Art. 2 
 
 
          Integrazione del Fondo per le emergenze nazionali 
 
  1. Per l'anno 2014, al fine di assicurare l'operativita' del  Fondo
per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5,  comma  5-quinquies
della legge 24  febbraio  1992,  n.  225,  le  risorse  iscritte  nel
bilancio della Presidenza del Consiglio dei  Ministri  che  risultano
ancora  disponibili  in  relazione  alla  mancata  attivazione  degli
interventi previsti da specifiche disposizioni legislative a  seguito
di calamita' naturali (( e quelle inutilizzate di cui all'articolo 1,
comma 346, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  da  destinare  agli
interventi di cui al comma 347 del medesimo articolo, per i quali sia
stato dichiarato lo stato di emergenza,  ai  sensi  dell'articolo  5,
comma  1,  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  e  successive
modificazioni, )) affluiscono  al  predetto  Fondo.  Conseguentemente
tali interventi, individuati con apposito decreto del Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri,  da  adottare  d'intesa  con  il   Ministro
dell'economia e delle finanze, sono revocati. Dalla data  di  entrata
in vigore del presente decreto  non  sono  piu'  attivabili  i  mutui
concessi in virtu' di specifiche disposizioni normative adottate fino
al 31 dicembre 2011 per far fronte a interventi di spesa a seguito di
calamita' naturali a valere sulle risorse iscritte sul bilancio della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, salvo quelli per  i  quali  la
procedura di attualizzazione sia gia'  stata  avviata  alla  predetta
data di entrata in vigore. 
  (( 1-bis.  Il  comma  5-septies  dell'articolo  5  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225, e' sostituito dal seguente: 
  «5-septies. A decorrere dal 1° gennaio  2015,  il  pagamento  degli
oneri di  ammortamento  dei  mutui  e  dei  prestiti  obbligazionari,
attivati sulla base di specifiche disposizioni normative a seguito di
calamita'  naturali,  e'  effettuato   direttamente   dal   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  che  provvede,  con  la   medesima
decorrenza, al pagamento del residuo debito mediante  utilizzo  delle
risorse iscritte, a legislazione  vigente,  nei  pertinenti  capitoli
dello stato di previsione della spesa del Ministero  dell'economia  e
delle finanze nonche' di  quelle  versate  all'entrata  del  bilancio
dello Stato ai sensi del presente comma. Con decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, si provvede all'individuazione
dei mutui e dei prestiti obbligazionari di cui al primo  periodo.  Le
risorse finanziarie iscritte nel bilancio autonomo  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri e  destinate,  nell'esercizio  finanziario
2014, al pagamento di mutui e dei prestiti obbligazionari,  al  netto
di  quelle  effettivamente  necessarie  per  le  predette  finalita',
affluiscono al Fondo per le  emergenze  nazionali  di  cui  al  comma
5-quinquies  del  presente  articolo.  Al  Fondo  per  le   emergenze
nazionali affluiscono altresi'  le  disponibilita'  per  le  medesime
finalita' non impegnate nell'esercizio finanziario 2013 e le  risorse
derivanti dal disimpegno di residui passivi, ancorche'  perenti,  per
la parte non piu' collegata  a  obbligazioni  giuridiche  vincolanti,
relative a impegni di spesa assunti per il pagamento di  mutui  e  di
prestiti  obbligazionari,  iscritte  nel  bilancio   autonomo   della
Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  al  netto  della  quota  da
versare all'entrata del bilancio dello Stato necessaria al  pagamento
delle rate di mutuo attivate con  ritardo  rispetto  alla  decorrenza
della relativa autorizzazione legislativa di spesa, da  indicare  nel
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui  al  secondo
periodo del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio. Dall'attuazione  del  presente  articolo  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica». 
  1-ter. I proventi per interessi derivanti dalla sottoscrizione  dei
nuovi strumenti finanziari, di  cui  agli  articoli  da  23-sexies  a
23-duodecies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,  con
modificazioni, dalla legge  7  agosto  2012,  n.  135,  e  successive
modificazioni, non necessari al pagamento degli interessi passivi  da
corrispondere  sui  titoli  del  debito  pubblico  emessi   ai   fini
dell'acquisizione   delle   risorse    necessarie    alla    predetta
sottoscrizione, sono versati ad apposito  capitolo  dell'entrata  del
bilancio  dello  Stato   per   essere   riassegnati,   nell'esercizio
finanziario 2014, nella misura di 100 milioni di euro, al  Fondo  per
le emergenze nazionali di  cui  all'articolo  5,  comma  5-quinquies,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni. 
