Art. 5 
 
  1.  Il  finanziamento  previsto  nella  lettera  a)  del  comma   1
dell'articolo  16  e'  destinato  allo  svolgimento   di   studi   di
microzonazione sismica almeno di  livello  1,  da  eseguirsi  con  le
finalita' definite negli "Indirizzi e criteri per  la  microzonazione
sismica" approvati dalla Conferenza delle Regioni  e  delle  Province
autonome il 13 novembre 2008, unitamente all'analisi della Condizione
Limite per l'Emergenza di cui all'articolo 18. 
  2. I contributi di cui al comma 1 a valere sulle risorse  stanziate
all'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n.  39  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono  concessi,
nel limite delle risorse  disponibili,  alle  Regioni  ed  agli  Enti
Locali previo cofinanziamento della spesa in misura non inferiore  al
25% del costo degli studi di cui al comma 1. 
  3. Le Regioni, sentiti gli Enti  locali  interessati,  con  proprio
provvedimento individuano i territori nei  quali  e'  prioritaria  la
realizzazione degli studi di cui al  comma  1  e  lo  trasmettono  al
Dipartimento della Protezione Civile. Nel medesimo provvedimento sono
definite le condizioni minime necessarie per la  realizzazione  degli
studi di microzonazione sismica avuto riguardo  alla  predisposizione
ed attuazione degli  strumenti  urbanistici  e  sono  individuate  le
modalita' di recepimento degli  studi  di  microzonazione  sismica  e
dell'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza negli  strumenti
urbanistici vigenti. 
  4. Sono escluse dall'esecuzione  della  microzonazione  sismica  le
zone che incidono su  Aree  Naturali  Protette,  Siti  di  Importanza
Comunitaria (SIC), Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Aree adibite a
verde pubblico di grandi dimensioni, come  indicate  nello  strumento
urbanistico generale che: 
  a. non presentano insediamenti abitativi  esistenti  alla  data  di
pubblicazione della presente ordinanza; 
  b. non presentano nuove  edificazioni  di  manufatti  permanenti  o
interventi su quelli gia' esistenti; 
  c. rientrano in aree gia' classificate R4 dal piano  per  l'assetto
idrogeologico (PAI). 
  5. La presenza nelle aree di manufatti di classe d'uso "I" ai sensi
del  punto  2.4.2  del  D.M.  14.01.2008,  di  modeste  dimensioni  e
strettamente  connessi  alla  fruibilita'  delle  aree  stesse,   non
determina la necessita' di effettuare le indagini  di  microzonazione
sismica. 
  6.  Gli  "Indirizzi  e  criteri  per  la  microzonazione   sismica"
costituiscono  il  documento  tecnico  di  riferimento.  Al  fine  di
pervenire a risultati omogenei, gli standard di  rappresentazione  ed
archiviazione informatica degli studi di microzonazione sismica  gia'
predisposti dalla Commissione Tecnica di  cui  al  comma  7,  vengono
aggiornati dalla Commissione Tecnica stessa. 
  7. Il supporto ed il monitoraggio, a livello nazionale, degli studi
di cui al presente articolo,  sono  garantiti,  in  attuazione  degli
"Indirizzi  e  criteri  per   la   microzonazione   sismica",   dalla
Commissione Tecnica di cui all'articolo 5 commi 7 e  8  dell'O.P.C.M.
3907/2010, istituita con DPCM del 21/04/2011. La Commissione  Tecnica
opera a titolo  gratuito  presso  il  Dipartimento  della  protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e puo' fruire  del
supporto del C.N.R. attraverso apposito accordo con  il  Dipartimento
della Protezione Civile e con oneri a carico  delle  risorse  di  cui
all'articolo 16, comma 1, riguardanti l'esecuzione delle attivita' di
cui alla presente ordinanza.