Art. 19 
 
  1. Al fine di avviare l'attivita' per rendere omogenei  e  coerenti
gli studi di microzonazione sismica preesistenti, con gli  "Indirizzi
e criteri  per  la  microzonazione  sismica",  con  gli  standard  di
rappresentazione e archiviazione informatica e al fine di  realizzare
l'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza di cui all'articolo
18, le risorse stanziate per le  finalita'  di  cui  all'articolo  2,
comma 1, lettera a) vengono anche utilizzate  per  i  comuni  di  cui
all'allegato  8,  nei  quali  sono  stati  effettuati  gli  studi  di
microzonazione  sismica  non  certificati  nelle  modalita'  di   cui
all'articolo 6. 
  2. L'entita'  dei  contributi  massimi  per  lo  svolgimento  delle
attivita' di cui al comma 1 e' riportata  in  tabella  1  in  ragione
della popolazione residente sul territorio comunale secondo  l'ultimo
dato ISTAT disponibile alla  data  di  pubblicazione  della  presente
ordinanza. Il contributo di 32.250,00  euro  si  applica  anche  alle
circoscrizioni con piu' di 100.000 abitanti. 
  3. I contributi di cui al comma 2 a valere sulle risorse  stanziate
all'articolo 16, comma 1,  lettera  a),  sono  concessi  anche  senza
cofinanziamento. 
  4. Le Regioni effettuano obbligatoriamente le attivita' di  cui  al
comma 1 su tutti i comuni ricadenti nel territorio di  competenza  di
cui all'allegato 8, oppure almeno fino alla concorrenza  dell'importo
complessivo di 100.000 euro.