  1-quater. Al fine di garantire l'immediatezza degli  interventi  di
protezione civile ai sensi dell'articolo  2,  comma  1,  lettera  c),
della legge 24 febbraio 1992, n.  225,  e  successive  modificazioni,
all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996,  n.  323,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8  agosto  1996,  n.  425,
dopo le parole: «per regolazioni debitorie pregresse  e  contabili  e
per  obbligazioni  giuridicamente  perfezionate,»  sono  inserite  le
seguenti: «per trasferimenti destinati ad  assicurare  l'operativita'
del Fondo per le emergenze nazionali di  cui  all'articolo  5,  comma
5-quinquies, della legge 24  febbraio  1992,  n.  225,  e  successive
modificazioni,». 
  1-quinquies. Ad integrazione delle risorse recate per le  finalita'
previste dalla lettera e) del comma 2 dell'articolo 5 della legge  24
febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, dal Fondo  per  le
emergenze nazionali di cui al comma 5-quinquies del citato articolo 5
della legge n. 225 del 1992, le  somme  iscritte  nei  bilanci  delle
regioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, a seguito dell'accertamento di  economie  derivanti
dalla completa attuazione di piani di interventi urgenti connessi con
eventi calamitosi verificatisi fino  all'anno  2002,  finanziati  con
provvedimenti  statali,  possono  essere  utilizzate  dalle  medesime
regioni per assicurare  l'avvio  degli  interventi  conseguenti  alla
ricognizione dei fabbisogni prevista ai sensi della  lettera  d)  del
comma 2 del medesimo articolo 5 della legge n. 225 del 1992, per  gli
eventi calamitosi per  i  quali,  nel  corso  dell'anno  2014,  venga
disposto il rientro nell'ordinario, e a tal fine sono riversate nelle
contabilita' speciali all'uopo istituite. 
  1-sexies. Al fine di limitare il ricorso alla  dichiarazione  dello
stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge  24
febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, riducendo, in  tal
modo, l'impiego del Fondo per le emergenze nazionali di cui al  comma
5-quinquies del medesimo articolo 5 della legge n. 225  del  1992,  e
successive   modificazioni,   assicurando,   senza    soluzione    di
continuita', l'efficienza e l'attivita' del sistema  di  allertamento
nazionale di cui all'articolo 3-bis della citata  legge  n.  225  del
1992, con  particolare  riguardo  allo  svolgimento  delle  attivita'
afferenti alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo delle reti
di osservazione idro-meteorologica al suolo,  della  rete  dei  radar
meteorologici utilizzati dai centri funzionali regionali operanti nel
Sistema  nazionale  di  allertamento,  costituito  nell'ambito  delle
attivita' di protezione civile ai  sensi  dell'articolo  3-bis  della
citata legge  n.  225  del  1992,  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del  Dipartimento  della
protezione civile, da adottare entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
definiti i criteri e le modalita' con cui ripartire il contributo  di
cui al comma 1-septies. 
  1-septies. Agli oneri conseguenti all'attuazione del comma 1-sexies
relativamente all'esercizio finanziario 2014, valutati in  6  milioni
di euro, si provvede a  valere  sulle  risorse  finanziarie  all'uopo
accantonate nel Fondo nazionale per la protezione civile  nell'ambito
delle risorse disponibili a legislazione vigente. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il testo dell'articolo 5, della  citata  legge  del  24
          febbraio 1992,  n.  225,  come  modificato  dalla  presente
          legge, e' riportato nelle note al comma 1 dell'articolo 1. 
              Si riportano i  testi  vigenti  dei  commi  346  e  347
          dell'articolo 1, della citata legge 27  dicembre  2013,  n.
          147 (legge di stabilita' 2014): 
              "346. E' istituito, presso il Ministero dell'economia e
          delle finanze, un fondo  con  una  dotazione  pari  a  26,5
          milioni di euro per l'anno 2014 finalizzato  ad  interventi
          in conto capitale per la ricostruzione e messa in sicurezza
          del   territorio   nelle   zone   interessate   da   eventi
          emergenziali pregressi per le quali vi sia stato il rientro
          all'ordinario ai sensi della legge  24  febbraio  1992,  n.
          225, ovvero vi sara' nel corso  del  2014.  Il  fondo  puo'
          essere utilizzato anche per la  concessione  di  contributi
          per  scorte  e  beni   mobili   strumentali   all'attivita'
          produttiva, inclusa quella agricola, purche' i danni  siano
          in nesso di causalita'  con  l'evento  e  dimostrabili  con
          perizia giurata,  risalente  al  periodo  dell'evento.  Gli
          interventi attuati con le  risorse  del  fondo  di  cui  al
          presente  comma  sono  monitorati  ai  sensi  del   decreto
          legislativo 29  dicembre  2011,  n.  229,  e  dei  relativi
          provvedimenti attuativi. 
