Art. 23 1. Le Regioni, sentiti gli Enti locali interessati, con proprio provvedimento individuano i comuni interessati per le attivita' di cui agli articoli 5, 20 e 21 e lo trasmettono al Dipartimento della Protezione Civile congiuntamente al provvedimento di cui al comma 3, dell'articolo 5. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 19 giugno 2014 Il Capo del dipartimento: Gabrielli