Art. 3 
 
  1. Il Dipartimento della protezione  civile  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri ripartisce i contributi tra le  Regioni  sulla
base dell'indice medio di rischio sismico elaborato secondo i criteri
riportati nell'allegato 2, a partire dai parametri di pericolosita' e
rischio sismico determinati dal medesimo Dipartimento e dai Centri di
competenza di cui alla direttiva del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 24 febbraio 2004. 
  2. Le Regioni gestiscono i contributi di cui all'articolo 2,  comma
1, lettera a). 
  3. Le Regioni definiscono il quadro dei fabbisogni ed  i  programmi
di  attivita'  per  la  realizzazione   degli   interventi   di   cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), sentiti i comuni o  le  province
interessati che trasmettono una proposta di priorita'  degli  edifici
ricadenti nel proprio ambito entro centoventi giorni  dalla  data  di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  del
decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile inerente il
trasferimento  della  risorse,  individuando   gli   interventi,   le
modalita' e  i  tempi  di  attuazione  nel  rispetto  della  presente
ordinanza. 
  4. La  quota  del  Fondo  per  i  contributi  degli  interventi  di
prevenzione del rischio sismico, stabilita sulla base dei criteri del
presente provvedimento per le Province autonome di Trento e  Bolzano,
e' acquisita al bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 2, comma
109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
  5. Le Regioni trasmettono al Dipartimento della  Protezione  Civile
della Presidenza del Consiglio dei Ministri i programmi di  attivita'
di cui al comma 3, entro 30 giorni dalla loro approvazione. 
  6. Per il supporto ed il monitoraggio, a livello  nazionale,  degli
interventi di cui all'articolo 2,  comma  1,  lettere  b)  e  c),  e'
istituito un Tavolo Tecnico che opera a  titolo  gratuito  presso  il
Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza  del  Consiglio
dei Ministri, composto da un rappresentante per  ciascuna  Regione  e
Provincia  Autonoma  e  da  rappresentanti  del  Dipartimento   della
Protezione Civile. A detti componenti,  altresi',  non  spetta  alcun
compenso per il  rimborso  spese  di  missione,  ne'  il  gettone  di
presenza o altro emolumento. 
  7. Il Tavolo Tecnico, costituito con Decreto del Capo  Dipartimento
della Protezione Civile, e' presieduto da un Dirigente  Generale  del
Dipartimento della Protezione Civile che ne dispone la  convocazione.
Il Tavolo Tecnico puo' fruire del supporto dei centri  di  competenza
attraverso apposito accordo  con  il  Dipartimento  della  Protezione
Civile e con oneri a carico delle risorse  di  cui  all'articolo  16,
comma 1, lettera d) riguardanti l'esecuzione delle attivita'  di  cui
alla presente ordinanza.