              347. In fase di prima attuazione, al fondo  di  cui  al
          comma 346, ai sensi e con le modalita' ivi  previste,  sono
          ammessi i seguenti interventi: 
              a) per un importo di 1,5 milioni  di  euro,  contributi
          alle imprese che abbiano subito danni alle scorte e ai beni
          mobili strumentali all'attivita' produttiva a seguito degli
          eccezionali  eventi  meteorologici  che  hanno  colpito  il
          territorio della regione Marche nei  giorni  dal  1°  al  6
          marzo 2011; 
              b) interventi per  la  ricostruzione  a  seguito  degli
          eccezionali eventi alluvionali  che  hanno  colpito  alcuni
          comuni delle  province  di  Lucca,  Massa  Carrara,  Siena,
          Genova e La Spezia nei giorni dal 20 al  24  ottobre  2013,
          nonche' della regione Marche nei giorni tra il  10  e  l'11
          novembre 2013, per un importo di 20  milioni  di  euro  per
          l'anno 2014 sulla base  della  ricognizione  di  fabbisogni
          finanziari; 
              c)  al  fine  di  consentire  l'avvio   dell'opera   di
          ricostruzione necessaria  nei  territori  della  Toscana  a
          seguito dell'evento sismico verificatosi il 21 giugno 2013,
          la spesa di 5 milioni  di  euro  per  l'anno  2014  per  il
          finanziamento degli interventi  diretti  a  fronteggiare  i
          danni conseguenti al sisma.". 
              Il testo dell'articolo 5 della citata legge 24 febbraio
          1992, n. 225, come  modificato  dalla  presente  legge,  e'
          riportato nelle note all'articolo 1. 
              Il testo del  comma  5-septies  dell'articolo  5,  come
          modificato dalla presente legge, e'  riportato  nelle  note
          all'articolo 1. 
              Si  riportano  i  testi  vigenti  degli   articoli   da
          23-sexies a 23-duodecies del citato decreto-legge 6  luglio
          2012, n. 95: 
              "Art. 23-sexies. (Emissione di strumenti finanziari) 1.
          Al  fine  di  conseguire  gli  obiettivi  di  rafforzamento
          patrimoniale previsti in attuazione  della  raccomandazione
          della European Banking Authority dell'8  dicembre  2011  il
          Ministero dell'economia e  delle  finanze  (di  seguito  il
          "Ministero"), su specifica richiesta  di  Banca  Monte  dei
          Paschi  di  Siena  S.p.A.  (di  seguito  l'"Emittente")   e
          subordinatamente al verificarsi  delle  condizioni  di  cui
          agli articoli 23-septies, comma 1, 23-octies e 23-novies: 
              a) provvede a sottoscrivere, fino  al  1°  marzo  2013,
          anche in  deroga  alle  norme  di  contabilita'  di  Stato,
          strumenti  finanziari  (di  seguito  i   "Nuovi   Strumenti
          Finanziari"), computabili nel patrimonio di vigilanza (Core
          Tier 1) come  definito  dalla  raccomandazione  EBA  dell'8
          dicembre 2011, fino all'importo di euro due miliardi; 
              b) provvede altresi' a sottoscrivere, entro il medesimo
          termine, Nuovi Strumenti Finanziari per l'importo ulteriore
          di euro unmiliardonovecentomilioni al  fine  dell'integrale
          sostituzione    degli    strumenti    finanziari     emessi
          dall'Emittente  e  sottoscritti  dal  Ministero  ai   sensi
          dell'articolo 12 del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.
          185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio
          2009, n. 2, nel rispetto delle condizioni di  remunerazione
          previste dall'articolo 23-septies, comma 2. 
              1-bis. Il Ministero, in conformita' a  quanto  previsto
          dall'articolo 23-decies,  comma  4,  sottoscrive,  oltre  i
          limiti  indicati  al  precedente  comma,  Nuovi   Strumenti
          Finanziari  e   azioni   ordinarie   di   nuova   emissione
          dell'Emittente,  fino  a  concorrenza  dell'importo   degli
          interessi non pagati in forma monetaria. 
              Art. 23-septies. (Condizioni di sottoscrizione)  1.  Il
          Ministero non  puo'  sottoscrivere  alcun  Nuovo  Strumento
          Finanziario se l'Emittente non ha provveduto, nel  rispetto
          delle  condizioni  indicate  dal   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2009,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del  7  marzo  2009,  e  del
          relativo prospetto, al riscatto degli strumenti  finanziari
          emessi dall'Emittente e sottoscritti dal Ministero ai sensi
          dell'articolo 12 del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.
