Art. 7 
 
 
              Disposizioni finali ed entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione. 
  2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato
il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23  gennaio
2004. 
  3. Le disposizioni di cui al decreto 23 gennaio 2004 continuano  ad
applicarsi ai documenti gia' conservati al  momento  dell'entrata  in
vigore del presente decreto. 
  4. I documenti conservati in osservanza delle  regole  tecniche  di
cui  al  comma  3  possono  essere  riversati  in   un   sistema   di
conservazione elettronico tenuto in  conformita'  delle  disposizioni
del presente decreto. 
  5. La sottoscrizione dei documenti informatici  rilevanti  ai  fini
tributari, per i quali  e'  prevista  la  trasmissione  alle  Agenzie
fiscali, avviene mediante apposizione  della  firma  digitale  ovvero
della firma  elettronica  basata  sui  certificati  rilasciati  dalle
Agenzie fiscali. 
    Roma, 17 giugno 2014 
 
                                                  Il Ministro: Padoan