Art. 3 Riversamento delle somme riscosse e trasmissione dei dati di versamento 1. La societa' Poste Italiane S.p.A. riversa sulla contabilita' speciale n. 1777 «Agenzia delle Entrate - Fondi della riscossione», aperta presso la Banca d'Italia, le somme incassate tramite i bollettini di cui al presente decreto e trasmette alla Struttura di Gestione, di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i corrispondenti dati analitici indicati nei bollettini medesimi, con la tempistica e le modalita' tecniche previste, per i versamenti unitari, dal citato decreto legislativo n. 241 del 1997 e dai relativi provvedimenti attuativi. 2. I dati trasmessi, secondo quanto previsto dal comma 1, devono comprendere il codice fiscale del soggetto che ha eseguito il versamento, il codice catastale del comune ove sono situati gli immobili, nonche' le informazioni e gli importi indicati in relazione alle varie tipologie di immobili. 3. La Struttura di Gestione di cui al comma 1, sulla base dei dati rendicontati da Poste Italiane S.p.A., accredita ai comuni le somme a essi spettanti e trasmette agli stessi, con cadenza settimanale e modalita' esclusivamente telematiche, appositi flussi informativi contenenti i dati analitici dei versamenti eseguiti dai contribuenti e gli estremi delle operazioni di accreditamento delle quote di gettito spettanti ai comuni medesimi. 4. In ogni caso, la societa' Poste Italiane S.p.A. conserva le immagini dei bollettini di versamento su appositi strumenti di archiviazione.