          185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio
          2009, n. 2,  ed  alla  accettazione  preventiva  di  quanto
          previsto dal comma 2. L'importo  dovuto  dall'Emittente  e'
          compensato  con  l'importo  dovuto  dal  Ministero  per  la
          sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari.  L'Emittente
          comunica al Ministero la data in cui intende  procedere  al
          riscatto unitamente  alla  richiesta  di  cui  all'articolo
          23-novies, comma 1. 
              2. In caso di emissione di Nuovi Strumenti  Finanziari,
          la remunerazione degli  strumenti  finanziari  gia'  emessi
          dall'Emittente  e  sottoscritti  dal  Ministero  ai   sensi
          dell'articolo 12 del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.
          185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio
          2009, n. 2, per il periodo decorrente dal 1°  gennaio  2012
          fino  alla  data  di  riscatto,  e'  calcolata  secondo  le
          condizioni di remunerazione previste per i Nuovi  Strumenti
          Finanziari, ai sensi dell'articolo 23-decies e del  decreto
          ministeriale   di   cui   all'articolo   23-duodecies.   La
          remunerazione e' corrisposta alla prima data  di  pagamento
          degli interessi prevista per i Nuovi Strumenti  Finanziari.
          Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 23-decies. 
              2-bis. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari
          da   parte   del   Ministero   e'   altresi'    subordinata
          all'assunzione da parte dell'Emittente, delle deliberazioni
          in ordine all'aumento di capitale a servizio dell'eventuale
          conversione  in  azioni  ordinarie  dei   Nuovi   Strumenti
          Finanziari  prevista  dall'articolo  23-decies,  comma   1,
          nonche' al servizio dell'assegnazione di  azioni  ordinarie
          di nuova emissione dell'Emittente in conformita'  a  quanto
          previsto dall'articolo 23-decies, comma 4. La deliberazione
          si considera assunta anche mediante conferimento per cinque
          anni   agli   amministratori   della   facolta'    prevista
          dall'articolo 2443, secondo comma, del codice civile. 
              Art. 23-octies. (Conformita' con  la  disciplina  degli
          aiuti di Stato) 1. La sottoscrizione  dei  Nuovi  Strumenti
          Finanziari e' consentita solo a  seguito  dell'acquisizione
          della   decisione   della   Commissione    europea    sulla
          compatibilita' delle misure previste nel  presente  decreto
          con il quadro normativo dell'Unione europea in  materia  di
          aiuti di Stato applicabile alle  misure  di  sostegno  alle
          banche nel contesto della crisi finanziaria. 
              2.  In  caso  di  sottoscrizione  dei  Nuovi  Strumenti
          Finanziari da parte del Ministero,  l'Emittente  svolge  la
          propria attivita' in  modo  da  non  abusare  del  sostegno
          ricevuto e conseguirne indebiti vantaggi. 
              3. L'Emittente e'  tenuto  a  presentare  un  piano  di
          ristrutturazione (il "Piano")  conforme  alle  disposizioni
          europee in materia di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo
          107 del Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea,
          anche per quanto attiene alle strategie  commerciali  e  di
          espansione, alle politiche di distribuzione degli  utili  e
          ai meccanismi di remunerazione e incentivazione. Il Piano e
          le sue eventuali successive variazioni sono presentati alla
          Commissione  europea  ai  sensi  del  paragrafo  14   della
          comunicazione della Commissione europea 2011/C-356/02. 
              4. Per il tempo necessario all'attuazione del Piano  di
          ristrutturazione,   l'Emittente   non    puo'    acquisire,
          direttamente  o  indirettamente,  nuove  partecipazioni  in
          banche,  in  intermediari  finanziari  e  in   imprese   di
          assicurazione   e    di    riassicurazione,    salvo    che
          l'acquisizione sia funzionale all'attuazione  del  Piano  e
          sia compatibile con la  normativa  europea  in  materia  di
          aiuti di Stato. Per il tempo necessario all'attuazione  del
          Piano di  ristrutturazione,  l'Emittente  e'  vincolato  al
          contenimento    della    componente     variabile     delle
          remunerazioni, ivi inclusi bonus monetari e stock  options,
          accordate  o  pagate  ai  componenti   del   consiglio   di
          amministrazione,  al  direttore  generale  e   agli   altri
          dirigenti che possono  assumere  rischi  rilevanti  per  la
          banca, in modo da assicurarne l'effettivo collegamento  con
          i risultati aziendali, con i rischi cui la banca e' esposta
          e  con  l'esigenza  di  mantenere   adeguati   livelli   di
          patrimonializzazione. In caso di inosservanza,  si  applica
          la    sanzione    amministrativa    pecuniaria     prevista
          dall'articolo 144, commi 1 e 2, del testo unico di  cui  al
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  secondo  la
          procedura prevista dall'articolo 145 dello  stesso  decreto
          legislativo. A decorrere dalla data  di  sottoscrizione,  e
          fino all'approvazione del Piano da parte della  Commissione
          europea,  l'Emittente  non  puo'  deliberare  o  effettuare
          distribuzione di dividendi ordinari o straordinari. 
