Art. 10 
 
  1. La selezione degli interventi e' affidata alle Regioni,  secondo
i programmi di cui  all'articolo  3,  comma  3,  tenuto  conto  delle
verifiche tecniche eseguite ai sensi  dell'ordinanza  del  Presidente
del Consiglio dei  Ministri  20  marzo  2003,  n.  3274.  Le  Regioni
assicurano l'omogeneita' dei criteri e delle verifiche eseguite. 
  2. Il contributo concesso a carico del fondo di cui all'articolo 11
del  decreto-legge  28  aprile   2009,   n.   39,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.  77,  e'  pari  ad  una
quota del costo convenzionale  di  intervento  dipendente  dall'esito
della verifica tecnica, espresso in termini di rapporto fra capacita'
e  domanda,  secondo  il  criterio  di  seguito  riportato.  Piu'  in
particolare, definito con  αSLV  il  rapporto  capacita'/domanda  che
esprime  il  livello  di  adeguatezza  rispetto  allo  stato   limite
salvaguardia della vita, con αSLD il rapporto  capacita'/domanda  che
esprime il livello di  adeguatezza  rispetto  allo  stato  limite  di
danno, riscontrati a seguito della verifica sismica svolta in accordo
con la vigente normativa, sara' riconosciuto un contributo pari a: 
  - 100% del costo convenzionale se α ≤ 0,2; 
  - 0% del costo convenzionale se α > 0,8 ; 
  - [(380 - 400 α)/3] % del costo convenzionale se 0,2 < α ≤0,8 
  Dove per α si intende αSLV, nel caso di opere rilevanti in caso  di
collasso e il minore tra αSLD ed αSLV nel caso di opere strategiche. 
  3. I valori di  α  devono  essere  coerenti  con  la  pericolosita'
attuale, cosi' come definita dal DM 14.01.2008 ovvero  dall'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2006, n. 3519,  e
pertanto  i  risultati  delle  verifiche  sismiche   effettuati   con
riferimento alla pericolosita' sismica  recata  dalla  ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n.  3274  devono
essere rivalutati in termini di domanda, anche  attraverso  procedure
semplificate, che tengano conto del  valore  dell'ordinata  spettrale
riferita al periodo proprio al quale e' associata  la  massima  massa
partecipante della costruzione.