Art. 9 
 
 
Riduzione dell'aliquota della cedolare secca per contratti  a  canone
                             concordato 
 
  1. Per il quadriennio 2014-2017, l'aliquota  prevista  all'art.  3,
comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14  marzo  2011,  n.
23, come modificato dall'art. 4 del decreto-legge 31 agosto 2013,  n.
102 convertito, con modificazioni, dalla legge 28  ottobre  2013,  n.
124, e' ridotta al 10 per cento. 
  2. All'art. 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.  23,  dopo
il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. L'opzione di cui al comma
1 puo' essere esercitata anche per le  unita'  immobiliari  abitative
locate nei confronti di (( cooperative edilizie per la locazione )) o
enti senza scopo di lucro di cui al libro I,  titolo  II  del  codice
civile, purche'  sublocate  a  studenti  universitari  ((  e  date  a
disposizione dei comuni )) con rinuncia all'aggiornamento del  canone
di locazione o assegnazione.». 
  (( 2-bis. La disposizione di cui al comma 1  si  applica  anche  ai
contratti di locazione stipulati nei comuni per  i  quali  sia  stato
deliberato, negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, lo  stato  di
emergenza a seguito del verificarsi degli eventi  calamitosi  di  cui
all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge  24  febbraio  1992,  n.
225. 
  2-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto il CIPE  aggiorna  l'elenco
dei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla  delibera  CIPE  13
novembre 2003. 
  2-quater. Agli oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter, valutati in
1,53 milioni di euro per l'anno 2014 e in  1,69  milioni  di  euro  a
decorrere  dall'anno  2015,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione, per 1,53 milioni di euro per l'anno 2014 e 1,69 milioni di
euro  a  decorrere  dall'anno  2015,  dello  stanziamento  del  Fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2014-2016, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali  »
della missione « Fondi da ripartire » dello stato di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'economia e delle finanze. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Per  il  testo  vigente  dell'articolo  3  del  decreto
          legislativo 14 marzo 2011, n. 23,  vedasi  nei  riferimenti
          normativi all'articolo 5. 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 2 della legge
          24  febbraio  1992,  n.  225  (Istituzione   del   Servizio
          nazionale della protezione civile): 
              "Art.  2.  (Tipologia  degli  eventi   ed   ambiti   di
          competenze) -  1.  Ai  fini  dell'attivita'  di  protezione
          civile gli eventi si distinguono in: 
              a) eventi naturali o connessi con l'attivita' dell'uomo
          che  possono  essere   fronteggiati   mediante   interventi
          attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti  in
          via ordinaria; 
              b) eventi naturali o connessi con l'attivita' dell'uomo
          che per loro natura ed estensione  comportano  l'intervento
          coordinato di piu' enti o amministrazioni competenti in via
          ordinaria; 
              c)  calamita'  naturali  o  connesse  con   l'attivita'
          dell'uomo  che  in  ragione  della   loro   intensita'   ed
          estensione debbono, con immediatezza  d'intervento,  essere
          fronteggiate con mezzi e poteri straordinari  da  impiegare
          durante limitati e predefiniti periodi di tempo.". 
              La delibera CIPE 13 novembre 2003 e'  pubblicata  nella
          Gazz. Uff. 18 febbraio 2004, n. 40