              5. Nel caso in cui il bilancio approvato  evidenzi  una
          perdita di esercizio non sono corrisposti  interessi  sugli
          altri strumenti finanziari  subordinati  il  cui  contratto
          preveda  la  facolta'  per  la  banca  emittente   di   non
          corrispondere  la  remunerazione  in  caso   di   andamenti
          negativi della gestione. Il precedente  periodo  non  trova
          applicazione, nei limiti in cui  cio'  risulti  compatibile
          con il quadro normativo dell'Unione europea in  materia  di
          aiuti di Stato, ai casi in cui la  facolta'  dell'Emittente
          di  non  corrispondere  la  remunerazione  sugli  strumenti
          finanziari in caso di andamenti negativi della gestione non
          comporti la definitiva perdita della  remunerazione  ma  un
          differimento della stessa,  ovvero  ai  casi  in  cui  tale
          facolta'   non   possa   essere   esercitata   in   ragione
          dell'operare, al ricorrere di  determinate  condizioni,  di
          altre  disposizioni  contrattuali,  tali  che  il   mancato
          pagamento della remunerazione determina un inadempimento al
          contratto. 
              Art. 23-novies. (Procedura) 1. L'Emittente, se  intende
          emettere Nuovi Strumenti Finanziari, trasmette al Ministero
          e alla Banca d'Italia, almeno quindici giorni  prima  della
          data di sottoscrizione prevista, una richiesta che include: 
              a) la delibera del consiglio di amministrazione; 
              b) l'importo della sottoscrizione richiesta; 
              c) il valore nominale iniziale  di  ciascuno  strumento
          finanziario emesso; 
              d) la data di sottoscrizione prevista; 
              e) il Piano di cui all'articolo 23-octies, comma 3. 
              2. Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui  al
          precedente comma, la Banca d'Italia valuta: 
              a) l'adeguatezza del Piano, avendo riguardo anche  alla
          conformita' del Piano alla normativa europea in materia  di
          aiuti  di  Stato,  secondo  quanto  previsto  dall'articolo
          23-octies e dalle disposizioni di vigilanza; 
              b) l'adeguatezza  patrimoniale  attuale  e  prospettica
          dell'Emittente; 
              c) il profilo di rischio dell'Emittente; 
              d) la computabilita' dei Nuovi Strumenti Finanziari nel
          patrimonio di vigilanza; 
              e) l'ammontare dei Nuovi Strumenti Finanziari  al  fine
          del  conseguimento  delle  finalita'  di  cui  all'articolo
          23-sexies, comma 1. 
              3.  La  Banca  d'Italia  puo'  chiedere   all'Emittente
          chiarimenti, integrazioni ed  effettuare  accertamenti.  In
          tali casi il termine di cui  al  comma  2  e'  sospeso.  Le
          valutazioni di cui al comma 2 sono comunicate all'Emittente
          e al Ministero. Nel termine di cui  al  comma  2  la  Banca
          d'Italia rilascia  altresi'  l'autorizzazione  al  riscatto
          degli  strumenti   finanziari   emessi   dall'Emittente   e
          sottoscritti dal Ministero ai sensi  dell'articolo  12  del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
              4. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari  da
          parte del Ministero e' effettuata, per l'ammontare  di  cui
          al comma 2, lettera e), comunicato  dalla  Banca  d'Italia,
          sulla base della positiva valutazione da parte della stessa
          degli elementi di cui al comma 2. 
              5.  Il  Ministero   sottoscrive   i   Nuovi   Strumenti
          Finanziari  dopo  l'entrata  in  vigore  del  decreto   del
          Presidente del Consiglio dei Ministri di  cui  all'articolo
          23-undecies. 
              6. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari  e'
          approvata con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. 
