Art. 23 
 
  1. Le Regioni, sentiti gli Enti  locali  interessati,  con  proprio
provvedimento individuano i comuni interessati per  le  attivita'  di
cui agli articoli 5, 20 e 21 e lo trasmettono al  Dipartimento  della
Protezione Civile congiuntamente al provvedimento di cui al comma  3,
dell'articolo 5. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana. 
    Roma, 19 giugno 2014 
 
                                 Il Capo del dipartimento: Gabrielli