinazione e di fruizione del credito d'imposta. 5. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano ai contratti di locazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Riferimenti normativi Per il testo vigente dell'articolo 5 della citata legge 8 febbraio 2007, n. 9, vedasi nei riferimenti normativi all'articolo 6. Per il testo vigente dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vedasi nei riferimenti normativi all'articolo 4.