              Art. 23-decies. (Caratteristiche  dei  Nuovi  Strumenti
          Finanziari) 1. I Nuovi Strumenti Finanziari sono privi  dei
          diritti indicati nell'articolo 2351  del  codice  civile  e
          sono  convertibili  in   azioni   ordinarie   a   richiesta
          dell'Emittente. L'esercizio della facolta'  di  conversione
          e'  sospensivamente  condizionato  alla  deliberazione   in
          ordine al relativo aumento di  capitale.  A  tal  fine,  la
          determinazione del prezzo di  emissione  e'  effettuata  in
          deroga all'articolo 2441, sesto comma,  del  codice  civile
          tenendo conto del valore di mercato delle azioni ordinarie,
          in  conformita'  ai  criteri  previsti  in  relazione  alla
          determinazione del rapporto di conversione dal  decreto  di
          cui all'articolo 23-duodecies, comma 1. Non e' richiesto il
          parere sulla  congruita'  del  prezzo  di  emissione  delle
          azioni previsto dall'articolo 158,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 
              2. E' prevista a favore dell'Emittente la  facolta'  di
          rimborso o riscatto, a  condizione  che  l'esercizio  della
          facolta' di rimborso o riscatto sia autorizzato dalla Banca
          d'Italia, avendo riguardo alle condizioni finanziarie e  di
          solvibilita' dell'Emittente e del relativo gruppo bancario. 
              3. Gli interessi sono pagati in forma monetaria fino  a
          concorrenza del risultato  dell'esercizio  come  risultante
          dall'ultimo  bilancio  dell'Emittente,   al   lordo   degli
          interessi stessi e dell'eventuale relativo effetto  fiscale
          e al netto degli accantonamenti per  riserve  obbligatorie.
          La  delibera  con  la  quale   l'assemblea   decide   sulla
          destinazione degli utili e'  vincolata  al  rispetto  delle
          condizioni di remunerazione dei Nuovi Strumenti Finanziari. 
              4.  Gli  eventuali  interessi  eccedenti  il  risultato
          dell'esercizio, come definito al  comma  3,  sono  composti
          mediante assegnazione al Ministero di azioni  ordinarie  di
          nuova emissione valutate al valore di mercato. A tal  fine,
          la determinazione del prezzo di emissione e' effettuata  in
          deroga all'articolo 2441, sesto comma, del  codice  civile,
          tenendo conto  del  valore  di  mercato  delle  azioni,  in
          conformita' ai criteri previsti in relazione  al  pagamento
          degli   interessi   dal   decreto   di   cui   all'articolo
          23-duodecies, comma 1. Non e'  richiesto  il  parere  sulla
          congruita' del prezzo di emissione  delle  azioni  previsto
          dall'articolo 158, comma  1,  del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n.  58.  Nei  limiti  in  cui  cio'  risulti
          compatibile con il quadro normativo dell'Unione europea  in
          materia di aiuti  di  Stato,  in  relazione  agli  esercizi
          finanziari 2012 e 2013 gli eventuali interessi eccedenti il
          risultato dell'esercizio, come definito al comma 3, possono
          essere corrisposti anche mediante assegnazione al Ministero
          del  corrispondente  valore  nominale  di  Nuovi  Strumenti
          Finanziari di nuova emissione. 
              5.   All'assunzione   di    partecipazioni    azionarie
          nell'Emittente da  parte  del  Ministero  conseguente  alla
          sottoscrizione  dei  Nuovi  Strumenti  Finanziari  non   si
          applicano: 
              a) le disposizioni di cui ai capi III e IV  del  titolo
          II del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
              b) le disposizioni degli articoli 106, comma 1, e  109,
          comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 
              c) eventuali limiti di possesso azionario  previsti  da
          disposizioni legislative o statutarie. 
              6.  Il  consiglio  di  amministrazione   dell'Emittente
          delibera  in  merito  all'emissione  dei  Nuovi   Strumenti
          Finanziari. 
              7. Con il decreto di cui all'articolo 23-duodecies sono
          specificate  le   caratteristiche   dei   Nuovi   Strumenti
          Finanziari individuate dal presente decreto e  definite  le
          ulteriori caratteristiche degli stessi. 
