Art. 3 
 
 
Conservazione dei documenti informatici, ai fini della loro rilevanza
                               fiscale 
 
  1. I documenti informatici sono conservati in modo tale che: 
    a) siano rispettate le norme del codice civile,  le  disposizioni
del codice dell'amministrazione  digitale  e  delle  relative  regole
tecniche e le altre norme tributarie riguardanti la  corretta  tenuta
della contabilita'; 
    b) siano consentite le funzioni di ricerca e di estrazione  delle
informazioni  dagli  archivi  informatici  in  relazione  almeno   al
cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita
IVA, alla data o associazioni logiche di questi ultimi, laddove  tali
informazioni siano obbligatoriamente previste. Ulteriori  funzioni  e
chiavi  di  ricerca  ed  estrazione  potranno  essere  stabilite   in
relazione alle diverse tipologie di documento con provvedimento delle
competenti Agenzie fiscali. 
  2. Il processo di conservazione dei documenti  informatici  termina
con l'apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi  sul
pacchetto di archiviazione. 
  3. Il processo di conservazione  di  cui  ai  commi  precedenti  e'
effettuato entro il termine previsto dall'art. 7,  comma  4-ter,  del
decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 4 agosto 1994, n. 489.