Art. 20 
 
  1. Le Regioni  possono  individuare  i  comuni  su  cui  realizzare
l'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza di cui all'articolo
18, per i quali sono stati gia' effettuati  studi  di  microzonazione
sismica certificati  nelle  modalita'  di  cui  all'articolo  6.  Per
realizzare tale analisi vengono concessi  i  contributi,  nell'ambito
delle risorse di cui all'articolo 16, comma 1,  lettera  a),  la  cui
entita' e' riportata nella tabella 2, determinata in  funzione  della
popolazione del comune. 
  2. I contributi di cui al comma 1 a valere sulle risorse  stanziate
all'articolo 16, comma 1,  lettera  a),  sono  concessi  anche  senza
cofinanziamento. 
    
 
           ===============================================
           |      Popolazione      |     Contributo      |
           +=======================+=====================+
           |Ab ≤ 2.500             |3.000,00 €           |
           +-----------------------+---------------------+
           |2.500 < ab. ≤ 5.000    |3.000,00 €           |
           +-----------------------+---------------------+
           |5.000 < ab. ≤ 10.000   |3.000,00 €           |
           +-----------------------+---------------------+
           |10.000 < ab. ≤ 25.000  |3.000,00 €           |
           +-----------------------+---------------------+
           |25.000 < ab. ≤ 50.000  |5.000,00 €           |
           +-----------------------+---------------------+
           |50.000 < ab. ≤ 100.000 |5.000,00 €           |
           +-----------------------+---------------------+
           |100.000 < ab.          |7.000,00 €           |
           +-----------------------+---------------------+
 
  Tabella 2