Art. 15 
 
  1. I contributi concessi per la realizzazione degli  interventi  di
cui all'articolo 2, comma 2, lettere  a),  b)  e  c)  possono  essere
revocati dal Dipartimento  della  protezione  civile,  ove  le  somme
attribuite ai sensi della presente ordinanza  non  vengano  impegnate
e/o assegnate entro ventiquattro mesi dalla relativa attribuzione.  A
tal fine le Regioni  comunicano  annualmente  al  Dipartimento  della
protezione civile l'avvenuto impegno o l'utilizzazione delle  risorse
stanziate  per  ciascuna  annualita'  con   i   relativi   interventi
effettuati. Le somme revocate possono  essere  utilizzate,  solo  per
l'annualita' seguente, per ulteriori interventi di cui alle  medesime
lettere a), b) e c), comma 1, dell'articolo 2. Le eventuali  economie
che si rendessero disponibili a conclusione delle opere previste  nel
piano degli interventi  approvato,  rimangono  a  disposizione  della
regione per l'annualita' successiva.