(( Art. 1-bis (Sostegno del reddito) 1. Al finanziamento delle autorizzazioni di cassa integrazione guadagni in deroga in favore delle imprese e dei lavoratori sospesi a seguito degli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 e il 19 gennaio 2014 concorrono le risorse gia' stanziate dall'articolo 15 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, come ripartite ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 75719 del 17 settembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2013. ))
Riferimenti normativi Si riporta il testo vigente dell'articolo 15 del citato decreto-legge n. 74 del 2012 : "Art. 15. (Sostegno al reddito dei lavoratori) - 1. Ai lavoratori subordinati del settore privato impossibilitati a prestare attivita' lavorativa a seguito degli eventi sismici, nei confronti dei quali non trovino applicazione le vigenti disposizioni in materia di interventi a sostegno del reddito, puo' essere concessa, con le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 3, fino al 31 dicembre 2012, una indennita', definita anche secondo le forme e le modalita' previste per la concessione degli ammortizzatori in deroga ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con relativa contribuzione figurativa, di misura non superiore a quella prevista dalle citate disposizioni da determinarsi con il predetto decreto di cui al comma 3 e nel limite di spesa indicato al medesimo comma 3. 2. In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, in possesso dei requisiti da definire con il decreto di cui al comma 3, dei titolari di rapporti agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attivita' di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attivita' a causa degli eventi sismici, e' riconosciuta, con le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 3, una indennita' una tantum nella misura da determinarsi con il predetto decreto di cui al comma 3 e nel limite di spesa indicato al medesimo comma 3. 3. Le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'attuazione delle predette disposizioni il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stipula apposita convenzione con i Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi sismici. I benefici di cui dai citati commi 1 e 2, sono concessi nel limite di spesa di 70 milioni di euro complessivi per l'anno 2012, dei quali 50 milioni di euro per le provvidenze di cui al comma 1 e 20 milioni di euro per quelle di cui al comma 2. L'onere derivante dal riconoscimento dei predetti benefici pari a 70 milioni di euro per l'anno 2012 e' posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dalla legge 12 novembre 2011, n. 183.". Si riporta il testo vigente degli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 settembre 2013 n. 75719 (Modalita' di attuazione per il riconoscimento di un sostegno al reddito in favore dei lavoratori operanti nei Comuni colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012": "Art. 1. (Ripartizione delle risorse) - 1. Le risorse finanziarie complessivamente pari a 70 milioni di euro, previste ai sensi dell'art. 15, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono ripartite nelle misure seguenti: a) 92.2% in favore della Regione Emilia-Romagna; b) 6.8% in favore della Regione Lombardia; c) 1% in favore della Regione Veneto. 2. Le risorse di cui al comma 1 restano nella disponibilita' del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la successiva attribuzione all'Inps a copertura dei trattamenti autorizzati dalle regioni. 3. Sulla base delle attivita' di autorizzazione regionali ed allo scopo di assicurare parita' di trattamento ai lavoratori coinvolti, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 5, comma 3, la ripartizione di cui al comma 1 puo' essere variata con atto aggiuntivo alla presente Convenzione. Tale variazione e' resa efficace con decreto del Direttore generale delle politiche attive e passive del lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Art. 2. (Lavoratori dipendenti da imprese fruitrici della cassa integrazione in deroga) - 1. L'indennita' prevista dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e' riconosciuta ai lavoratori operanti in uno dei Comuni compresi nell'allegato 1 del medesimo decreto, per i quali e' gia' stata disposta l'integrazione salariale in deroga alla normativa vigente, ai sensi dell'art. 33, comma 21, della legge 12 novembre 2011, n. 183, in relazione all'evento sismico. 2. Le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto comunicano all'Inps gli estremi dei decreti di autorizzazione della cassa integrazione in deroga in favore dei lavoratori di cui al comma 1, gia' inviati o da inviare all'Istituto, al fine dell'imputazione, nel limite di cinquanta milioni di euro complessivi, della relativa spesa alle risorse finanziarie di cui al successivo art. 5. 3. Le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto possono prorogare gli interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non oltre il 31 dicembre 2015. 4. L'Inps mette a disposizione delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, nell'ambito del Sistema Informativo Percettori, i dati aggiornati relativi alle somme pagate ed a quelle connesse con i decreti inseriti in banca dati. In caso di esaurimento delle risorse l'Inps cessa i pagamenti con riferimento al medesimo periodo di competenza in relazione a tutti i decreti, imputando le successive mensilita' alle risorse eventualmente disponibili in capo alle Regioni per ammortizzatori in deroga.".