Art. 9 Riduzione dell'aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato 1. Per il quadriennio 2014-2017, l'aliquota prevista all'art. 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall'art. 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e' ridotta al 10 per cento. 2. All'art. 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. L'opzione di cui al comma 1 puo' essere esercitata anche per le unita' immobiliari abitative locate nei confronti di (( cooperative edilizie per la locazione )) o enti senza scopo di lucro di cui al libro I, titolo II del codice civile, purche' sublocate a studenti universitari (( e date a disposizione dei comuni )) con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione.». (( 2-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225. 2-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il CIPE aggiorna l'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003. 2-quater. Agli oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter, valutati in 1,53 milioni di euro per l'anno 2014 e in 1,69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione, per 1,53 milioni di euro per l'anno 2014 e 1,69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. ))
Riferimenti normativi Per il testo vigente dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, vedasi nei riferimenti normativi all'articolo 5. Si riporta il testo vigente dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile): "Art. 2. (Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze) - 1. Ai fini dell'attivita' di protezione civile gli eventi si distinguono in: a) eventi naturali o connessi con l'attivita' dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria; b) eventi naturali o connessi con l'attivita' dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di piu' enti o amministrazioni competenti in via ordinaria; c) calamita' naturali o connesse con l'attivita' dell'uomo che in ragione della loro intensita' ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.". La delibera CIPE 13 novembre 2003 e' pubblicata nella Gazz. Uff. 18 febbraio 2004, n. 40