Art. 8 
 
 
              Riscatto a termine dell'alloggio sociale 
 
  (( 1. Le convenzioni che disciplinano  le  modalita'  di  locazione
degli  alloggi  sociali,  di  cui  al  decreto  del  Ministro   delle
infrastrutture 22 aprile 2008, adottato  in  attuazione  dell'art.  5
della legge 8 febbraio 2007, n. 9, possono contenere la  clausola  di
riscatto dell'unita' immobiliare e le relative condizioni economiche.
La clausola comunque non puo' consentire il riscatto prima  di  sette
anni dall'inizio della locazione. Il diritto al riscatto puo'  essere
esercitato  solo  dai  conduttori  privi  di  altra   abitazione   di
proprieta' adeguata alle esigenze del nucleo familiare. Chi  esercita
il riscatto non puo' rivendere l'immobile  prima  dello  scadere  dei
cinque anni. )) 
  2. Fino alla data del riscatto, il conduttore puo'  imputare  parte
dei corrispettivi pagati al locatore in conto del prezzo di  acquisto
futuro dell'alloggio e per altra parte  in  conto  affitto;  ai  fini
delle imposte sui redditi e dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive, i corrispettivi si considerano canoni di locazione, anche
se imputati in conto del prezzo di acquisto futuro dell'alloggio e ad
essi si applicano le disposizioni dell'art. 6  ove  ne  ricorrano  le
condizioni. 
  3. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, i corrispettivi delle cessioni degli alloggi di
edilizia sociale si considerano conseguiti alla  data  dell'eventuale
esercizio del diritto di riscatto dell'unita'  immobiliare  da  parte
del conduttore e le imposte correlate alle somme percepite  in  conto
del prezzo di acquisto futuro dell'alloggio nel periodo di durata del
contratto di locazione costituiscono un credito d'imposta. 
  4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  previa
intesa con la Conferenza unificata di  cui  all'art.  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  sono  disciplinate  le  clausole
standard dei contratti locativi e di futuro riscatto, le  tempistiche
e gli altri aspetti  ritenuti  rilevanti  nel  rapporto,  nonche'  le
modalita' di determinazione e di fruizione del credito d'imposta. 
  5. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano  ai
contratti di locazione stipulati successivamente alla data di entrata
in vigore del presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Per il testo vigente dell'articolo 5 della citata legge
          8 febbraio 2007, n. 9,  vedasi  nei  riferimenti  normativi
          all'articolo 6. 
              Per  il  testo  vigente  dell'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vedasi nei  riferimenti
          normativi all'articolo 4.