Art. 12 
 
  1. Per gli interventi di rafforzamento locale  o  di  miglioramento
sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, destinatari
dei contributi di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  lettera  c),  il
contributo per il singolo edificio e' stabilito nella seguente misura
massima e per gli interventi di cui alle successive lettere a)  e  b)
deve  essere  destinato  unicamente  agli  interventi   sulle   parti
strutturali: 
  a. rafforzamento locale:  100  euro  per  ogni  metro  quadrato  di
superficie  lorda  coperta  complessiva  di  edificio   soggetta   ad
interventi, con il limite di 20.000 euro moltiplicato per  il  numero
delle unita' abitative e 10.000 euro moltiplicato per  il  numero  di
altre unita' immobiliari; 
  b. miglioramento sismico: 150  euro  per  ogni  metro  quadrato  di
superficie  lorda  coperta  complessiva  di  edificio   soggetta   ad
interventi, con il limite di 30.000 euro moltiplicato per  il  numero
delle unita' abitative e 15.000 euro moltiplicato per  il  numero  di
altre unita' immobiliari; 
  c. demolizione e ricostruzione: 200 euro per ogni metro quadrato di
superficie  lorda  coperta  complessiva  di  edificio   soggetta   ad
interventi, con il limite di 40.000 euro moltiplicato per  il  numero
delle unita' abitative e 20.000 euro moltiplicato per  il  numero  di
altre unita' immobiliari.