              Art. 23-undecies. (Risorse finanziarie) 1. Con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le
          risorse necessarie per  finanziare  la  sottoscrizione  dei
          Nuovi  Strumenti  Finanziari.  Le  predette   risorse,   da
          iscrivere in apposito capitolo dello  stato  di  previsione
          del  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze,   sono
          individuate mediante: 
              a) riduzione lineare  delle  dotazioni  finanziarie,  a
          legislazione vigente, delle missioni di  spesa  di  ciascun
          Ministero, con  esclusione  delle  dotazioni  di  spesa  di
          ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni  e
          altre spese fisse; alle spese  per  interessi;  alle  poste
          correttive  e  compensative  delle  entrate,  comprese   le
          regolazioni contabili con le regioni;  ai  trasferimenti  a
          favore degli enti territoriali aventi natura  obbligatoria;
          del  fondo  ordinario  delle  universita';  delle   risorse
          destinate  alla  ricerca;  delle   risorse   destinate   al
          finanziamento del 5 per mille  delle  imposte  sui  redditi
          delle persone fisiche;  nonche'  di  quelle  dipendenti  da
          parametri stabiliti dalla  legge  o  derivanti  da  accordi
          internazionali; 
              b) riduzione di singole autorizzazioni  legislative  di
          spesa; 
              c) utilizzo temporaneo mediante versamento  in  entrata
          di disponibilita'  esistenti  sulle  contabilita'  speciali
          nonche' sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni
          pubbliche ed enti  pubblici  nazionali  con  esclusione  di
          quelli intestati alle Amministrazioni territoriali, nonche'
          di quelli riguardanti i flussi finanziari intercorrenti con
          l'Unione europea ed i connessi  cofinanziamenti  nazionali,
          con corrispondente riduzione delle relative  autorizzazioni
          di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo; 
              d) emissione di titoli del debito pubblico. 
              2. Lo schema del decreto di cui al comma  1,  corredato
          di relazione tecnica e dei correlati decreti di  variazione
          di bilancio, e' trasmesso alle Camere per l'espressione del
          parere  delle  Commissioni  competenti  per  i  profili  di
          carattere finanziario. I pareri sono espressi  entro  dieci
          giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, qualora  non
          intenda   conformarsi   alle   condizioni   formulate   con
          riferimento ai  profili  finanziari,  trasmette  nuovamente
          alle Camere lo schema di decreto, corredato  dei  necessari
          elementi  integrativi  di  informazione,   per   i   pareri
          definitivi  delle  Commissioni  competenti  per  i  profili
          finanziari, da esprimere entro cinque giorni dalla data  di
          trasmissione.   Decorsi   inutilmente   i    termini    per
          l'espressione dei pareri, il decreto puo'  essere  comunque
          adottato. Il decreto e i correlati decreti di variazione di
          bilancio sono comunicati alla Corte dei conti. 
              2-bis. Qualora non sia possibile procedere mediante  le
          ordinarie  procedure  di  gestione   dei   pagamenti   alla
          sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari  nei  termini
          stabiliti, con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
          finanze puo' essere autorizzato il ricorso ad anticipazioni
          di tesoreria, la cui regolarizzazione, con  l'emissione  di
          ordini di pagamento sul pertinente capitolo  di  spesa,  e'
          effettuata  entro  il  termine  di   novanta   giorni   dal
          pagamento. 
              Art. 23-duodecies. (Disposizioni di attuazione) 1.  Con
          decreto  di   natura   non   regolamentare   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentita la  Banca  d'Italia,
          da adottare entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni
          di attuazione del presente titolo ed il prospetto dei Nuovi
          Strumenti   Finanziari.   Il   prospetto   disciplina    la
          remunerazione, i casi di riscatto, rimborso  e  conversione
          nonche' ogni altro elemento necessario alla gestione  delle
          fasi successive alla  sottoscrizione  dei  Nuovi  Strumenti
          Finanziari. 
              2. Il Ministero dell'economia e delle finanze riesamina
          le misure  previste  dal  presente  titolo  secondo  quanto
          previsto dalle comunicazioni della Commissione europea. 
              2-bis. Per garantire la maggiore efficienza  operativa,
          ai  fini  della  contribuzione  alla   sottoscrizione   del
          capitale per la partecipazione  al  Meccanismo  europeo  di
          stabilita' (MES), mediante  i  versamenti  stabiliti  dagli
          articoli 9 e 41 del Trattato  che  istituisce  il  medesimo
          Meccanismo, sono autorizzate emissioni di titoli di Stato a
          medio-lungo termine, le cui caratteristiche sono  stabilite
          con decreti di emissione che destinano tutto  o  parte  del
          netto ricavo a tale finalita'.". 
              Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  2  della
          citata legge 24 febbraio 1992, n. 225: 
              "Art.  2.  (Tipologia  degli  eventi   ed   ambiti   di
          competenze) -  1.  Ai  fini  dell'attivita'  di  protezione
          civile gli eventi si distinguono in: 
              a) eventi naturali o connessi con l'attivita' dell'uomo
          che  possono  essere   fronteggiati   mediante   interventi
          attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti  in
          via ordinaria; 
              b) eventi naturali o connessi con l'attivita' dell'uomo
          che per loro natura ed estensione  comportano  l'intervento
          coordinato di piu' enti o amministrazioni competenti in via
          ordinaria; 
              c)  calamita'  naturali  o  connesse  con   l'attivita'
          dell'uomo  che  in  ragione  della   loro   intensita'   ed
          estensione debbono, con immediatezza  d'intervento,  essere
          fronteggiate con mezzi e poteri straordinari  da  impiegare
          durante limitati e predefiniti periodi di tempo.". 
