(( Art. 1-bis 
 
 
                       (Sostegno del reddito) 
 
  1. Al finanziamento  delle  autorizzazioni  di  cassa  integrazione
guadagni in deroga in favore delle imprese e dei lavoratori sospesi a
seguito degli eventi alluvionali verificatisi  tra  il  17  e  il  19
gennaio 2014 concorrono le risorse gia'  stanziate  dall'articolo  15
del  decreto-legge  6   giugno   2012,   n.   74,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 1°  agosto  2012,  n.  122,  e  successive
modificazioni, come ripartite ai sensi  degli  articoli  1  e  2  del
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  n.  75719
del 17 settembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del
16 dicembre 2013. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 15 del citato
          decreto-legge n. 74 del 2012 : 
              "Art. 15. (Sostegno al reddito dei lavoratori) - 1.  Ai
          lavoratori subordinati del settore privato  impossibilitati
          a prestare attivita'  lavorativa  a  seguito  degli  eventi
          sismici, nei confronti dei quali non  trovino  applicazione
          le vigenti disposizioni in materia di interventi a sostegno
          del  reddito,  puo'  essere  concessa,  con  le   modalita'
          stabilite con il decreto di cui al  comma  3,  fino  al  31
          dicembre 2012, una indennita', definita  anche  secondo  le
          forme e le modalita'  previste  per  la  concessione  degli
          ammortizzatori in deroga  ai  sensi  dell'articolo  19  del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  con
          relativa contribuzione figurativa, di misura non  superiore
          a quella prevista dalle citate disposizioni da determinarsi
          con il predetto decreto di cui al comma 3 e nel  limite  di
          spesa indicato al medesimo comma 3. 
              2.   In   favore   dei   collaboratori   coordinati   e
          continuativi, in possesso dei requisiti da definire con  il
          decreto di cui al comma 3, dei titolari di rapporti agenzia
          e di rappresentanza commerciale, dei  lavoratori  autonomi,
          ivi  compresi  i  titolari  di  attivita'  di   impresa   e
          professionali, iscritti a qualsiasi forma  obbligatoria  di
          previdenza e  assistenza,  che  abbiano  dovuto  sospendere
          l'attivita' a causa degli eventi sismici, e'  riconosciuta,
          con le modalita' stabilite con il decreto di cui  al  comma
          3, una indennita' una tantum nella misura  da  determinarsi
          con il predetto decreto di cui al comma 3 e nel  limite  di
          spesa indicato al medesimo comma 3. 
              3. Le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui
          ai commi 1 e 2 del  presente  articolo  sono  definite  con
          decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali
          di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze
          da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore  del
          presente decreto. Ai fini  dell'attuazione  delle  predette
          disposizioni il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali stipula apposita convenzione con i Presidenti delle
          Regioni interessate dagli eventi sismici. I benefici di cui
          dai citati commi 1 e 2, sono concessi nel limite  di  spesa
          di 70 milioni di euro  complessivi  per  l'anno  2012,  dei
          quali 50 milioni di euro per le provvidenze di cui al comma
          1 e 20 milioni di euro  per  quelle  di  cui  al  comma  2.
          L'onere derivante dal riconoscimento dei predetti  benefici
          pari a 70 milioni di euro per l'anno 2012 e' posto a carico
          del Fondo sociale per  occupazione  e  formazione,  di  cui
          all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dalla  legge
          12 novembre 2011, n. 183.". 
              Si riporta il testo vigente degli articoli 1  e  2  del
          decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali
          del 17 settembre 2013 n. 75719 (Modalita' di attuazione per
          il riconoscimento di un sostegno al reddito in  favore  dei
          lavoratori operanti nei Comuni colpiti dagli eventi sismici
          che hanno  interessato  il  territorio  delle  province  di
          Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e  Rovigo,
          il 20 e il 29 maggio 2012": 
              "Art. 1. (Ripartizione delle risorse) - 1.  Le  risorse
          finanziarie complessivamente pari a  70  milioni  di  euro,
          previste ai sensi dell'art. 15, comma 3, del  decreto-legge
          6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 1° agosto 2012, n. 122, sono ripartite  nelle  misure
          seguenti: 
              a) 92.2% in favore della Regione Emilia-Romagna; 
              b) 6.8% in favore della Regione Lombardia; 
              c) 1% in favore della Regione Veneto. 
              2.  Le  risorse  di  cui  al  comma  1  restano   nella
          disponibilita' del Ministero del lavoro e  delle  politiche
          sociali per la successiva attribuzione all'Inps a copertura
          dei trattamenti autorizzati dalle regioni. 
              3.  Sulla  base  delle  attivita'   di   autorizzazione
          regionali  ed  allo  scopo   di   assicurare   parita'   di
          trattamento  ai  lavoratori  coinvolti,   con   particolare
          riguardo  a  quanto  previsto  dall'art.  5,  comma  3,  la
          ripartizione di cui al comma 1 puo' essere variata con atto
          aggiuntivo alla presente Convenzione.  Tale  variazione  e'
          resa efficace con  decreto  del  Direttore  generale  delle
          politiche attive e passive del  lavoro  del  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali. 
              Art. 2. (Lavoratori  dipendenti  da  imprese  fruitrici
          della cassa  integrazione  in  deroga)  -  1.  L'indennita'
          prevista dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge 6  giugno
          2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°
          agosto 2012, n. 122, e' riconosciuta ai lavoratori operanti
          in uno dei Comuni compresi  nell'allegato  1  del  medesimo
          decreto, per i quali e' gia' stata disposta  l'integrazione
          salariale  in  deroga  alla  normativa  vigente,  ai  sensi
          dell'art. 33, comma 21, della legge 12  novembre  2011,  n.
          183, in relazione all'evento sismico. 
              2.  Le  Regioni  Emilia-Romagna,  Lombardia  e   Veneto
          comunicano   all'Inps   gli   estremi   dei   decreti    di
          autorizzazione della cassa integrazione in deroga in favore
          dei lavoratori di cui al comma 1, gia' inviati o da inviare
          all'Istituto,  al  fine  dell'imputazione,  nel  limite  di
          cinquanta milioni di euro complessivi, della relativa spesa
          alle risorse finanziarie di cui al successivo art. 5. 
              3.  Le  Regioni  Emilia-Romagna,  Lombardia  e   Veneto
          possono prorogare gli interventi di cui ai commi 1 e 2  del
          presente articolo non oltre il 31 dicembre 2015. 
              4.  L'Inps   mette   a   disposizione   delle   Regioni
          Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, nell'ambito del Sistema
          Informativo Percettori, i  dati  aggiornati  relativi  alle
          somme pagate ed a quelle connesse con i decreti inseriti in
          banca dati. In caso di  esaurimento  delle  risorse  l'Inps
          cessa i pagamenti con riferimento al  medesimo  periodo  di
          competenza in relazione a tutti  i  decreti,  imputando  le
          successive   mensilita'    alle    risorse    eventualmente
          disponibili in capo  alle  Regioni  per  ammortizzatori  in
          deroga.".