Art. 11 
 
  1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dagli  articoli  1  e  2,  i
contributi di cui all'articolo 2, comma 1,  lettera  b)  non  possono
essere concessi per interventi su edifici ricadenti in aree a rischio
idrogeologico in zona R4, su edifici ridotti allo stato di  rudere  o
abbandonati, su edifici realizzati o adeguati dopo il  1984,  a  meno
che la classificazione simica non sia stata  successivamente  variata
in senso sfavorevole. 
  2. Per gli  interventi  di  rafforzamento  locale  su  edifici,  la
verifica  di  assenza  di  carenze  gravi  richiamate  al  comma   3,
dell'articolo 9 puo' essere  considerata  soddisfatta  se  l'edificio
rispetta   contemporaneamente   tutte   le    condizioni    contenute
nell'allegato 5 alla presente ordinanza.