Art. 18 
 
  1. Al fine di realizzare una  maggiore  integrazione  delle  azioni
finalizzate alla mitigazione del rischio sismico, sono incentivate le
iniziative volte al miglioramento della gestione delle  attivita'  di
emergenza nella fase immediatamente successiva al terremoto.  A  tale
scopo, gli studi di cui al  comma  1,  dell'articolo  5  sono  sempre
accompagnati dall'analisi della  Condizione  Limite  per  l'Emergenza
(CLE) dell'insediamento  urbano,  di  cui  ai  successivi  commi  del
presente articolo. 
  2. Si  definisce  come  Condizione  Limite  per  l'Emergenza  (CLE)
dell'insediamento urbano quella  condizione  al  cui  superamento,  a
seguito del manifestarsi dell'evento sismico, pur in concomitanza con
il  verificarsi  di  danni  fisici  e  funzionali  tali  da  condurre
all'interruzione  delle  quasi  totalita'   delle   funzioni   urbane
presenti,  compresa  la  residenza,  l'insediamento  urbano  conserva
comunque, nel suo complesso, l'operativita' della maggior parte delle
funzioni  strategiche  per  l'emergenza,  la  loro  accessibilita'  e
connessione con il contesto territoriale. 
  3. Le Regioni, nel provvedimento di cui al comma 3, dell'articolo 5
determinano  le  modalita'  di  recepimento  di  tali  analisi  negli
strumenti urbanistici e di pianificazione dell'emergenza vigenti. 
  4 Al fine di conseguire risultati omogenei, la Commissione Tecnica,
di cui  all'articolo  5,  commi  7  e  8  dell'O.P.C.M.  3907/2010  e
costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  21
aprile  2011,   integra   gli   standard   di   rappresentazione   ed
archiviazione informatica degli studi di microzonazione  sismica  con
gli standard per l'analisi della Condizione  Limite  per  l'Emergenza
(CLE) dell'insediamento urbano di cui al precedente comma 2. 
  5.  L'analisi  della  Condizione  Limite  per   l'Emergenza   (CLE)
dell'insediamento urbano viene effettuata utilizzando la  modulistica
predisposta dalla Commissione Tecnica, di cui all'articolo 5, commi 7
e 8 dell'O.P.C.M. 3907/2010, ed emanata con apposito decreto del Capo
del Dipartimento della protezione civile. Tale analisi comporta: 
  a) l'individuazione degli edifici e delle aree che garantiscono  le
funzioni strategiche per l'emergenza; 
  b) l'individuazione delle infrastrutture  di  accessibilita'  e  di
connessione con il contesto territoriale, degli  oggetti  di  cui  al
punto a) e gli eventuali elementi critici; 
  c) l'individuazione degli aggregati  strutturali  e  delle  singole
unita' strutturali che possono interferire con le  infrastrutture  di
accessibilita' e di connessione con il contesto territoriale. 
  6. Le attivita' derivanti  dall'attuazione  del  presente  articolo
sono svolte nell'ambito  delle  risorse  disponibili  a  legislazione
vigente.