Art. 3 
 
Riversamento  delle  somme  riscosse  e  trasmissione  dei  dati   di
                             versamento 
 
  1. La societa' Poste Italiane  S.p.A.  riversa  sulla  contabilita'
speciale n. 1777 «Agenzia delle Entrate - Fondi  della  riscossione»,
aperta presso  la  Banca  d'Italia,  le  somme  incassate  tramite  i
bollettini di cui al presente decreto e trasmette alla  Struttura  di
Gestione, di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo  9
luglio 1997, n. 241, i corrispondenti  dati  analitici  indicati  nei
bollettini medesimi,  con  la  tempistica  e  le  modalita'  tecniche
previste, per i versamenti unitari, dal citato decreto legislativo n.
241 del 1997 e dai relativi provvedimenti attuativi. 
  2. I dati trasmessi, secondo quanto previsto dal  comma  1,  devono
comprendere il  codice  fiscale  del  soggetto  che  ha  eseguito  il
versamento, il codice catastale  del  comune  ove  sono  situati  gli
immobili, nonche' le informazioni e gli importi indicati in relazione
alle varie tipologie di immobili. 
  3. La Struttura di Gestione di cui al comma 1, sulla base dei  dati
rendicontati da Poste Italiane S.p.A., accredita ai comuni le somme a
essi spettanti e trasmette agli stessi,  con  cadenza  settimanale  e
modalita' esclusivamente  telematiche,  appositi  flussi  informativi
contenenti i dati analitici dei versamenti eseguiti dai  contribuenti
e gli estremi delle  operazioni  di  accreditamento  delle  quote  di
gettito spettanti ai comuni medesimi. 
  4. In ogni caso, la societa'  Poste  Italiane  S.p.A.  conserva  le
immagini dei  bollettini  di  versamento  su  appositi  strumenti  di
archiviazione.