Art. 16 1. Per l'annualita' 2013 si provvede utilizzando le risorse - pari a 195.600 milioni di euro, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con la seguente ripartizione: a) articolo 2, comma 1, lettera a): 16 milioni di euro; b) articolo 2, comma 1, lettere b) e c): 170 milioni di euro; c) articolo 2, comma 1, lettera d): 8,3 milioni di euro; d) per gli oneri sostenuti da parte del Dipartimento della protezione civile per l'esecuzione delle attivita' di cui alla presente ordinanza: 1.300.000 euro, anche attraverso specifici accordi con uno o piu' centri di competenza del Dipartimento di protezione civile. 2. Il Dipartimento della protezione civile, l'ANCI e le Regioni definiscono entro sessanta giorni dall'emanazione della presente ordinanza gli strumenti informatici di gestione della stessa.