              Si riporta il testo del comma 12  dell'articolo  3  del
          decreto-legge  20  giugno  1996,  n.  323  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  8   agosto   1996,   n.   425
          (Disposizioni urgenti  per  il  risanamento  della  finanza
          pubblica), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 3. (Riduzione stanziamenti e blocco impegni) - 1.
          - 11. (Omissis). 
              12. Gli impegni sui capitoli del bilancio dello  Stato,
          relativi a erogazioni a favore di soggetti ed enti pubblici
          o privati, sono assunti con cadenza trimestrale  per  quote
          di pari importo. La presente disposizione  non  si  applica
          per le spese connesse con accordi internazionali, per  rate
          di ammortamento mutui; per annualita' relative ai limiti di
          impegno, per regolazioni debitorie pregresse e contabili  e
          per   obbligazioni   giuridicamente    perfezionate,    per
          trasferimenti destinati ad  assicurare  l'operativita'  del
          Fondo per le emergenze nazionali  di  cui  all'articolo  5,
          comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225,  e
          successive   modificazioni,   nonche'   quando   specifiche
          disposizioni legislative prevedano espressamente erogazioni
          con cadenze diverse da quella trimestrale.  Per  effettive,
          motivate e documentate esigenze, il Ministro del tesoro, su
          proposta  dei  Ministri   interessati,   puo'   autorizzare
          l'assunzione di impegni per importi superiori  al  predetto
          limite trimestrale. 
              13. - 13-bis. (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 3-bis,  della
          citata legge 24 febbraio 1992, n. 225: 
              "Art. 3-bis.  (Sistema  di  allerta  nazionale  per  il
          rischio meteo-idrogeologico e idraulico). - 1.  Nell'ambito
          delle attivita' di protezione civile, il sistema di allerta
          statale e regionale  e'  costituito  dagli  strumenti,  dai
          metodi e dalle modalita' stabiliti  per  sviluppare  e  per
          acquisire la conoscenza, le informazioni e le  valutazioni,
          in tempo reale, relative al preannuncio,  all'insorgenza  e
          all'evoluzione dei rischi conseguenti agli  eventi  di  cui
          all'articolo 2 al  fine  di  allertare  e  di  attivare  il
          Servizio  nazionale  della  protezione  civile  ai  diversi
          livelli territoriali. 
              2.  Nel  rispetto  delle  competenze  attribuite   alle
          regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, il
          governo e la gestione del sistema di allerta nazionale sono
          assicurati dal Dipartimento della protezione civile e dalle
          regioni, attraverso la rete dei Centri  funzionali  di  cui
          alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27
          febbraio 2004, pubblicata nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004,  dal  Servizio
          meteorologico nazionale distribuito di cui al comma  4  del
          presente articolo, dalle reti strumentali di monitoraggio e
          di sorveglianza  e  dai  presidi  territoriali  di  cui  al
          decreto-legge 11  giugno  1998,  n.  180,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto  1998,  n.  267,  e  al
          decreto-legge 12 ottobre  2000,  n.  279,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  11  dicembre  2000,  n.  365,
          nonche' dai centri di competenza e da ogni  altro  soggetto
          chiamato a concorrere  funzionalmente  e  operativamente  a
          tali reti. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente   disposizione,   sono
          definiti i principi per l'individuazione e il funzionamento
          dei centri di competenza. 
              3. Sulla base dei livelli di rischio,  anche  previsti,
          di cui al comma 1, ogni regione provvede a  determinare  le
          procedure  e  le  modalita'  di  allertamento  del  proprio
          sistema  di  protezione  civile  ai  diversi   livelli   di
          competenza territoriale ai sensi del decreto legislativo 31
          marzo 1998, n. 112, e del decreto-legge 7  settembre  2001,
          n.  343,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
          novembre 2001, n. 401. 
              4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente  disposizione  si  provvede   all'attuazione   del
          Servizio meteorologico nazionale  distribuito  (SMND),  nel
          rispetto della normativa vigente in materia per  i  diversi
          settori. I compiti del SMND sono stabiliti con decreto  del
          Presidente della Repubblica. 
              5.    Le    amministrazioni    competenti    provvedono
          all'attuazione  del  presente  articolo  nell'ambito  delle
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica.".